Art. 13 
 
                       Recupero dei contributi 
 
  1. Nei casi di revoca del  contributo  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 4, il beneficiario non puo' accedere ai  contributi  per  alcun
periodo di incentivazione ed e' tenuto  alla  restituzione  integrale
del contributo eventualmente gia' percepito. 
  2. Negli altri casi di mancato rispetto delle  condizioni  previste
dal presente regolamento e degli impegni assunti per  la  concessione
del contributo, il Ministero procede alla sospensione delle eventuali
erogazioni in corso, nonche' al recupero  dell'ultima  annualita'  di
contributo  percepito  al  netto   della   quota   obbligatoria   del
ribaltamento effettuato ai sensi dell'articolo 10. 
  3. All'esito del  monitoraggio,  in  caso  di  mancato  adempimento
all'obbligo di mantenere per  ulteriori  dodici  mesi  successivi  al
periodo  di  incentivazione  finanziato   il   volume   di   traffico
ferroviario raggiunto,  il  Ministero  procede  ad  un  recupero  dei
contributi erogati per l'ultimo periodo di incentivazione  in  misura
pari alla percentuale di riduzione di traffico riscontrata in sede di
verifica. 
  4. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero.