Art. 14 
 
                              Controlli 
 
  1. Il Ministero effettua controlli, anche  a  campione,  in  ordine
alla  veridicita'  delle  dichiarazioni  rese  e  delle  informazioni
fornite dalle imprese utenti e  dalle  imprese  ferroviarie  ai  fini
dell'assegnazione dei contributi di cui al  presente  regolamento.  A
tal fine, il Ministero puo' acquisire informazioni presso ogni  altra
amministrazione pubblica, nonche' effettuare verifiche,  ispezioni  e
controlli anche mediante accesso diretto  alle  sedi  delle  predette
imprese utenti e imprese ferroviarie  e  puo',  altresi',  acquisire,
anche presso terzi, la documentazione inerente alle attivita' oggetto
di  incentivazione,  anche  ai  fini  di  verificare   l'ottemperanza
all'obbligo di cui all'articolo  5,  comma  1,  lettera  c).  Qualora
dall'attivita' di controllo, comunque effettuata,  sia  accertata  la
non veridicita' delle informazioni  prodotte  dalle  imprese,  queste
ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 75 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riportano gli articoli 75 e  76  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa (Testo A): 
                «Art. 75 (L-R) (Decadenza dai benefici). -  1.  Fermo
          restando quanto  previsto  dall'articolo  76,  qualora  dal
          controllo di cui all'articolo 71 emerga la non  veridicita'
          del contenuto della dichiarazione,  il  dichiarante  decade
          dai benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento
          emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
              1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi',  la
          revoca degli eventuali benefici  gia'  erogati  nonche'  il
          divieto  di   accesso   a   contributi,   finanziamenti   e
          agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da  quando
          l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.  Restano
          comunque fermi gli interventi, anche economici,  in  favore
          dei minori e per  le  situazioni  familiari  e  sociali  di
          particolare disagio. (L).». 
                «Art. 76 (L) (Norme penali). - 1.  Chiunque  rilascia
          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei
          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi
          del codice penale e delle leggi  speciali  in  materia.  La
          sanzione  ordinariamente  prevista  dal  codice  penale  e'
          aumentata da un terzo alla meta'. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte. 
              4-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche alle  attestazioni  previste  dall'articolo
          840-septies, secondo  comma,  lettera  g),  del  codice  di
          procedura civile.».