Art. 2 Piattaforma referendum on line 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 342 e' inserito il seguente: «342-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarita' della piattaforma di cui al comma 341 e' attribuita al Ministero della Giustizia. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024, il fondo di cui al comma 341 e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia.»; b) al comma 344, dopo le parole: «comma 341,» sono aggiunte le seguenti: «attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia,». 2. Il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative popolari, realizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 341 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la societa' provvede, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi comprese quelle discendenti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di euro 1.372.000 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.