Art. 12 
 
                           Rendicontazione 
                           e monitoraggio 
 
  1. Ai fini della rendicontazione dei periodi di cui all'articolo 5,
comma 1, lettere a) e b), entro e non  oltre  sessanta  giorni  dalla
scadenza di ciascun periodo di riferimento,  l'impresa  trasmette  al
Ministero, con  le  modalita'  riportate  nel  provvedimento  di  cui
all'articolo 8, comma 1: 
    a) il riepilogo dei treni*km effettuati dalla data di entrata  in
vigore del presente regolamento fino alla scadenza del primo  periodo
di dodici mesi, articolato per relazione di traffico e contenente gli
elementi  utili  ai  fini  del  calcolo  e  della  liquidazione   del
contributo, quali origine, destinazione,  estremi  della  lettera  di
vettura,   chilometraggio;   il   documento   e'   corredato    delle
dichiarazioni  rese  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  sottoscritte
dal legale rappresentante dell'impresa, attestanti la veridicita' dei
dati ivi riportati; 
    b) copia dei contratti con una o  piu'  imprese  ferroviarie  per
servizi di trasporto intermodale o  trasbordato  con  treni  completi
relativi ai trasporti effettuati. 
  2. Il contributo e' quantificato a consuntivo dei  singoli  periodi
di riferimento, ove siano rispettati i requisiti di cui  all'articolo
5 e sulla base dei treni*km  effettivamente  realizzati  nel  periodo
incentivato. 
  3. Il Ministero da' comunicazione ai singoli interessati in  ordine
all'ammontare del contributo  agli  stessi  spettante  tramite  posta
elettronica certificata e attiva successivamente i pagamenti, secondo
la disponibilita' di cassa. 
  4. Ai fini del monitoraggio per l'accertamento del requisito di cui
all'articolo 5, comma 1,  lettera  c),  nel  corso  dei  dodici  mesi
decorrenti dalla scadenza dell'ultimo periodo di  incentivazione,  il
Ministero,  anche  tramite  accesso  diretto   all'apposito   sistema
informativo del gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale,
verifica il mantenimento del volume di traffico ferroviario raggiunto
nell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo. 
  5. Ai fini di cui al comma 4, le imprese trasmettono al  Ministero,
con le modalita' riportate nel provvedimento di cui  all'articolo  8,
comma 1, entro sessanta giorni dal termine di scadenza di dodici mesi
dall'ultimo periodo di incentivazione: 
    a) l'elenco dei treni*km effettuati nel periodo  di  dodici  mesi
soggetto a monitoraggio; 
    b) gli ulteriori dati richiesti dal Ministero. 
  6. Il Ministero, anche per il tramite del soggetto  gestore,  rende
disponibili, in formato elettronico, i modelli utili per la  raccolta
dei dati per il monitoraggio, che sono  resi  accessibili  anche  sul
sito istituzionale. 
  7. Il Ministero, avvalendosi del soggetto  gestore,  anche  tramite
accesso  diretto  all'apposito  sistema   informativo   del   gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale,  verifica  la  veridicita'
dei dati rendicontati dai beneficiari in termini di effettuazione dei
treni*km. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta l'articolo 47 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa (Testo A): 
                «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. (R) 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».