Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1.  Possono  beneficiare  dei  contributi  di   cui   al   presente
regolamento le imprese aventi sede legale in Italia o  in  uno  degli
Stati membri dell'Unione europea o  dello  Spazio  economico  europeo
nonche', a condizioni di reciprocita', le imprese utenti  di  servizi
ferroviarie e gli operatori del trasporto combinato  aventi  sede  in
Svizzera, costituiti in forma di societa' di capitali, ivi incluse le
societa' cooperative. 
  2.  Ai  fini  dell'accesso  ai  contributi  di  cui   al   presente
regolamento, i soggetti di cui al comma 1 devono: 
    a) essere regolarmente costituiti ed essere iscritti nel registro
delle imprese o equivalenti; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti  e  non
trovarsi in una delle situazioni previste dagli articoli 94 e 97  del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto applicabili; 
    c)  non   essere   sottoposti   a   fallimento,   amministrazione
straordinaria,   liquidazione   coatta   amministrativa,   concordato
preventivo senza continuita' aziendale, o a procedure di liquidazione
e scioglimento della societa'; 
    d) essere in regola con gli obblighi fiscali  e  contributivi  ai
sensi dell'articolo 94, comma 6, del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36; 
    e) operare nel rispetto delle disposizioni nazionali  ed  europee
in materia di lavoro; 
    f)  essere  in  regola  con  la  disciplina   antiriciclaggio   e
antiterrorismo di cui al decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.
231; 
    g)  non  trovarsi  nelle  condizioni  che   non   consentono   la
concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    h) aver integralmente restituito le agevolazioni pubbliche godute
per le quali sia stata eventualmente gia' disposta la restituzione; 
    i)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato  in  un  conto  bloccato
aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea. 
  3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1  e  2,  nonche'  dei
presupposti per l'accesso al contributo, deve essere dimostrato  alla
data di presentazione della domanda di ammissione. 
  4. La  sopravvenuta  assenza  dei  requisiti  di  cui  al  comma  2
costituisce causa di revoca del contributo e  recupero  dello  stesso
secondo quanto disposto dall'articolo 13. 
  5. Le imprese  che  richiedono  il  contributo  sono  obbligate  ad
attenersi alle prescrizioni,  dell'Unione  europea  e  nazionali,  in
particolare in materia di ambiente, aiuti di Stato,  concorrenza  tra
imprese e sicurezza. 
  6. Le imprese soggette a influenza dominante da parte di un'impresa
ferroviaria sono obbligate a tenere evidenza  contabile  separata  in
relazione alle attivita'  oggetto  di  incentivazione,  pena  la  non
ammissibilita' al contributo. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si  riportano  gli  articoli  94  e  97  del  decreto
          legislativo 31 marzo 2023,  n.  36  (Codice  dei  contratti
          pubblici in  attuazione  dell'articolo  1  della  legge  21
          giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
          contratti pubblici): 
                «Art. 94 (Cause di esclusione automatica).  -  1.  E'
          causa  di  esclusione  di  un  operatore  economico   dalla
          partecipazione a una procedura d'appalto  la  condanna  con
          sentenza definitiva o decreto penale di  condanna  divenuto
          irrevocabile per uno dei seguenti reati: 
                  a)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli
          articoli 416, 416-bis  del  codice  penale  oppure  delitti
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
          articolo 416-bis oppure al fine  di  agevolare  l'attivita'
          delle associazioni previste dallo stesso articolo,  nonche'
          per i delitti, consumati o tentati, previsti  dall'articolo
          74 del testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
          degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
          e riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990, n. 309,  dall'articolo  291-quater  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative in materia doganale, di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
          n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del  codice  penale,
          in   quanto    riconducibili    alla    partecipazione    a
          un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo  2
          della   decisione   quadro   2008/841/GAI   del   Consiglio
          dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; 
                  b)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli
          articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
          322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356  del  codice
          penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile; 
                  c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
          2621 e 2622 del codice civile; 
                  d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita' europee, del 26 luglio 1995; 
                  e)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   e   di
          eversione dell'ordine costituzionale reati  terroristici  o
          reati connessi alle attivita' terroristiche; 
                  f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter  e
          648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
          attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali
          definiti all'articolo 1 del decreto legislativo  22  giugno
          2007, n. 109; 
                  g) sfruttamento del lavoro minorile e  altre  forme
          di  tratta  di  esseri  umani  definite  con   il   decreto
          legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
                  h) ogni altro delitto da  cui  derivi,  quale  pena
          accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione. 
              2. E' altresi' causa di esclusione la sussistenza,  con
          riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni  di
          decadenza,   di   sospensione   o   di   divieto   previste
          dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia  e  delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159 o di un tentativo  di  infiltrazione
          mafiosa di cui  all'articolo  84,  comma  4,  del  medesimo
          codice. Resta fermo  quanto  previsto  dagli  articoli  88,
          comma 4-bis, e 92, commi 2  e  3,  del  codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  con  riferimento
          rispettivamente  alle  comunicazioni   antimafia   e   alle
          informazioni antimafia.  La  causa  di  esclusione  di  cui
          all'articolo 84, comma 4, del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 159 del 2011 non opera  se,  entro  la  data
          dell'aggiudicazione,  l'impresa  sia   stata   ammessa   al
          controllo giudiziario ai  sensi  dell'articolo  34-bis  del
          medesimo  codice.  In  nessun  caso  l'aggiudicazione  puo'
          subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento
          suindicato. 
              3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se la
          sentenza o il decreto oppure  la  misura  interdittiva  ivi
          indicati sono stati emessi nei confronti: 
                a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di
          cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
                b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta
          di impresa individuale; 
                c)  di  un  socio  amministratore  o  del   direttore
          tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; 
                d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se
          si tratta di societa' in accomandita semplice; 
                e) dei membri del consiglio  di  amministrazione  cui
          sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi  compresi
          gli institori e i procuratori generali; 
                f)  dei  componenti  degli  organi  con   poteri   di
          direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
          rappresentanza, di direzione o di controllo; 
                g) del direttore tecnico o del socio unico; 
                h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di  cui
          alle lettere precedenti. 
              4. Nel caso in cui il socio sia una  persona  giuridica
          l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero
          la misura interdittiva  sono  stati  emessi  nei  confronti
          degli amministratori di quest'ultima. 
              5. Sono altresi' esclusi: 
                a) l'operatore economico destinatario della  sanzione
          interdittiva di cui all'articolo 9, comma  2,  lettera  c),
          del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o  di  altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione,   compresi   i    provvedimenti
          interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
          9 aprile 2008, n. 81; 
                b) l'operatore economico che non abbia presentato  la
          certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12  marzo
          1999, n. 68,  ovvero  non  abbia  presentato  dichiarazione
          sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito; 
                c)  in  relazione  alle  procedure   afferenti   agli
          investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte,  con
          le risorse previste dal regolamento (UE)  n.  240/2021  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021  e
          dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021,   gli   operatori
          economici  tenuti  alla  redazione   del   rapporto   sulla
          situazione del personale, ai  sensi  dell'articolo  46  del
          codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui  al
          decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano
          prodotto, al momento della presentazione della  domanda  di
          partecipazione o dell'offerta, copia  dell'ultimo  rapporto
          redatto, con attestazione della sua  conformita'  a  quello
          trasmesso alle rappresentanze sindacali  aziendali  e  alla
          consigliera e al consigliere regionale di parita' ai  sensi
          del comma 2 del citato articolo  46,  oppure,  in  caso  di
          inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del  medesimo
          articolo  46,  con  attestazione  della   sua   contestuale
          trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
          consigliera e al consigliere regionale di parita'; 
                d) l'operatore economico che sia stato  sottoposto  a
          liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
          coatta o di concordato preventivo o nei cui  confronti  sia
          in corso un  procedimento  per  l'accesso  a  una  di  tali
          procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo  95
          del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui
          al  decreto   legislativo   12   gennaio   2019,   n.   14,
          dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16  marzo
          1942, n. 267  e  dall'articolo  124  del  presente  codice.
          L'esclusione    non    opera    se,    entro    la     data
          dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di
          cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267
          del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di  cui
          al decreto legislativo n. 14  del  2019,  a  meno  che  non
          intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle
          procedure concorsuali; 
                e)  l'operatore  economico  iscritto  nel  casellario
          informatico tenuto  dall'ANAC  per  aver  presentato  false
          dichiarazioni o falsa  documentazione  nelle  procedure  di
          gara  e  negli  affidamenti  di  subappalti;  la  causa  di
          esclusione perdura fino a  quando  opera  l'iscrizione  nel
          casellario informatico; 
                f)  l'operatore  economico  iscritto  nel  casellario
          informatico tenuto  dall'ANAC  per  aver  presentato  false
          dichiarazioni o falsa documentazione ai fini  del  rilascio
          dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante
          il quale perdura l'iscrizione. 
              6. E' inoltre  escluso  l'operatore  economico  che  ha
          commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli
          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
          gravi violazioni definitivamente accertate quelle  indicate
          nell'allegato II.10.  Il  presente  comma  non  si  applica
          quando  l'operatore  economico  ha  ottemperato   ai   suoi
          obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
          le imposte o i contributi  previdenziali  dovuti,  compresi
          eventuali interessi o sanzioni,  oppure  quando  il  debito
          tributario  o  previdenziale  sia  comunque   integralmente
          estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno  si
          siano perfezionati anteriormente alla scadenza del  termine
          di presentazione dell'offerta. 
              7.  L'esclusione  non  e'  disposta  e  il  divieto  di
          aggiudicare  non  si  applica  quando  il  reato  e'  stato
          depenalizzato   oppure    quando    e'    intervenuta    la
          riabilitazione oppure, nei casi di  condanna  ad  una  pena
          accessoria perpetua,  quando  questa  e'  stata  dichiarata
          estinta ai sensi  dell'articolo  179,  settimo  comma,  del
          codice penale, oppure quando il reato e'  stato  dichiarato
          estinto dopo la condanna oppure in  caso  di  revoca  della
          condanna medesima.». 
                «Art. 97  (Cause  di  esclusione  di  partecipanti  a
          raggruppamenti).  -  1.  Fermo  restando  quanto   previsto
          dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6,  il  raggruppamento
          non e' escluso qualora un suo partecipante sia  interessato
          da una causa automatica o non automatica  di  esclusione  o
          dal venir meno di un requisito  di  qualificazione,  se  si
          sono verificate le condizioni  di  cui  al  comma  2  e  ha
          adempiuto ai seguenti oneri: 
                  a) in sede di presentazione dell'offerta: 
                    1) ha  comunicato  alla  stazione  appaltante  la
          causa escludente  verificatasi  prima  della  presentazione
          dell'offerta e il venir  meno,  prima  della  presentazione
          dell'offerta, del requisito di qualificazione,  nonche'  il
          soggetto che ne e' interessato; 
                    2) ha comprovato le misure adottate ai sensi  del
          comma 2 o l'impossibilita' di  adottarle  prima  di  quella
          data; 
                  b) ha adottato e comunicato le  misure  di  cui  al
          comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la  causa  escludente
          si  e'  verificata   successivamente   alla   presentazione
          dell'offerta o il requisito  di  qualificazione  e'  venuto
          meno successivamente alla presentazione dell'offerta. 
              2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante  al
          raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli
          articoli 94 e 95 o non e' in possesso di uno dei  requisiti
          di cui all'articolo 100, il raggruppamento puo'  comprovare
          di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito
          dei necessari requisiti,  fatta  salva  l'immodificabilita'
          sostanziale dell'offerta presentata. Se  tali  misure  sono
          ritenute  sufficienti  e   tempestivamente   adottate,   il
          raggruppamento non e' escluso dalla procedura d'appalto. Se
          la  stazione  appaltante  ritiene  che  le   misure   siano
          intempestive  o  insufficienti,  l'operatore  economico  e'
          escluso con decisione motivata. 
              3. I commi  1  e  2  si  applicano  anche  ai  consorzi
          ordinari. Si applicano altresi'  ai  consorzi  fra  imprese
          artigiane, nonche' ai consorzi stabili  limitatamente  alle
          consorziate  esecutrici  e  alle   consorziate   aventi   i
          requisiti di cui i consorzi si avvalgono.». 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231
          (Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007,  S.O.
          n. 268. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre  2011,  S.O.  n.
          214.