Art. 11 
 
                        Cumulo dell'incentivo 
 
  1. Nel caso di coesistenza di altri interventi di natura  pubblica,
europei, statali, regionali locali, la contribuzione complessiva  non
puo' eccedere: 
    a) per ciascun beneficiario, il 30 per cento del costo medio  del
trasporto ferroviario su  scala  nazionale  comprensivo  degli  oneri
accessori quali quelli inerenti alla  verifica,  formazione  treno  e
manovra; 
    b)  per  ciascun  servizio  ferroviario,  il  50  per  cento  del
differenziale media su base nazionale, fra il  trasporto  stradale  e
quello ferroviario, dei costi esterni per esternalita'  negative  per
unita' di massa di merce trasportata. 
  2. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, sulla base delle
rendicontazioni   fornite   dai   beneficiari   e   della    relativa
documentazione, verifica, per tutto il periodo  di  incentivazione  e
per singolo beneficiario, il rispetto dei limiti indicati  nel  comma
1.