Art. 2 
 
                   Piattaforma referendum on line 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il  comma  342  e'  inserito  il  seguente:  «342-bis.  A
decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarita'  della  piattaforma  di
cui  al  comma  341  e'  attribuita  al  Ministero  della  Giustizia.
Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024,  il  fondo  di  cui  al
comma 341 e' iscritto nello stato di previsione del  Ministero  della
giustizia.»; 
    b) al comma 344, dopo le parole: «comma 341,»  sono  aggiunte  le
seguenti: «attestata con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia,». 
  2.  Il  Ministero  della  giustizia,  per  il  completamento  e  la
successiva gestione e manutenzione della piattaforma per la  raccolta
delle  firme  degli  elettori  necessarie  per  i  referendum  e   le
iniziative popolari, realizzata ai sensi dell'articolo 1,  comma  341
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, puo' avvalersi, sulla  base  di
apposite convenzioni per la disciplina dei relativi  rapporti,  della
societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi
di interesse generale, la societa' provvede, tramite  Consip  S.p.A.,
all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti. 
  3. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  ivi  comprese
quelle discendenti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 2,
e' autorizzata la spesa di euro 1.372.000 annui a decorrere dall'anno
2024,  cui  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   delle
proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale  2023-2025  nell'ambito  del
Programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  Missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.