Art. 4 
 
Rinvio del versamento della seconda rata  di  acconto  delle  imposte
                               dirette 
 
  1. Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche  titolari
di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi
o compensi di  ammontare  non  superiore  a  centosettantamila  euro,
effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base
alla  dichiarazione  dei  redditi,  con  esclusione  dei   contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi  INAIL,  entro
il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili  di
pari importo, a decorrere dal mese di  gennaio,  aventi  scadenza  il
giorno 16 di ciascun mese. Sulle  rate  successive  alla  prima  sono
dovuti gli interessi di cui all'articolo 20,  comma  2,  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate  in  2.540,9
milioni di euro per l'anno 2023 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
23.