IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'articolo 108 del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  2008/C  184/07,  recante
«Linee  guida  comunitarie  per  gli  aiuti  di  Stato  alle  imprese
ferroviarie» e, in particolare,  il  capo  6,  sezione  6.1,  n.  98,
lettera b); 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
recante «Provvedimenti anticrisi, nonche'  proroga  di  termini»,  il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'articolo 52; 
  Vista la  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e,  in  particolare
l'articolo  1,  comma  648,  che   autorizza   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi  di
trasporto ferroviario intermodale in arrivo e  in  partenza  da  nodi
logistici e portuali in Italia; 
  Visto l'articolo 1, comma 649, della citata legge n. 208 del  2015,
che demanda ad apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  da  adottare  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei  beneficiari,  la
commisurazione  degli  aiuti,  le  modalita'  e  le   procedure   per
l'attuazione degli interventi di  cui  al  citato  comma  648  e  che
subordina l'adozione del medesimo regolamento a  notifica  preventiva
alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Visto l'articolo 1, comma 673, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, che autorizza la spesa di  ulteriori  25  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Visto, altresi', il comma 674 del citato articolo 1 della legge  n.
178 del 2020, che subordina alla dichiarazione di  compatibilita'  da
parte  della  Commissione  europea,  ai  sensi   dell'articolo   108,
paragrafo 3,  del  trattato  di  funzionamento  dell'Unione  europea,
l'efficacia dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
673, della medesima legge n. 178 del 2020; 
  Vista l'autorizzazione della Commissione europea all'aiuto di Stato
SA.44627, di cui alla decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016,  ai
fini dell'adozione del regolamento ai sensi  dell'articolo  1,  comma
649, della legge n. 208 del 2015; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
14 luglio 2017, n. 125, recante «Regolamento recante l'individuazione
dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti,  le  modalita'  e  le
procedure per l'attuazione degli interventi di  cui  all'articolo  1,
commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  3,  comma  5,  del   suddetto
regolamento n. 125 del 2017, che prevede che «...in caso di ulteriori
stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o
trasbordato, la durata  di  concessione  dei  contributi  di  cui  al
presente  regolamento  puo'  proseguire  oltre  l'anno  2018,   fermo
restando che il regime di aiuti complessivamente non deve superare  i
cinque anni decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
regolamento»; 
  Considerato che il regime di  incentivazione  di  cui  al  predetto
decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125, e' scaduto il 16  agosto
2022, ai sensi dell'articolo  3  del  medesimo  decreto,  e  che,  in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, comma 674, della legge
n.  178  del  2020,  e'  stata   effettuata   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti in data 27 ottobre  2022  la  notifica
alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo  108,  paragrafo  3,
del  trattato  di  funzionamento   dell'Unione   europea,   ai   fini
dell'erogazione dei contributi per gli anni dal 2023 al 2026; 
  Vista la decisione C(2022) 9697 final del 19 dicembre  2022  «Aiuto
di Stato SA.103856 - Italia "Ferrobonus"  -  incentivi  al  trasporto
ferroviario», con la quale la Commissione europea ha  autorizzato  il
regime di aiuto Ferrobonus - Incentivi per il trasporto ferroviario; 
  Considerato  che   l'autorizzazione   della   Commissione   europea
considera le attivita' svolte nel periodo dal 1° gennaio 2023  al  31
dicembre 2027, per un importo stimato di 22 milioni di euro annui; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
con nota prot. 23069 del 1° giugno 2023; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota del 20 luglio 2023, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del  presente  regolamento  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «Ministero»:  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti; 
    b) «soggetto gestore»: la societa' RAM, logistica, infrastrutture
e  trasporti  S.p.A.,  soggetto   incaricato   delle   attivita'   di
istruttoria, gestione operativa e  monitoraggio  dell'intervento,  di
seguito RAM; 
    c) «trasporto  intermodale»:  trasporto  di  merci  nella  stessa
unita' di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due  o
piu' modi di trasporto e che non implica l'handling della merce nelle
fasi di scambio modale; 
    d)  «trasporto  trasbordato»:  trasporto  nel  quale   le   merci
effettuano la parte iniziale o terminale del  tragitto  su  strada  e
l'altra parte per ferrovia, con rottura di carico; 
    e)  «nodo  logistico»:  punto  nodale   per   la   raccolta,   la
separazione, il trasbordo e la redistribuzione delle  merci,  inclusi
gli interporti; 
    f)  «interporto»:  complesso  organico  di  strutture  e  servizi
integrati  e  finalizzati  allo  scambio  di  merci  tra  le  diverse
modalita' di trasporto, comunque comprendenti uno  scalo  ferroviario
idoneo a formare o ricevere treni  completi  e  in  collegamento  con
porti, aeroporti e viabilita' di grande comunicazione; 
    g)  «imprese  utenti  di  servizi   ferroviari»:   imprese,   che
commissionano  treni  completi  a  imprese  ferroviarie,   attraverso
contratti  di  servizi  ferroviari  per   trasporto   intermodale   e
trasbordato; 
    h) «operatore del trasporto combinato»: soggetto che conclude  un
contratto di trasporto multimodale per suo conto, che non agisce come
preposto o mandatario del mittente o dei  vettori  partecipanti  alle
operazioni di trasporto multimodale e che assume  la  responsabilita'
dell'esecuzione del contratto; 
    i) «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa  pubblica  o  privata
titolare di licenza, ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, la cui attivita' principale  consiste  nella  prestazione  di
servizi per il trasporto di merci o persone per  ferrovia  e  che  ne
garantisce la trazione, ivi comprese le  imprese  che  forniscono  la
sola trazione; 
    l)  «treno  completo»:  il  treno  acquistato  in  tutta  la  sua
capacita' di prestazioni da un unico cliente; 
    m) «influenza dominante»: l'influenza  esercitata  da  un'impresa
ferroviaria  quando,  direttamente  o  indirettamente,   riguardo   a
un'impresa, alternativamente o cumulativamente: 
      1) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto; 
      2) controlla la maggioranza  dei  voti  cui  danno  diritto  le
azioni emesse dall'impresa; 
      3) puo' designare piu' della meta' dei membri del consiglio  di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa; 
    n) «portale albo degli autotrasportatori»: il  portale  istituito
presso   il   Comitato   Centrale   per   l'Albo   nazionale    degli
autotrasportatori per le attivita' di cui all'articolo 9 del  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284 e di cui all'articolo 83-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella  Gazzetta   Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il Trattato 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento
          dell'Unione  europea)  e'  pubblicato  nella  GUUE  del  26
          ottobre 2012 n. C 326. 
              - La  Comunicazione  della  Commissione  2008/C  184/07
          (Linee guida  comunitarie  per  gli  aiuti  di  Stato  alle
          imprese ferroviarie) e' pubblicata nella GUUE del 22 luglio
          2008 n. C 184. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si riporta l'articolo  52  della  legge  24  dicembre
          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
                «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
          1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
          degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
          dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti  di
          Stato, i soggetti pubblici o privati che  concedono  ovvero
          gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono   le   relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai  sensi  dell'articolo
          14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
          denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato». 
              2.  Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,   in
          particolare, le informazioni concernenti: 
                a) gli aiuti di Stato di  cui  all'articolo  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 
                b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
          (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,
          e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, nonche'  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea che saranno successivamente adottate nella medesima
          materia; 
                c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
          servizi di interesse economico generale, ivi  compresi  gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012; 
                d) l'elenco dei  soggetti  tenuti  alla  restituzione
          degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione  europea
          abbia ordinato il recupero ai sensi  dell'articolo  16  del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015. 
              3. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'articolo 46 della presente legge, nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
              4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al  comma
          2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese  accessibili
          senza restrizioni, fatte salve le esigenze  di  tutela  del
          segreto  industriale,  per  dieci  anni   dalla   data   di
          concessione dell'aiuto, salvi i maggiori  termini  connessi
          all'esistenza di contenziosi o  di  procedimenti  di  altra
          natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
          2, lettera d), sono conservate e  rese  accessibili,  senza
          restrizioni, fino  alla  data  dell'effettiva  restituzione
          dell'aiuto. 
              5. Il monitoraggio  delle  informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
              6. Con regolamento adottato con  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'articolo  6,  paragrafo  2,  del
          citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
          luglio 2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione
          delle  informazioni  relative  agli  aiuti  alle   imprese,
          stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
          marzo 2001, n. 57. 
              7. A decorrere dal  1°  luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.». 
              - Si riportano i commi 648 e 649 dell'articolo 1  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016): 
                «648.  Per  il  completo  sviluppo  del  sistema   di
          trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture  e
          dei  trasporti  e'   altresi'   autorizzato   a   concedere
          contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale
          in arrivo e in partenza da nodi  logistici  e  portuali  in
          Italia. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  annua  di  20
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e  2018.
          Agli stessi fini puo' essere utilizzata quota  parte  delle
          risorse di cui all'articolo 1, comma 150,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190. 
                649.    L'individuazione    dei    beneficiari,    la
          commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per
          l'attuazione degli interventi di cui ai  commi  647  e  648
          sono  disciplinate  con  regolamento  adottato,  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da sottoporre,  entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, a  notifica
          preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo
          108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.». 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36  (Codice
          dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia  di  contratti  pubblici),  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, S.O. n. 12. 
              - Si riportano i commi 673 e 674 dell'articolo 1  della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «673. Per le finalita' di cui all'articolo  1,  comma
          648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge  27
          dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di ulteriori
          25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni  di  euro
          per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni dal 2023 al 2026. 
                674. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui
          ai commi 672 e 673 del  presente  articolo  e'  subordinata
          alla  dichiarazione  di  compatibilita'  da   parte   della
          Commissione europea ai sensi dell'articolo  108,  paragrafo
          3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa  (Testo  A)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n. 30. 
              - Si riporta l'articolo  3  del  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e trasporti 14  luglio  2017,  n.  125
          (Regolamento recante l'individuazione dei  beneficiari,  la
          commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per
          l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1,  commi
          648  e  649,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.   208),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190  del  16  agosto
          2017: 
                «Art. 3  (Risorse  finanziarie).  -  1.  Il  presente
          regolamento disciplina le  modalita'  di  assegnazione  dei
          contributi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28
          dicembre 2015, n. 208, nei  limiti  delle  risorse  statali
          disponibili. 
              2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 645, della legge  n.
          208 del 2015, le suddette risorse possono subire  riduzioni
          in caso di minori risparmi rispetto alle stime  di  cui  al
          secondo periodo del citato articolo 1, comma 645. 
              3. Tali fondi possono essere incrementati da  ulteriori
          risorse  derivanti  dall'utilizzo  di  quota  parte   delle
          risorse di cui all'articolo 1, comma 150,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190. 
              4. Altre  risorse  destinate  o  da  destinare  per  le
          finalita' di cui all'articolo 2 del presente regolamento da
          parte delle Regioni e delle Province autonome di  Trento  e
          Bolzano possono essere oggetto di intese operative  con  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  ed  erogate
          secondo le previsioni di cui all'articolo 12. 
              5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, nonche' in  caso  di
          ulteriori  stanziamenti  statali  a  favore  del  trasporto
          ferroviario  intermodale  o  trasbordato,  la   durata   di
          concessione dei contributi di cui al  presente  regolamento
          puo' proseguire oltre l'anno 2018, fermo  restando  che  il
          regime di aiuti complessivamente non deve superare i cinque
          anni decorrenti dalla data di  pubblicazione  del  presente
          regolamento.». 
              -  La  Decisione  della  Commissione  europea  del   19
          dicembre 2022, caso SA.103856 (Autorizzazione  degli  aiuti
          di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
          funzionamento  dell'Unione  europea)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 23  marzo  2023,
          n. C 110. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  decreto  legislativo  15  luglio  2015,  n.  112
          (Attuazione  della  direttiva  2012/34/UE  del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  21  novembre  2012,   che
          istituisce  uno  spazio  ferroviario  europeo   unico)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2015, n. 170. 
              - Si riporta l'articolo 9 del  decreto  legislativo  21
          novembre 2005, n. 284 (Riordino della Consulta generale per
          l'autotrasporto  e  del  Comitato   centrale   per   l'Albo
          nazionale degli autotrasportatori): 
                «Art. 9 (Attribuzioni). - 1. Il Comitato centrale per
          l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera in posizione
          di  autonomia  contabile  e  finanziaria,  nell'ambito  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
              2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni: 
                a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione
          dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci
          per conto di terzi; 
                b); 
                c); 
                d)  determinare  la   misura   delle   quote   dovute
          annualmente dalle  imprese  di  autotrasporto,  in  base  a
          quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica
          7 novembre 1994, n. 681, recante norme  sul  sistema  delle
          spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale; 
                e)  collaborare  con  la  Consulta,  provvedendo,  in
          particolare,  sulla  base  degli  indirizzi  dettati  dalla
          Consulta  stessa,  ad  effettuare  studi  preordinati  alla
          formulazione  delle  strategie  di  governo   del   settore
          dell'autotrasporto, a realizzare iniziative  di  formazione
          del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a
          partecipare al finanziamento delle connesse operazioni,  ad
          attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese
          di  autotrasporto,  ad  esprimere  il  proprio  avviso   su
          progetti di  provvedimenti  amministrativi  in  materia  di
          autotrasporto,  a  formulare  indirizzi   in   materia   di
          certificazione di qualita'  delle  imprese  che  effettuano
          trasporti di merci pericolose, di  derrate  deperibili,  di
          rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici; 
                f) accreditare gli  organismi  di  certificazione  di
          qualita' di cui alla lettera e) del comma  1  dell'articolo
          7; 
                g); 
                h)  attuare   le   direttive   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto; 
                i) curare attivita' editoriali e di informazione alle
          imprese  di  autotrasporto,  anche   attraverso   strumenti
          informatici e telematici; 
                l); 
                l-bis) svolgere funzioni di studio  e  di  consulenza
          con  specifico  riferimento  a  progetti  normativi,   alla
          risoluzione delle problematiche connesse con  l'accesso  al
          mercato   dell'autotrasporto   e   alla   professione    di
          autotrasportatore; 
                l-ter) verificare l'adeguatezza e  regolarita'  delle
          imprese iscritte, in relazione alle modalita'  concrete  di
          svolgimento dell'attivita' economica ed alla congruita' fra
          il parco veicolare e  il  numero  dei  dipendenti  autisti,
          nonche' alla regolarita' della copertura  assicurativa  dei
          veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei  dati  presenti
          nel CED presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e  dei  collegamenti  telematici  fra  i  sistemi
          informativi  dell'INAIL,  dell'INPS  e  delle   camere   di
          commercio; 
                l-quater)  svolgere  attivita'  di  controllo   sulle
          imprese iscritte, al fine di  garantirne  la  perdurante  e
          continua rispondenza ai requisiti previsti per  l'esercizio
          della professione come definiti ai  sensi  del  regolamento
          (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 21 ottobre 2009; 
                l-quinquies)  decide  sui  ricorsi   proposti   dagli
          interessati avverso i provvedimenti adottati  dagli  uffici
          della  motorizzazione  civile  in  materia  di  iscrizione,
          sospensione, cancellazione  e  radiazione  dall'albo  degli
          autotrasportatori, nonche' di applicazione  delle  sanzioni
          disciplinari. Il ricorso  non  ha  effetto  sospensivo  del
          provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale
          sono definitive e devono essere notificate al ricorrente  e
          all'ufficio  della  motorizzazione  civile  competente.   I
          provvedimenti definitivi  di  cancellazione,  radiazione  e
          sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio
          della motorizzazione civile per la revoca o la  sospensione
          dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori.». 
              - Si riporta l'articolo  83-bis  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
                «Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della
          regolarita' del  mercato  dell'autotrasporto  di  cose  per
          conto di terzi). - 1. 
              2. 
              3. 
              4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma
          non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
          21 novembre 2005, n. 286,  e  successive  modificazioni,  i
          prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale
          delle parti, tenuto conto dei principi  di  adeguatezza  in
          materia di sicurezza stradale e sociale. 
              4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto
          a  vettori  in  regola  con  l'adempimento  degli  obblighi
          retributivi, previdenziali e assicurativi,  il  committente
          e' tenuto a verificare  preliminarmente  alla  stipulazione
          del contratto tale regolarita'  mediante  acquisizione  del
          documento  di  cui  al  comma  4-sexies.  In  tal  caso  il
          committente non assume gli oneri di cui ai  commi  4-ter  e
          4-quinquies. 
              4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui
          al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater e' obbligato
          in solido  con  il  vettore,  nonche'  con  ciascuno  degli
          eventuali sub-vettori, entro il limite  di  un  anno  dalla
          cessazione del contratto di trasporto, a  corrispondere  ai
          lavoratori i trattamenti retributivi, nonche' i  contributi
          previdenziali e i premi assicurativi agli enti  competenti,
          dovuti limitatamente alle prestazioni  ricevute  nel  corso
          della durata del contratto di trasporto,  restando  escluso
          qualsiasi obbligo per le  sanzioni  amministrative  di  cui
          risponde  solo  il  responsabile   dell'inadempimento.   Il
          committente che ha eseguito il  pagamento  puo'  esercitare
          l'azione di regresso nei confronti del coobbligato  secondo
          le regole generali. 
              4-quater. La verifica sulla regolarita' del vettore  e'
          effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del  comma
          4-bis, fino  alla  data  di  adozione  della  delibera  del
          presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle
          persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
          di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione.  A
          decorrere dall'adozione della  delibera  di  cui  al  primo
          periodo, la  verifica  sulla  regolarita'  del  vettore  e'
          assolta  dal  committente  mediante  accesso  ad   apposita
          sezione del portale internet attivato dal  citato  Comitato
          centrale,  dal  quale  sia  sinteticamente   acquisita   la
          qualificazione di regolarita' del vettore a cui si  intende
          affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A  tal
          fine  il  medesimo  Comitato  centrale,  previa   opportuna
          intesa,  acquisisce  sistematicamente  in  via  elettronica
          dalle   amministrazioni    e    dagli    enti    competenti
          l'informazione  necessaria  a  definire  e  aggiornare   la
          regolarita' dei vettori iscritti. 
              4-quinquies.  In  caso  di   contratto   di   trasporto
          stipulato in forma  non  scritta  il  committente  che  non
          esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di  cui  al
          comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter,  si
          assume anche gli  oneri  relativi  all'inadempimento  degli
          obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada,
          di cui al decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
          commesse nell'espletamento del servizio  di  trasporto  per
          suo conto eseguito. 
              4-sexies. All'atto della conclusione del contratto,  il
          vettore e' tenuto a fornire al committente  un'attestazione
          rilasciata dagli enti previdenziali, di data non  anteriore
          a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda e' in  regola
          ai  fini  del  versamento  dei  contributi  assicurativi  e
          previdenziali. 
              5. Nel caso  in  cui  il  contratto  abbia  ad  oggetto
          prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale
          eccedente i  trenta  giorni,  la  parte  del  corrispettivo
          corrispondente  al  costo  del  carburante  sostenuto   dal
          vettore per l'esecuzione  delle  prestazioni  contrattuali,
          come individuata nel contratto o nelle fatture  emesse  con
          riferimento alle prestazioni  effettuate  dal  vettore  nel
          primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla  base
          delle variazioni intervenute nel  prezzo  del  gasolio  per
          autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per  cento
          il  valore   preso   a   riferimento   al   momento   della
          sottoscrizione   del   contratto   stesso   o   dell'ultimo
          adeguamento effettuato. Tale adeguamento  viene  effettuato
          anche  in   relazione   alle   variazioni   delle   tariffe
          autostradali italiane. 
              6. - 11. 
              12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
          cui al decreto legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  il
          termine  di  pagamento  del   corrispettivo   relativo   ai
          contratti  di  trasporto  di  merci  su  strada  non  puo',
          comunque, essere superiore a  sessanta  giorni,  decorrenti
          dalla  data  di  emissione  della  fattura  da  parte   del
          creditore. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra  le
          parti, scritta o verbale, che non  sia  basata  su  accordi
          volontari   di   settore,   conclusi   tra   organizzazioni
          associative  di  vettori   rappresentati   nella   Consulta
          generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui  al
          comma 16, e organizzazioni associative dei committenti. 
              13. In caso di mancato rispetto del termine di  cui  al
          comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli
          interessi  moratori  di  cui  all'articolo  5  del  decreto
          legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove  il  pagamento  del
          corrispettivo avvenga oltre  il  novantesimo  giorno  dalla
          data di  emissione  della  fattura,  oltre  agli  interessi
          moratori, al committente debitore si applicano le  sanzioni
          di cui al comma 14. 
              13-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  12  e  13  si
          applicano anche alle prestazioni fatturate dagli  operatori
          della filiera, diversi  dai  vettori,  che  partecipano  al
          servizio di trasporto di merci su strada. 
              14. Alla violazione delle norme di cui ai  commi  13  e
          13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria  pari
          al 10 per cento dell'importo della fattura e  comunque  non
          inferiore a 1.000 euro. 
              15. Le violazioni indicate al comma 14 sono  constatate
          dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia  delle  entrate  in
          occasione dei controlli ordinari e straordinari  effettuati
          presso le imprese  per  la  successiva  applicazione  delle
          sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              16. 
              17. Al  fine  di  garantire  il  pieno  rispetto  delle
          disposizioni dell'ordinamento  comunitario  in  materia  di
          tutela della concorrenza e  di  assicurare  il  corretto  e
          uniforme  funzionamento  del  mercato,  l'installazione   e
          l'esercizio di un impianto di distribuzione  di  carburanti
          non possono essere subordinati alla  chiusura  di  impianti
          esistenti  ne'  al  rispetto  di  vincoli,  con   finalita'
          commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze
          minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o  superfici
          minime commerciali o che pongono  restrizioni  od  obblighi
          circa la possibilita' di offrire, nel medesimo  impianto  o
          nella stessa area, attivita' e servizi  integrativi  o  che
          prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di piu'
          tipologie  di  carburanti,  ivi  incluso  il   metano   per
          autotrazione, se  tale  ultimo  obbligo  comporta  ostacoli
          tecnici o oneri economici  eccessivi  e  non  proporzionali
          alle finalita' dell'obbligo, come individuati  da  apposito
          decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentite
          l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  e  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          tenuto conto delle esigenze di  sviluppo  del  mercato  dei
          combustibili   alternativi   ai   sensi   della   direttiva
          2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  22
          ottobre 2014. 
              18. Le disposizioni di cui al  comma  17  costituiscono
          principi generali in materia di tutela della concorrenza  e
          livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo
          117 della Costituzione. 
              19. All'  articolo  1,  comma  3,  primo  periodo,  del
          decreto legislativo 11 febbraio 1998,  n.  32,  le  parole:
          «iscritto al relativo albo professionale»  sono  sostituite
          dalle  seguenti:  «abilitato  ai  sensi  delle   specifiche
          normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea». 
              20. All' articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo
          11 febbraio 1998, n. 32,  le  parole:  «e  a  fronte  della
          chiusura  di  almeno   settemila   impianti   nel   periodo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto legislativo» sono soppresse. 
              21. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, nell'ambito dei propri  poteri  di  programmazione
          del territorio,  promuovono  il  miglioramento  della  rete
          distributiva dei carburanti e la diffusione dei  carburanti
          ecocompatibili, secondo criteri di efficienza,  adeguatezza
          e qualita' del servizio per i cittadini, nel  rispetto  dei
          principi di non discriminazione previsti  dal  comma  17  e
          della disciplina in materia ambientale,  urbanistica  e  di
          sicurezza. 
              22.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
          l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  determina
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente   decreto   i   criteri   di
          vettoriamento del gas per autotrazione attraverso  le  reti
          di trasporto e distribuzione del gas naturale. 
              23. Le somme disponibili  per  il  proseguimento  degli
          interventi a favore dell'autotrasporto  sul  fondo  di  cui
          all' articolo 1, comma 918, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296, al netto delle misure previste dal  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre
          2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per  gli
          importi indicati nei commi 24, 25, 26  e  28  del  presente
          articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di
          esercizio delle imprese  di  autotrasporto  di  merci,  con
          particolare riferimento al limite di esenzione contributiva
          e    fiscale    delle    indennita'    di    trasferta    e
          all'imponibilita',  ai   fini   del   reddito   da   lavoro
          dipendente,  delle   maggiorazioni   corrisposte   per   le
          prestazioni di lavoro straordinario,  nonche'  a  incentivi
          per  la  formazione  professionale  e   per   processi   di
          aggregazione imprenditoriale. 
              24. 
              25. Nel limite di spesa  di  30  milioni  di  euro,  e'
          fissata la  percentuale  delle  somme  percepite  nel  2008
          relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al
          decreto legislativo 8 aprile  2003,  n.  66,  e  successive
          modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai  prestatori
          di lavoro  addetti  alla  guida  dipendenti  delle  imprese
          autorizzate all'autotrasporto di merci,  che  non  concorre
          alla formazione del reddito imponibile ai  fini  fiscali  e
          contributivi.  Ai   fini   dell'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva di cui all' articolo  2  del  decreto-legge  27
          maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di  cui  al  periodo
          precedente rilevano nella loro interezza. 
              26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40  milioni
          di  euro,   e'   riconosciuto   un   credito   di   imposta
          corrispondente a  quota  parte  dell'importo  pagato  quale
          tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun  veicolo,
          di  massa  massima  complessiva   non   inferiore   a   7,5
          tonnellate,  posseduto  e  utilizzato   per   la   predetta
          attivita'. La misura del credito  di  imposta  deve  essere
          determinata in modo  tale  che,  per  i  veicoli  di  massa
          massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate,  sia  pari
          al doppio della misura del credito spettante per i  veicoli
          di massa  massima  complessiva  compresa  tra  7,5  e  11,5
          tonnellate.  Il  credito  di  imposta  e'  usufruibile   in
          compensazione  ai  sensi  dell'  articolo  17  del  decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni,  non  e'  rimborsabile,  non  concorre  alla
          formazione del valore della  produzione  netta  di  cui  al
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e  successive
          modificazioni,  ne'  dell'imponibile  agli  effetti   delle
          imposte sui redditi e non rileva ai fini  del  rapporto  di
          cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni. 
              27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e  dei
          limiti di spesa  indicati  nei  commi  24,  25  e  26,  con
          provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle  entrate  e,
          limitatamente a quanto previsto dal comma 25,  di  concerto
          con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
          sociali,  sono  stabiliti  la  quota  di   indennita'   non
          imponibile, gli  importi  della  deduzione  forfetaria,  la
          percentuale  delle  somme  per  lavoro  straordinario   non
          imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai
          medesimi   commi,   nonche'   le   eventuali   disposizioni
          applicative  necessarie  per  assicurare  il  rispetto  dei
          limiti di spesa di cui al comma 29. 
              28. Agli incentivi per le aggregazioni  imprenditoriali
          e alla  formazione  professionale  sono  destinate  risorse
          rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7  milioni  di
          euro.  Con  regolamenti  governativi,  da  adottare   entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto, sono  disciplinate  le
          modalita' di erogazione delle risorse di  cui  al  presente
          comma. Le risorse complessive  di  cui  al  presente  comma
          potranno essere utilizzate  indifferentemente  sia  per  il
          completamento di progetti di aggregazione o di  formazione,
          sia per l'avvio di ulteriori progetti da  attivare  secondo
          le modalita' stabilite dai regolamenti di cui sopra  e  con
          termini da fissare con provvedimento  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  24,
          25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui
          106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro
          per l'anno 2009, si fa fronte con  le  risorse  disponibili
          sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296. 
              30. Le  misure  previste  dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  2007,
          n.  273,  sono  estese  all'anno  2009,  nell'ambito  degli
          interventi consentiti in  attuazione  dell'articolo  9  del
          presente decreto, previa autorizzazione  della  Commissione
          europea. 
              31. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          individua, tra le  misure  del  presente  articolo,  quelle
          relativamente alle quali occorre la previa  verifica  della
          compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia  di
          aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato  che
          istituisce la Comunita' europea.».