Art. 10 
 
                Termini e modalita' del ribaltamento 
                           del contributo 
 
  1. Gli operatori del trasporto combinato, ai fini del  ribaltamento
della quota di contributo spettante  alla  clientela,  verificano  la
regolarita' delle imprese-clienti nazionali presso  il  portale  albo
degli autotrasportatori. Per le  imprese  non  italiane  aventi  sede
legale in uno degli Stati dello Spazio economico  europeo  ovvero  in
Svizzera,  la  regolarita'  e'   accertata   tramite   identificativi
rilasciati da organismi equivalenti alla  Camera  di  commercio,  dai
quali risultino tutte  le  informazioni  anagrafiche  analogamente  a
quanto richiesto per le  imprese  italiane  nonche'  l'identita'  del
legale rappresentante. 
  2. La quota di contributo non e' ribaltata  alle  imprese  che  non
risultino in regola a seguito delle verifiche di cui al comma  1.  Il
calcolo  della  quota  spettante  ai   singoli   clienti   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 4, e' effettuato dopo le verifiche di  cui  al
comma 1. 
  3. Il ribaltamento del contributo e' praticato dal beneficiario del
contributo, entro sessanta giorni dal  ricevimento,  sotto  forma  di
rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati. Entro i
successivi trenta  giorni  l'operatore  del  trasporto  trasmette  al
Ministero,  con  le  modalita'  indicate  nel  provvedimento  di  cui
all'articolo 8, comma 1, la documentazione  atta  a  comprovare  tale
ribaltamento per ciascun cliente.