Art. 7 Modalita' di erogazione dei contributi 1. Il contributo per treno*km, attribuibile ai sensi dell'articolo 6, e' quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed e' erogato compatibilmente con la disponibilita' di cassa e nel rispetto delle norme di contabilita' pubblica. Qualora, le risorse disponibili non siano sufficienti, si procede alla loro riduzione in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario.