Art. 3 
 
Rimessione  in  termini  concernente  il  versamento  di  tributi   e
                             contributi 
 
  1.  I  versamenti  dei  tributi,  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria,  in
scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio  2023,  dovuti  dai  soggetti
che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede
legale o la sede operativa nei Comuni interessati  dagli  eccezionali
eventi meteorologici che hanno colpito il  territorio  della  Regione
Lombardia nel medesimo periodo, per i quali e'  stato  dichiarato  lo
stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei  ministri  del
28 agosto  2023,  si  considerano  tempestivi  se  effettuati,  senza
l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione  entro  il
31 ottobre 2023. 
  2. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione  delle  somme  che,
nelle  more,  siano  state  versate  in   adempimento   del   dovuto,
eventualmente per effetto di versamento tardivo con  applicazione  di
sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.