Art. 5 Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo 1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9: 1) al primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024»; 2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contenuto e le modalita' di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.»; b) al comma 10: 1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»; 2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»; 3) al terzo periodo, le parole «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»; c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024»; d) al comma 12, dopo le parole: «al comma 10» e' inserito il seguente periodo: «In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, e' prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017». 2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 23.