Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione di quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  649,
della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  il  presente  regolamento
disciplina i criteri e le modalita' per la concessione di  contributi
di cui all'articolo 1, comma 648, della medesima  legge  n.  208  del
2015, nei limiti dell'incremento stanziato per il  periodo  2023-2026
ai sensi all'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2023  al
2026. 
  2. Gli interventi di cui al presente regolamento  sono  finalizzati
ad  incentivare  servizi   di   trasporto   in   grado   di   ridurre
significativamente  le   esternalita'   negative   e   le   emissioni
inquinanti, in particolare di CO2 , anche al fine di  trasferire  una
quota del  trasporto  di  merci  su  strada  ad  altre  modalita'  di
trasporto maggiormente sostenibili. 
  3. Eventuali ulteriori risorse destinate  o  da  destinare  per  le
finalita' di cui al presente articolo da parte delle regioni e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano possono  essere  oggetto  di
intese operative con il  Ministero  ed  erogate  nel  rispetto  delle
previsioni di cui all'articolo 11. 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, nonche'  in  caso  di  ulteriori
stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o
trasbordato, la durata  di  concessione  dei  contributi  di  cui  al
presente  regolamento  puo'  proseguire  oltre  l'anno  2026,   fermo
restando che il regime di aiuti  complessivamente  autorizzato  dalla
Commissione europea scade il 31 dicembre  2027.  In  ogni  caso  tali
risorse sono utilizzate fino  alla  concorrenza  del  limite  di  cui
all'articolo 5, comma 2. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per l'articolo 1, commi 648 e  649,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'articolo 1, comma 673, della legge 30  dicembre
          2020, n. 178, si veda nelle note alle premesse.