Art. 11 Cumulo dell'incentivo 1. Nel caso di coesistenza di altri interventi di natura pubblica, europei, statali, regionali locali, la contribuzione complessiva non puo' eccedere: a) per ciascun beneficiario, il 30 per cento del costo medio del trasporto ferroviario su scala nazionale comprensivo degli oneri accessori quali quelli inerenti alla verifica, formazione treno e manovra; b) per ciascun servizio ferroviario, il 50 per cento del differenziale media su base nazionale, fra il trasporto stradale e quello ferroviario, dei costi esterni per esternalita' negative per unita' di massa di merce trasportata. 2. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, sulla base delle rendicontazioni fornite dai beneficiari e della relativa documentazione, verifica, per tutto il periodo di incentivazione e per singolo beneficiario, il rispetto dei limiti indicati nel comma 1.