(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 105 
 
  All'articolo 1: 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. Al terzo periodo del  comma  1  dell'articolo  267  del
codice di procedura penale, la parola: "indica" e'  sostituita  dalle
seguenti:  "espone  con  autonoma  valutazione"  e  dopo  la  parola:
"necessaria" sono inserite le seguenti: ", in concreto,". 
      2-ter. All'articolo 268 del codice  di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          "2.  Nel  verbale  e'  trascritto,   anche   sommariamente,
soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate  rilevante  ai
fini delle indagini, anche  a  favore  della  persona  sottoposta  ad
indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle  indagini  non  e'
trascritto  neppure  sommariamente  e  nessuna  menzione   ne   viene
riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia  giudiziaria,
nei quali e' apposta l'espressa dicitura:  'La  conversazione  omessa
non e' utile alle indagini'"; 
        b) al comma 2-bis, le parole: "affinche'  nei  verbali"  sono
sostituite dalle seguenti: "affinche'  i  verbali  siano  redatti  in
conformita' a quanto previsto dal  comma  2  e  negli  stessi"  e  le
parole:  "dati  personali  definiti  sensibili  dalla   legge"   sono
sostituite dalle seguenti: "fatti e circostanze afferenti  alla  vita
privata degli interlocutori". 
      2-quater. All'articolo 270, comma 1, del  codice  di  procedura
penale, le parole: "e dei reati di cui  all'articolo  266,  comma  1"
sono soppresse. 
      2-quinquies. La  disposizione  di  cui  al  comma  2-quater  si
applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto». 
  All'articolo 2: 
    al comma 3, le parole: «che  assicurano»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «che assicurino»; 
    al comma 4: 
      al primo periodo, le parole: «l'autonomia  delle  funzioni  del
procuratore  della  Repubblica»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«l'autonomia del procuratore della  Repubblica  nell'esercizio  delle
funzioni»; 
      al secondo periodo, dopo la  parola:  «Fermi»  e'  inserita  la
seguente: «restando»; 
    al comma 5, le parole: «disposizioni di attuazione del codice  di
procedura  penale»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «norme   di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»; 
    al comma 6, primo  periodo,  le  parole:  «e'  autorizzata»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono autorizzati»; 
    al comma 7, le parole: «disposizioni di attuazione del codice  di
procedura  penale»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «norme   di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,»; 
    al  comma  8,  le  parole:  «infrastrutture  digitali  cui»  sono
sostituite dalle seguenti: «infrastrutture digitali di cui»; 
    dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
      «9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 168-bis del  testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e' aggiunto il seguente: 
        "3-bis. L'importo delle spese  relative  alle  operazioni  di
intercettazione e' specificamente annotato nel foglio  delle  notizie
di cui all'articolo 280"»; 
    al comma 10, all'alinea e alla lettera a), le parole: «50 milioni
di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»; 
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese  per
intercettazioni». 
  Nel capo I, dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 2-bis (Disposizioni urgenti in materia di  contrasto  della
criminalita' informatica e di cybersicurezza). - 1. Per  la  medesima
finalita', di cui all'articolo 2, comma 1, del presente  decreto,  di
assicurare  i  piu'  elevati  e  uniformi   livelli   di   sicurezza,
aggiornamento tecnologico, efficienza  ed  economicita'  dei  sistemi
informativi,  nonche'  a  fini  di   contrasto   della   criminalita'
informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17  del  decreto-legge  14
giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2021, n. 109, e' inserito il seguente: 
      "4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma  4,  l'Agenzia
trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati,
le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni
di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale". 
    2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021,  n.
82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,
dopo la lettera n) e' inserita la seguente: 
      "n-bis) nell'ambito delle funzioni  di  cui  al  primo  periodo
della lettera n), svolge ogni  attivita'  diretta  all'analisi  e  al
supporto per il contenimento e il  ripristino  dell'operativita'  dei
sistemi compromessi, con la collaborazione dei  soggetti  pubblici  o
privati  che  hanno  subito  incidenti  di  sicurezza  informatica  o
attacchi informatici. La  mancata  collaborazione  di  cui  al  primo
periodo e' valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge  perimetro,  per  i
soggetti  di  cui  all'articolo  1,   comma   2-bis,   del   medesimo
decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e
i), del decreto legislativo NIS e di cui all'articolo  40,  comma  3,
alinea, del  codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259;  restano  esclusi  gli
organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla
repressione dei reati, alla  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonche'  gli
organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4,  6
e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124". 
    3. Al codice di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) all'articolo 54-ter, comma 1, le parole: "nell'articolo  51,
commi 3-bis e  3-quater,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "negli
articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,"; 
      b) all'articolo 371-bis  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma: 
        "4-bis. Il procuratore nazionale antimafia  e  antiterrorismo
esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in  relazione
ai procedimenti per i delitti di cui  agli  articoli  615-ter,  terzo
comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale  nonche',  quando  i
fatti sono commessi in danno di un sistema informatico  o  telematico
utilizzato dallo  Stato  o  da  altro  ente  pubblico  o  da  impresa
esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', in relazione  ai
procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli   articoli   617-quater,
617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si  applicano  altresi'
le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo"; 
      c) all'articolo 724, comma  9,  le  parole:  "all'articolo  51,
commi  3-bis  e  3-quater"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "agli
articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis"; 
      d) all'articolo 727, comma  8,  le  parole:  "all'articolo  51,
commi 3-bis  e  3-quater,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "agli
articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,". 
    4. All'articolo 9  della  legge  16  marzo  2006,  n.  146,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1: 
        1) alla lettera  b)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "ovvero si introducono all'interno di un sistema  informatico
o  telematico,  danneggiano,  deteriorano,  cancellano,  alterano   o
comunque intervengono su un sistema informatico o  telematico  ovvero
su  informazioni,  dati  e  programmi  in  esso  contenuti,  attivano
identita',  anche  digitali,  domini  e  spazi  informatici  comunque
denominati, anche attraverso il  trattamento  di  dati  personali  di
terzi,  ovvero  assumono  il  controllo  o  comunque   si   avvalgono
dell'altrui  dominio  e  spazio  informatico  comunque  denominato  o
compiono attivita' prodromiche o strumentali"; 
        2) dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente: 
          "b-ter) gli ufficiali di  polizia  giudiziaria  dell'organo
del Ministero dell'interno per la  sicurezza  e  la  regolarita'  dei
servizi  di  telecomunicazione  di   cui   all'articolo   7-bis   del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di  specifiche
operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati  informatici
commessi  ai  danni  delle  infrastrutture  critiche   informatizzate
individuate dalla normativa nazionale e internazionale  e,  comunque,
al solo fine di acquisire elementi di  prova,  anche  per  interposta
persona, compiono le attivita' di  cui  alla  lettera  a)  ovvero  si
introducono all'interno  di  un  sistema  informatico  o  telematico,
danneggiano,   deteriorano,   cancellano,   alterano    o    comunque
intervengono  su  un  sistema  informatico  o  telematico  ovvero  su
informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identita',
anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche
attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono
il controllo o comunque si avvalgono  dell'altrui  dominio  e  spazio
informatico comunque denominato o compiono  attivita'  prodromiche  o
strumentali"; 
      b) al comma 4,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "nonche', nei casi di cui agli  articoli  51,  commi
3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,  del  codice  di  procedura
penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo"; 
      c) al comma 8, secondo periodo, le  parole:  "all'articolo  51,
comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi
3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis". 
    5. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo  15  febbraio
2016, n. 35, le parole: "all'articolo 51,  commi  3-bis  e  3-quater"
sono sostituite dalle seguenti: "agli  articoli  51,  commi  3-bis  e
3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,". 
    6.  All'articolo  4,  comma  1,  secondo  periodo,  del   decreto
legislativo 21 giugno 2017, n.  108,  le  parole:  "all'articolo  51,
commi 3-bis  e  3-quater,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "agli
articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,"». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1: 
      al primo  periodo,  le  parole:  «al  31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2024»; 
      al secondo periodo,  le  parole:  «compone  il  collegio»  sono
sostituite dalle seguenti: «fa parte del collegio». 
  All'articolo 4: 
    al  comma  1,  lettera  a),  numero  2),  capoverso,  la  parola:
«"Possono» e' sostituita dalle seguenti: «"5. Possono»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  anche
alle  procedure  per  il  conferimento  di  incarichi   direttivi   e
semidirettivi bandite a decorrere dal 21 giugno  2022  e  non  ancora
concluse». 
  All'articolo 5: 
    al comma 1, le parole: «dall'articolo  3,  del»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'articolo 3 del»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo  3  del  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 10, e' abrogato»; 
    alla rubrica, le parole: «ruoli EPE e IPM» sono sostituite  dalle
seguenti: «ruoli di esecuzione penale esterna e  di  istituto  penale
minorile». 
  Nel capo III, dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente: 
    «Art.  5-bis  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   dirigenza
penitenziaria). - 1. Alla tabella A allegata al  decreto  legislativo
15 febbraio 2006, n. 63, sezione II Ruolo dei dirigenti  di  istituto
penitenziario,  colonna  "Dotazione  organica",  la  cifra:  "45"  e'
sostituita dalla seguente: "70". 
    2. In conseguenza di quanto disposto dal  comma  1  del  presente
articolo, con decreto del Ministro della giustizia, in conformita'  a
quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto  legislativo  15
febbraio 2006, n. 63, si provvede  all'adeguamento  della  tabella  C
allegata al decreto del Ministro della giustizia 22  settembre  2016,
concernente l'individuazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1,  del
decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei  posti  di  funzione
che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti
con incarico superiore nell'ambito  degli  uffici  centrali  e  degli
uffici   territoriali   dell'amministrazione   penitenziaria   e   la
definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto  decreto
legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici  di  livello
dirigenziale non generale, pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  del
Ministero della giustizia n. 20 del 31 ottobre 2016. 
    3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,  ai
fini della corresponsione dell'indennita'  di  cui  all'articolo  14,
comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e'
autorizzata la spesa di euro 5.209 per l'anno 2023 e di  euro  62.502
annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  cui   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1, lettera a),  dopo  le  parole:  «primo  comma,»  sono
inserite le seguenti: «le parole: "o foreste" sono  sostituite  dalle
seguenti: ", foreste o zone di interfaccia urbano-rurale" e»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice  penale
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "nonche'  l'interdizione
dai pubblici uffici e l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni  di  un  pubblico
servizio, per la durata di cinque anni". 
      1-ter. All'articolo 32-quater del  codice  penale,  le  parole:
"423-bis, primo comma," sono soppresse»; 
    alla rubrica, le parole: «all'articolo 423-bis»  sono  sostituite
dalle seguenti: «agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter». 
  Nel capo IV, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art. 6-bis (Modifica all'articolo 30  della  legge  11  febbraio
1992, n. 157). - 1. Dopo la lettera c) del comma 1  dell'articolo  30
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' inserita la seguente: 
      "c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e  l'ammenda  da  euro
4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene  esemplari  di
orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)". 
    Art. 6-ter (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nonche' al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231). - 1. Il comma 1 dell'articolo 255  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: 
      "1. Fatto salvo quanto disposto  dall'articolo  256,  comma  2,
chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192,  commi
1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti
ovvero li immette nelle acque superficiali o  sotterranee  e'  punito
con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda
rifiuti pericolosi, la pena e' aumentata fino al doppio". 
    2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 24, comma 1,  dopo  le  parole:  "di  cui  agli
articoli  316-bis,  316-ter,"  sono  inserite  le   seguenti:   "353,
353-bis,"; 
      b) all'articolo 25-octies.1: 
        1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          "2-bis. In relazione alla commissione del  delitto  di  cui
all'articolo 512-bis  del  codice  penale,  si  applica  all'ente  la
sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote"; 
        2) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis"; 
        3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
"e trasferimento fraudolento di valori". 
    3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  all'articolo  240-bis,  primo  comma,  le  parole:   "dagli
articoli 452-quater, 452-octies, primo comma" sono  sostituite  dalle
seguenti: "dagli articoli 452-bis, 452-ter,  452-quater,  452-sexies,
452-octies, primo comma, 452-quaterdecies"; 
      b) all'articolo 452-bis, il secondo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
        "Quando  l'inquinamento  e'  prodotto  in  un'area   naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,  ambientale,  storico,
artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno  di  specie
animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da  un  terzo  alla
meta'.  Nel  caso  in  cui   l'inquinamento   causi   deterioramento,
compromissione o distruzione di un  habitat  all'interno  di  un'area
naturale protetta o sottoposta a vincolo  paesaggistico,  ambientale,
storico,  artistico,  architettonico  o  archeologico,  la  pena   e'
aumentata da un terzo a due terzi"; 
      c) all'articolo 452-quater, il secondo comma e' sostituito  dal
seguente: 
        "Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale  protetta
o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di  specie  animali  o
vegetali protette, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'"». 
  La rubrica del capo IV e' sostituita dalla seguente:  «Disposizioni
concernenti reati in  materia  ambientale  e  altre  disposizioni  in
materia  di  sanzioni  penali   e   responsabilita'   delle   persone
giuridiche». 
  All'articolo 7: 
    al comma 1,  le  parole:  «all'articolo  47,  della  legge»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 47 della legge»  e  dopo  le
parole: «entro il 31 ottobre 2023»  e'  inserito  il  seguente  segno
d'interpunzione: «,»; 
    al comma 2: 
      al primo periodo, le parole: «e da cinque rappresentanti  delle
amministrazioni statali competenti per materia» sono sostituite dalle
seguenti: «, da cinque rappresentanti delle  amministrazioni  statali
competenti per  materia  e  da  due  rappresentanti  designati  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano»; 
      al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «del  Presidente  del
Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri»; 
    alla rubrica, le parole: «della quota Irpef dell'otto per  mille»
sono sostituite dalle seguenti:  «della  quota  dell'otto  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche». 
  All'articolo 8: 
    al comma 2, le parole: «producono effetti, con riferimento»  sono
sostituite dalle seguenti: «producono effetti con riferimento»; 
    alla rubrica, le parole: «della quota Irpef dell'otto per  mille»
sono sostituite dalle seguenti:  «della  quota  dell'otto  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche». 
  All'articolo 9: 
    al comma 1,  lettera  b),  le  parole:  «10-ter,  comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 10-ter, comma 2,»; 
    al comma  2,  le  parole:  «del  Ministero  della  salute.»  sono
sostituite dalle seguenti: «del Ministero della salute» e le  parole:
«dall'articolo  32,  comma  1,»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«dall'articolo 32, primo comma,». 
  All'articolo 10: 
    al comma 1, lettera a), capoverso  Art.  53,  comma  1,  dopo  la
lettera i) e' aggiunta la seguente: 
      «i-bis) vigilanza  sull'Istituto  per  il  credito  sportivo  e
culturale Spa, per quanto di competenza»; 
    al comma 2: 
      al primo periodo, le parole: «e' fatto salvo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «continua ad applicarsi»; 
      al terzo periodo, le parole: «del PNRR» sono  sostituite  dalle
seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e  resilienza»  e  dopo  le
parole: «decreto-legge 24 febbraio 2023, n.  13,»  sono  inserite  le
seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41,»; 
    dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 14  del  decreto-legge  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
"I relativi incarichi possono  essere  conferiti,  con  procedure  di
selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di
una documentata  esperienza  di  elevato  livello  nella  gestione  e
valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e
luoghi della cultura o nella gestione di strutture,  enti,  organismi
pubblici e privati, nonche' a  esperti  di  riconosciuta  fama  nelle
materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o  in
materie attinenti alla gestione del patrimonio  culturale,  anche  in
deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma  6,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  comunque  nei  limiti  delle
dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente  al  personale
dirigenziale del Ministero della cultura. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96"». 
  All'articolo 11: 
    al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2026,» sono inserite  le
seguenti:  «nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali   previste   a
legislazione vigente,»; 
    al comma 2, primo periodo, le parole: «, dell'articolo  1,»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1»; 
    al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «legge  27  dicembre
2013, n. 147» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. All'articolo 28,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  22
giugno 2023, n. 75, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10
agosto 2023, n. 112, le parole:  "I  comuni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Gli enti locali"». 
  All'articolo 12: 
    al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «agli articoli  2»  e'
inserita la seguente: «, 5-bis».