Art. 21 
 
Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle
         attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina 
 
  1.   Per   il   finanziamento   delle   misure   urgenti   connesse
all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati
nonche' in favore dei minori non accompagnanti  e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero  dell'interno,  un  fondo  con  una
dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno  2023.  I  criteri  e  le
modalita' di riparto delle risorse di  cui  al  presente  comma  sono
stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di  spesa  previsto,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Al  successivo
riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «per l'anno 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per gli anni 2023 e 2024»; 
    b) le  parole  «nel  limite  massimo  di  euro  37.259.690»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di euro 51.886.624, di
cui euro 7.400.624 per l'anno 2023  ed  euro  44.486.000  per  l'anno
2024». 
  3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi  europei  e  dei
comuni costieri, interessati dai flussi migratori, e' riconosciuto un
contributo straordinario per l'anno 2023. A tal fine, nello stato  di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo  con  una
dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023. 
  4. I criteri e le modalita' di concessione del contribuito  di  cui
al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del  limite  di
spesa  di  cui  al  medesimo  comma  3,  con  decreto  del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, da emanare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione. 
  5. Al fine di assicurare la funzionalita' della rete dei centri  di
permanenza  per  i  rimpatri  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'effettivita' delle  espulsioni
degli stranieri irregolarmente  presenti  nel  territorio  nazionale,
l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  19,  comma  3,  del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito  con  modificazioni
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' incrementata di euro  7.000.000
per l'anno 2023. 
  6. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-bis, comma  3,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «, per la meta',» e  «,  per  l'altra  meta',»  sono
soppresse; 
    b)  dopo  le  parole  «in  materia  di  immigrazione,   asilo   e
cittadinanza»  sono  inserite   le   seguenti:   «e   ad   interventi
assistenziali straordinari». 
  7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di  primo  soccorso
e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023. 
  8. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo  1,  al  comma
600, dopo le parole «corresponsione dei compensi per  prestazioni  di
lavoro straordinario del personale del Dipartimento per  le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno» sono inserite  le
seguenti «e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo. 
  9. Al fine del proseguimento delle attivita' connesse allo stato di
emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza,
nel territorio nazionale, alla  popolazione  ucraina  in  conseguenza
della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del
Consiglio  dei  ministri  del  28  febbraio  2022  e  successivamente
prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei  ministri  del  23
febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, e' autorizzata  la  spesa  di
180 milioni di euro per l'anno 2023. 
  10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n.  28,
dopo le parole «2022 e 2023» sono aggiunte  le  seguenti  «e  di  2,2
milioni di euro per l'anno 2024». 
  11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni  per
l'anno 2024, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7,  9  pari  a  euro
239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per il
2024 si provvede: 
    a) quanto a euro 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dalle modifiche  di
cui alla lettera b) del comma 2; 
    b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486  milioni
per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 23.