Art. 2 Oggetto 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione di contributi di cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge n. 208 del 2015, nei limiti dell'incremento stanziato per il periodo 2023-2026 ai sensi all'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati ad incentivare servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le esternalita' negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO2 , anche al fine di trasferire una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalita' di trasporto maggiormente sostenibili. 3. Eventuali ulteriori risorse destinate o da destinare per le finalita' di cui al presente articolo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono essere oggetto di intese operative con il Ministero ed erogate nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, nonche' in caso di ulteriori stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato, la durata di concessione dei contributi di cui al presente regolamento puo' proseguire oltre l'anno 2026, fermo restando che il regime di aiuti complessivamente autorizzato dalla Commissione europea scade il 31 dicembre 2027. In ogni caso tali risorse sono utilizzate fino alla concorrenza del limite di cui all'articolo 5, comma 2.
Note all'art. 2: - Per l'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si veda nelle note alle premesse.