Art. 7 
 
                       Modalita' di erogazione 
                           dei contributi 
 
  1. Il contributo per treno*km, attribuibile ai sensi  dell'articolo
6, e' quantificato fino alla concorrenza  massima  prevista  per  gli
impegni di spesa per ciascun anno ed e' erogato  compatibilmente  con
la disponibilita' di cassa e nel rispetto delle norme di contabilita'
pubblica. Qualora, le risorse disponibili non siano  sufficienti,  si
procede alla loro riduzione in proporzione all'ammontare spettante  a
ciascun beneficiario.