Art. 21 Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina 1. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonche' in favore dei minori non accompagnanti e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»; b) le parole «nel limite massimo di euro 37.259.690» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024». 3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, e' riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023. 4. I criteri e le modalita' di concessione del contribuito di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5. Al fine di assicurare la funzionalita' della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'effettivita' delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023. 6. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-bis, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «, per la meta',» e «, per l'altra meta',» sono soppresse; b) dopo le parole «in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza» sono inserite le seguenti: «e ad interventi assistenziali straordinari». 7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023. 8. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, al comma 600, dopo le parole «corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti «e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo. 9. Al fine del proseguimento delle attivita' connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023. 10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti «e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024». 11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7, 9 pari a euro 239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per il 2024 si provvede: a) quanto a euro 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dalle modifiche di cui alla lettera b) del comma 2; b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 milioni per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 23.