Art. 10 Termini e modalita' del ribaltamento del contributo 1. Gli operatori del trasporto combinato, ai fini del ribaltamento della quota di contributo spettante alla clientela, verificano la regolarita' delle imprese-clienti nazionali presso il portale albo degli autotrasportatori. Per le imprese non italiane aventi sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo ovvero in Svizzera, la regolarita' e' accertata tramite identificativi rilasciati da organismi equivalenti alla Camera di commercio, dai quali risultino tutte le informazioni anagrafiche analogamente a quanto richiesto per le imprese italiane nonche' l'identita' del legale rappresentante. 2. La quota di contributo non e' ribaltata alle imprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche di cui al comma 1. Il calcolo della quota spettante ai singoli clienti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, e' effettuato dopo le verifiche di cui al comma 1. 3. Il ribaltamento del contributo e' praticato dal beneficiario del contributo, entro sessanta giorni dal ricevimento, sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati. Entro i successivi trenta giorni l'operatore del trasporto trasmette al Ministero, con le modalita' indicate nel provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per ciascun cliente.