Art. 9 
 
                      Istruttoria delle domande 
                  e quantificazione del contributo 
 
  1. Sulle domande di ammissione al contributo presentate nei termini
e con le modalita'  previste  dal  provvedimento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 8  il  soggetto  gestore  procede  alla  prima  analisi
documentale nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. 
  2. L'ammissione al contributo e' notificata dal  Ministero  tramite
posta elettronica certificata, all'esito  della  comunicazione  delle
risultanze dell'istruttoria effettuata dal soggetto gestore. In  caso
di  esito  negativo  delle  attivita'  istruttorie,  la  domanda   e'
rigettata, previa comunicazione ai sensi dell'articolo  10-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Il contributo e' quantificato,  annualmente,  a  consuntivo  del
periodo di dodici mesi di riferimento da effettuarsi nelle  modalita'
di cui all'articolo 12. I  contributi  sono  erogati  secondo  quanto
disposto dall'articolo 7. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta l'articolo 10-bis  della  legge  7  agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
                «Art.  10-bis  (Comunicazione  dei  motivi   ostativi
          all'accoglimento dell'istanza). - 1.  Nei  procedimenti  ad
          istanza  di  parte  il  responsabile  del  procedimento   o
          l'autorita' competente, prima della formale adozione di  un
          provvedimento  negativo,  comunica   tempestivamente   agli
          istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
          Entro il termine di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione, gli istanti hanno il diritto  di  presentare
          per iscritto le loro osservazioni, eventualmente  corredate
          da documenti. La comunicazione  di  cui  al  primo  periodo
          sospende i termini di  conclusione  dei  procedimenti,  che
          ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione
          delle osservazioni  o,  in  mancanza  delle  stesse,  dalla
          scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli
          istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale
          mancato accoglimento il  responsabile  del  procedimento  o
          l'autorita' competente sono tenuti  a  dare  ragione  nella
          motivazione del provvedimento finale di diniego  indicando,
          se ve ne sono, i soli motivi ostativi  ulteriori  che  sono
          conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento  in
          giudizio del provvedimento cosi' adottato,  nell'esercitare
          nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre
          per  la  prima  volta  motivi   ostativi   gia'   emergenti
          dall'istruttoria   del    provvedimento    annullato.    Le
          disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano
          alle procedure concorsuali e  ai  procedimenti  in  materia
          previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
          parte e  gestiti  dagli  enti  previdenziali.  Non  possono
          essere addotti tra i  motivi  che  ostano  all'accoglimento
          della   domanda   inadempienze   o   ritardi   attribuibili
          all'amministrazione.».