Art. 10 
 
                Obblighi degli organismi di controllo 
                  in relazione alla non conformita' 
 
   1. Nell'esercizio dei compiti delegati, l'organismo  di  controllo
ha l'obbligo di: 
    a) svolgere le verifiche di conformita' almeno una volta l'anno e
le ispezioni in  loco  nel  periodo  piu'  funzionale  al  controllo,
tenendo  conto  dell'analisi  del  rischio  di  non  conformita'   al
Regolamento  con  riguardo,  in   particolare,   all'esecuzione   dei
campionamenti,  ai  principi  attivi  da  ricercare,  alle  verifiche
aggiuntive,  alle  verifiche  senza  preavviso,  ai  controlli  della
tracciabilita' e del bilancio di massa; 
    b) rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di
controllo, se a carico dell'operatore sono state rilevate  situazioni
di non conformita' gravi o critiche non risolte; 
    c) servirsi di laboratori di analisi designati dal Ministero,  ai
sensi dell'articolo 11, e, laddove emerga la  necessita',  utilizzare
prove accreditate per la ricerca  di  singole  sostanze  non  ammesse
nella produzione biologica; 
    d) redigere i provvedimenti di non conformita' in maniera chiara,
con descrizione dettagliata della criticita'  rilevata,  della  norma
contenente la prescrizione, della tempistica per  la  proposizione  e
attuazione delle azioni correttive e per la  verifica  successiva  da
parte dell'organismo di controllo; 
    e) informare l'operatore sul  termine  per  la  proposizione  del
ricorso  indicando  i  costi  e  la  loro  ripartizione  in  caso  di
soccombenza; 
    f)  comunicare  alle  autorita'  competenti  le  non  conformita'
rilevate a carico degli operatori assoggettati al proprio controllo; 
    g) in caso di non conformita' sospetta o  accertata,  fornire  al
Ministero tutte le informazioni utili e collaborare con esso, secondo
le modalita' e le tempistiche stabilite dal  Ministero  con  apposito
provvedimento,  al  fine  di   assolvere   agli   obblighi   previsti
dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e  iii),  del
regolamento di esecuzione (UE) 2021/279; 
    h) rifiutare la notifica di  assoggettamento  al  sistema  di  un
operatore escluso prima che siano trascorsi  due  anni  dall'adozione
della misura, fatto salvo il caso dell'esclusione per morosita'. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione  (UE)
          2021/279, si veda nelle note alle premesse.