Art. 7 
 
               Disposizioni in materia di accoglienza 
 
  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  11,  comma  2,  dopo  il  secondo  periodo  sono
inseriti i seguenti: «In tali casi, tenuto conto  delle  esigenze  di
ordine  pubblico  e  sicurezza  connesse  alla  gestione  dei  flussi
migratori, si puo' derogare ai parametri di capienza previsti, per  i
centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma
1   del   presente   articolo,   dalle   disposizioni   normative   e
amministrative delle regioni, delle province autonome  o  degli  enti
locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle
medesime disposizioni. Le modalita' attuative delle deroghe di cui al
precedente  periodo  sono  definite  da  una   commissione   tecnica,
istituita senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  nominata  dal  prefetto  e  composta  da  referenti  della
prefettura,  del  comando  provinciale  dei  Vigili   del   fuoco   e
dell'azienda sanitaria locale,  competenti  per  territorio,  nonche'
della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai
componenti della commissione tecnica non sono  corrisposti  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati.»; 
    b) all'articolo 17, comma 1, le parole «in stato  di  gravidanza»
sono soppresse; 
    c) all'articolo  19,  comma  3-bis,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o
l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di  cui  al  primo
periodo sono consentiti in deroga al  limite  di  capienza  stabilito
dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50% rispetto ai
posti previsti.».