Art. 5 
 
                             Presupposti 
                       e misura dell'incentivo 
 
  1. L'incentivo di cui  al  presente  regolamento  e'  rivolto  alle
imprese utenti di servizi  di  trasporto  ferroviario  intermodale  o
trasbordato  e   agli   operatori   del   trasporto   combinato   che
commissionano  alle  imprese  ferroviarie  in  regime   di   trazione
elettrica treni completi e che si impegnano: 
    a) a dimostrare, per il periodo  di  almeno  un  anno  decorrente
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,  un  volume
di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato,  in  termini
di treni*km percorsi sulla rete  nazionale  italiana,  non  inferiore
alla media del volume di traffico  ferroviario  merci  intermodale  o
trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020; 
    b) a incrementare, per un  periodo  di  dodici  mesi  consecutivi
successivi al periodo di cui alla lettera a), il volume  di  traffico
ferroviario  intermodale  o  trasbordato  realizzato  in  termini  di
treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana rispetto  alla  media
del volume di traffico ferroviario merci  intermodale  o  trasbordato
effettuato nel corso del triennio 2018-2020; 
    c) a mantenere, nei dodici mesi successivi all'ultima  annualita'
di  incentivazione,  un  volume   di   traffico   ferroviario   merci
intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete
nazionale italiana, almeno pari alla media  del  volume  di  traffico
intermodale  o  trasbordato  effettuato  nel   corso   del   triennio
2018-2020. 
  2. All'impresa richiedente e' riconosciuto un contributo in ragione
dei treni*km effettuati nei dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente regolamento, fino a un massimo di euro  2,50  per
ogni treno*km di trasporto intermodale  o  trasbordato.  Tale  misura
base puo' essere adeguata mediante revisioni annuali nei casi di  cui
all'articolo 2, commi 3 e 4. In tali casi, l'adeguamento della misura
e' disposto con decreto  del  Direttore  generale  per  le  politiche
integrate di mobilita' sostenibile, la logistica e  l'intermodalita',
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, fermi restando  i
limiti di cui all'articolo 11. 
  3. Ai fini della quantificazione del contributo non si  considerano
i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km, ad  eccezione
dei servizi di trasporto ferroviario intermodale  effettuati  tra  un
porto e un interporto. 
  4. Il valore unitario  del  contributo  per  treno*km  puo'  essere
definito, con provvedimento del Direttore generale per  le  politiche
integrate di mobilita' sostenibile, la logistica e  l'intermodalita',
anche in funzione della lunghezza  del  percorso  dei  singoli  treni
completi   commissionati,   al   fine   di   ottimizzarne   l'effetto
incentivante della scelta intermodale. La trazione non  elettrica  e'
limitata  strettamente  a  tratti  di  raccordo  che  assicurano   la
continuita' operativa del percorso su ferrovia.