Art. 13 Recupero dei contributi 1. Nei casi di revoca del contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 4, il beneficiario non puo' accedere ai contributi per alcun periodo di incentivazione ed e' tenuto alla restituzione integrale del contributo eventualmente gia' percepito. 2. Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento e degli impegni assunti per la concessione del contributo, il Ministero procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso, nonche' al recupero dell'ultima annualita' di contributo percepito al netto della quota obbligatoria del ribaltamento effettuato ai sensi dell'articolo 10. 3. All'esito del monitoraggio, in caso di mancato adempimento all'obbligo di mantenere per ulteriori dodici mesi successivi al periodo di incentivazione finanziato il volume di traffico ferroviario raggiunto, il Ministero procede ad un recupero dei contributi erogati per l'ultimo periodo di incentivazione in misura pari alla percentuale di riduzione di traffico riscontrata in sede di verifica. 4. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero.