Art. 3 Soggetto gestore 1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonche' l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento sono svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalita' e nei termini previsti da apposito accordo di servizio stipulato con il Ministero. 2. Il soggetto gestore: a) collabora con il Ministero per la predisposizione delle procedure di accesso agli incentivi; b) fornisce assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari; c) realizza la gestione operativa concernente i provvedimenti adottati nel rispetto del presente regolamento, ivi comprese tutte le attivita' di informatizzazione e archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per le politiche integrate di mobilita' sostenibile, la logistica e l'intermodalita'; d) fornisce assistenza tecnica al Ministero nella fase di chiusura delle attivita' relative a tali incentivi; e) monitora l'andamento dei procedimenti e svolge le relative attivita' di controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale. 3. Gli oneri derivanti dall'accordo previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 2 nel limite massimo annuo dell'1,5 per cento e sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto: a) per il personale impiegato, delle giornate-uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo gestionale e costo aziendale, nonche' degli eventuali costi per viaggi e trasferte; b) per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attivita', delle spese da sostenere; c) per le componenti di costo indiretto, della percentuale convenzionalmente riconoscibile. Tali oneri sono riconosciuti previa presentazione e approvazione di apposita e documentata rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio medesimo e in conformita' al preventivo. 4. Il Ministero esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza e di controllo in ordine alle attivita' del soggetto gestore. A tal fine, quest'ultimo assicura la massima collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta' nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero sulle attivita' tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile.
Note all'art. 3: - Si riporta il comma 5 dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: «5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.».