Art. 11 
 
                       Edilizia universitaria 
 
  1. Al fine di sostenere gli studenti  della  formazione  superiore,
nonche' di incrementare la disponibilita' di alloggi  e  posti  letto
per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione  del  diritto  di
proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o
altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine
di contratti di  locazione  gia'  in  essere  da  parte  di  soggetti
pubblici e privati in  relazione  ad  immobili  adibiti  a  residenze
universitarie,  in  considerazione  della  rimodulazione  del  target
M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di  Ripresa  e  Resilienza,
nello stato di previsione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca e' istituito un  Fondo  finalizzato  alla  corresponsione  di
tutti gli importi dovuti a  titolo  di  co-finanziamento  nell'ambito
delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter,
e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338. con  una
dotazione di euro 96.570.000 per l'anno  2023,  euro  13.349.000  per
ciascuno degli anni dal 2024 al  2032,  euro  11.370.000  per  l'anno
2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035,
euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037,  euro
2.501.000 per l'anno 2038,  euro  2.186.000  per  l'anno  2039,  euro
1.809.000 per l'anno 2040,  euro  1.540.000  per  l'anno  2041,  euro
570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043,  euro  487.000  per
ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per  l'anno  2047,
euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al  2053.  Ai  relativi
oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026  ai  sensi
dell'articolo  23  e,  per  gli  anni  dal  2027  al  2053,  mediante
corrispondente riduzione della dotazione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  2. Le procedure amministrative relative agli interventi di  cui  al
comma 1, gia' concluse, ovvero ancora in corso alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto-legge, nonche' i  connessi  pagamenti,
conservano piena validita' ed efficacia ad ogni effetto di legge. 
  3. Il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  entro  il  30
giugno 2026, effettua il monitoraggio  degli  interventi  di  cui  al
comma  1,  tenendo  conto  della  quota  di   alloggi   eventualmente
riconosciuti ammissibili, da parte della Commissione europea, ai fini
del conseguimento del citato target M4C1-28 - Riforma 1.7  del  Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato.