Art. 9 
 
Disposizioni in favore delle Regioni e  delle  Province  autonome  di
                          Trento e Bolzano 
 
  1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo  in  materia  di  finanza
pubblica, sottoscritto in  data  16  ottobre  2023  tra  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Presidente   della   Regione
siciliana,  e'  riconosciuto  in  favore  della   Regione   siciliana
l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso
all'onere    derivante    dall'innalzamento    della     quota     di
compartecipazione regionale alla spesa sanitaria al 49,11  per  cento
di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296. All'onere derivante dal presente comma, pari a  300  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23. 
  2. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 841 e' sostituito dal seguente: «841.  In  attuazione
dei principi dell'equilibrio e della sana  gestione  finanziaria  del
bilancio, della responsabilita' nell'esercizio del mandato elettivo e
della responsabilita' intergenerazionale, ai sensi degli articoli  81
e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la  Regione
siciliana e' autorizzata a ripianare entro il limite massimo di  otto
anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote  di
disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022,  secondo  le
modalita' definite con l'accordo  tra  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in
data 16 ottobre 2023; 
    b) al comma 842, le parole: «ridetermina le  quote  costanti  del
disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro
l'esercizio 2032» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ridetermina  le
quote  costanti  del  disavanzo  relativo   all'esercizio   2018   da
recuperare annualmente entro l'esercizio 2030»; 
    c) il comma 843 e' sostituito dal  seguente:  «843.  In  caso  di
mancato rispetto da  parte  della  Regione  degli  specifici  impegni
derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il  regime  di
ripiano pluriennale secondo le  modalita'  individuate  dal  medesimo
accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano  previsto
dall'articolo 42 del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118
dall'esercizio in cui e' accertato il mancato rispetto degli  impegni
assunti   ovvero   dall'esercizio   immediatamente   successivo    se
l'accertamento  interviene  dopo   il   termine   previsto   per   la
deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio.». 
    d) i commi 844 e 845 sono abrogati. 
  3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  lettera  f),  dell'articolo  75,  le  parole:  «,
nonche' i nove decimi delle accise sugli  altri  prodotti  energetici
ivi consumati» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 1, dell'articolo 75  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g),  non  e'  compresa
l'accisa sui prodotti petroliferi di  cui  al  comma  1,  lettera  f)
utilizzati come combustibili per riscaldamento». 
    c) al  comma  4-bis  dell'articolo  79,  il  secondo  periodo  e'
sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2022 il contributo previsto  dal
periodo precedente e' pari a 713,71  milioni  di  euro.  A  decorrere
dall'anno 2023 il predetto contributo annuo e' pari a 688,71  milioni
di euro»; 
    d) al comma 4-ter dell'articolo 79, le parole: «713,71 milioni di
euro» sono sostituite dalle seguenti «688,71 milioni di euro». 
  4. Le disposizioni recate dal comma 3 del  presente  articolo  sono
approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo  104  del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 
  5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza
pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente
della Regione Trentino Alto  Adige  e  i  Presidenti  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023,  e'  riconosciuto
in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40  milioni  di
euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite  per
gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di  compartecipazione  al  gettito
delle accise sui prodotti energetici  ad  uso  riscaldamento  di  cui
all'articolo 75, comma 1, lettera f),  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  al
netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in  applicazione
dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  6. In attuazione del punto 6 dell'accordo  in  materia  di  finanza
pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente
della Regione Trentino Alto  Adige  e  i  Presidenti  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano del 25  settembre  2023,  e'  attribuito
alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro  24,061
milioni a titolo di compensazione  del  minor  rimborso  degli  oneri
derivanti  dalla  Convenzione  con  la  RAI  del  31  dicembre  2012,
riconosciuto  dallo  Stato  per   gli   anni   2013-2015   ai   sensi
dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter,  del  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177. 
  7. Agli oneri di cui ai commi 3, 5 e 6, pari a 105 milioni di  euro
per il 2023, 49,061 milioni nel 2024 e 25 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23. 
  8. Nell'anno 2023, il gettito derivante dalla massimizzazione delle
aliquote di cui all'articolo 2, comma 80, primo periodo, della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, puo' essere destinato, qualora ricorrano le
condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del  medesimo  comma,
anche alla copertura del  disavanzo  di  amministrazione  diverso  da
quello sanitario. 
  9. Tenuto conto della legislazione vigente in materia  di  garanzia
degli equilibri di bilancio  sanitario,  le  regioni  determinano  il
finanziamento degli  enti  dei  propri  Servizi  sanitari  regionali,
assegnando le relative quote  con  uno  o  piu'  atti,  ivi  comprese
eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti  stessi,  allo
scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e ai  fini  del  generale
equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale. 
  10. Alla regione Molise e' assegnato per l'anno 2023 un  contributo
di 40 milioni di euro  vincolato  alla  riduzione  del  disavanzo  di
amministrazione. 
  11. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti  dalle  Regioni  per
l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in  favore
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa
di  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e  somministrazioni  di
emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992,  n.  210,  trasferita
alle stesse Regioni in attuazione del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della  legge
30 dicembre 2020, n. 178 e' incrementato di 50 milioni  di  euro  per
l'anno 2023. Il fondo e' ripartito tra  le  Regioni  interessate  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle  Regioni  in
sede di auto-coordinamento tenendo  conto  del  fabbisogno  derivante
dagli indennizzi corrisposti. 
  12. Agli oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari complessivamente a
90 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo
23.