Art. 5 Presupposti e misura dell'incentivo 1. L'incentivo di cui al presente regolamento e' rivolto alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e agli operatori del trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano: a) a dimostrare, per il periodo di almeno un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020; b) a incrementare, per un periodo di dodici mesi consecutivi successivi al periodo di cui alla lettera a), il volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato realizzato in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana rispetto alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020; c) a mantenere, nei dodici mesi successivi all'ultima annualita' di incentivazione, un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, almeno pari alla media del volume di traffico intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020. 2. All'impresa richiedente e' riconosciuto un contributo in ragione dei treni*km effettuati nei dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino a un massimo di euro 2,50 per ogni treno*km di trasporto intermodale o trasbordato. Tale misura base puo' essere adeguata mediante revisioni annuali nei casi di cui all'articolo 2, commi 3 e 4. In tali casi, l'adeguamento della misura e' disposto con decreto del Direttore generale per le politiche integrate di mobilita' sostenibile, la logistica e l'intermodalita', sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, fermi restando i limiti di cui all'articolo 11. 3. Ai fini della quantificazione del contributo non si considerano i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km, ad eccezione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto e un interporto. 4. Il valore unitario del contributo per treno*km puo' essere definito, con provvedimento del Direttore generale per le politiche integrate di mobilita' sostenibile, la logistica e l'intermodalita', anche in funzione della lunghezza del percorso dei singoli treni completi commissionati, al fine di ottimizzarne l'effetto incentivante della scelta intermodale. La trazione non elettrica e' limitata strettamente a tratti di raccordo che assicurano la continuita' operativa del percorso su ferrovia.