Art. 10 
 
Misure  relative   al   pagamento   delle   prestazioni   di   lavoro
         straordinario del personale delle Forze di polizia 
 
  1. Per l'anno 2023, al fine di  garantire  le  esigenze  di  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei  maggiori
impegni connessi  all'eccezionale  afflusso  migratorio,  le  risorse
destinate   alla   remunerazione   delle   prestazioni   di    lavoro
straordinario svolte dal personale delle  Forze  di  polizia  di  cui
all'articolo  16,  della  legge  1°  aprile  1981.   n.   121,   sono
incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo  23,  comma  2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 15 milioni di euro,
come di seguito specificato: 
    a) Polizia di Stato 5,7 milioni di euro; 
    b) Arma dei Carabinieri 5,7 milioni di euro; 
    c) Corpo della Guardia di finanza 2,85 milioni di euro; 
    d) Polizia penitenziaria 0,75 milioni di euro. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30  dicembre
2021, n. 234.