Art. 11 
 
               Designazione del laboratorio nazionale 
              di riferimento e dei laboratori ufficiali 
 
   1. Ai sensi dell'articolo 100 del regolamento  (UE)  2017/625,  il
Ministero designa un proprio laboratorio quale laboratorio  nazionale
di riferimento, con decreto da adottare  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  1,  il  Ministero
definisce i requisiti dei  laboratori  che  intendono  proporsi  come
laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi
di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali  effettuati  dagli
organismi  di  controllo,  intesi  a  verificare  il  rispetto  della
normativa in materia di produzione  biologica  ed  etichettatura  dei
prodotti biologici. 
  3. I laboratori di cui al comma 2 operano secondo la versione  piu'
recente della norma UNI CEI EN  ISO/IEC  17025  e  sono  accreditati,
secondo tale norma, da un Organismo nazionale  di  accreditamento  ai
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del  9  luglio  2008,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625. 
  4. Il Ministero istituisce l'elenco dei laboratori di cui al  comma
2. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625,  si
          veda nelle note alle premesse.