Art. 14 Controlli 1. Il Ministero effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle informazioni fornite dalle imprese utenti e dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente regolamento. A tal fine, il Ministero puo' acquisire informazioni presso ogni altra amministrazione pubblica, nonche' effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese utenti e imprese ferroviarie e puo', altresi', acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attivita' oggetto di incentivazione, anche ai fini di verificare l'ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). Qualora dall'attivita' di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non veridicita' delle informazioni prodotte dalle imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Note all'art. 14: - Si riportano gli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A): «Art. 75 (L-R) (Decadenza dai benefici). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche' il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L).». «Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.».