Art. 7 
 
Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di  energia
                      elettrica e gas naturale 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»; 
    b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023». 
  2.  All'articolo  4  del  decreto-legge  30  marzo  2023,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2023,  n.  56,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»; 
    b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023». 
  3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui  all'articolo
1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  e  di  cui
all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2023,  n.  56,
dovessero emergere minori esigenze finanziarie  rispetto  alla  spesa
autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalita' sono
destinate, per l'anno  2023,  al  rifinanziamento  di  interventi  in
favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di  cui
all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023,
n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023,  n.
100,  al  fine  di  attribuire  misure  di  sostegno   alle   imprese
danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni
Emilia, Toscana  e  Marche.  L'integrazione  di  risorse  di  cui  al
presente comma puo' avvenire anche  mediante  versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.