Art. 3 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione
operativa, l'istruttoria  delle  domande,  nonche'  l'esecuzione  dei
monitoraggi e dei controlli  di  cui  al  presente  regolamento  sono
svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le  modalita'  e  nei  termini
previsti da apposito accordo di servizio stipulato con il Ministero. 
  2. Il soggetto gestore: 
    a) collabora  con  il  Ministero  per  la  predisposizione  delle
procedure di accesso agli incentivi; 
    b) fornisce assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari; 
    c) realizza la gestione  operativa  concernente  i  provvedimenti
adottati nel rispetto del presente regolamento, ivi comprese tutte le
attivita' di informatizzazione e archiviazione dei dati, istruttoria,
verifica,  analisi  e  comunicazione  operativa  con  i  beneficiari,
seguendo le indicazioni  fornite  dalla  Direzione  generale  per  le
politiche  integrate  di  mobilita'  sostenibile,  la   logistica   e
l'intermodalita'; 
    d)  fornisce  assistenza  tecnica  al  Ministero  nella  fase  di
chiusura delle attivita' relative a tali incentivi; 
    e) monitora l'andamento dei procedimenti  e  svolge  le  relative
attivita' di controllo, sulla base  delle  specifiche  fornite  dalla
Direzione generale. 
  3. Gli oneri derivanti dall'accordo previsto dal  comma  1  sono  a
carico delle risorse di cui all'articolo 2 nel limite  massimo  annuo
dell'1,5  per  cento  e  sono  definiti  in  base  ad  uno  specifico
preventivo che tenga conto: a)  per  il  personale  impiegato,  delle
giornate-uomo  impegnate  e  delle  relative   tariffe   applicabili,
debitamente  suddivise  nelle  componenti  di  costo  diretto,  costo
gestionale e costo  aziendale,  nonche'  degli  eventuali  costi  per
viaggi  e  trasferte;  b)  per  i   costi   direttamente   imputabili
all'esecuzione delle attivita', delle spese da sostenere; c)  per  le
componenti di costo indiretto,  della  percentuale  convenzionalmente
riconoscibile. Tali oneri sono riconosciuti  previa  presentazione  e
approvazione  di  apposita  e  documentata  rendicontazione   redatta
secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio  medesimo  e
in conformita' al preventivo. 
  4. Il Ministero esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza  e
di controllo in ordine alle attivita' del  soggetto  gestore.  A  tal
fine, quest'ultimo assicura la massima collaborazione, tempestivita',
diligenza e serieta' nell'adempimento delle richieste, degli ordini e
delle  sollecitazioni  del  Ministero  sulle  attivita'  tecniche   e
istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il comma 5 dell'art. 19 del  decreto-legge
          1° luglio 2009, n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'
          proroga di termini), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102: 
                «5.  Le  amministrazioni  dello   Stato,   cui   sono
          attribuiti per legge fondi o interventi  pubblici,  possono
          affidarne  direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei
          principi comunitari e nazionali conferenti,  a  societa'  a
          capitale  interamente   pubblico   su   cui   le   predette
          amministrazioni esercitano un controllo  analogo  a  quello
          esercitato su propri servizi  e  che  svolgono  la  propria
          attivita'    quasi     esclusivamente     nei     confronti
          dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di  gestione  e
          le spese di  funzionamento  degli  interventi  relativi  ai
          fondi sono a carico delle  risorse  finanziarie  dei  fondi
          stessi.».