Art. 15 
 
                            Norme finali 
 
  1. Tutta la documentazione che  le  imprese  devono  presentare  ai
sensi e per i fini del presente regolamento deve  essere  redatta  in
lingua italiana ovvero corredata  di  traduzione  giurata  in  lingua
italiana. 
  2.  Le  imprese  hanno  l'obbligo  di  fornire,  anche  in  formato
elettronico, i dati e le informazioni richiesti dal Ministero ai fini
del  presente  regolamento,  secondo  i  contenuti  e  le   modalita'
comunicati dal Ministero stesso direttamente o  per  il  tramite  del
soggetto gestore. 
  3. Il  Ministero  trasmette  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, su base annuale,  una  relazione  circa  l'attuazione  delle
misure adottate con il presente regolamento.