Art. 12 Controperizia 1. Nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, nei casi di presenza di sostanze non ammesse, rilevata a seguito di prove analitiche, l'operatore ha diritto a far effettuare una controperizia, a proprie spese, sui risultati del controllo di laboratorio, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. La volonta' di procedere alla controperizia e' comunicata dall'operatore all'organismo di controllo entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione dell'esito sfavorevole. 2. La controperizia consiste nell'esame documentale delle registrazioni inerenti alle attivita' condotte dal momento del campionamento e sino all'emissione del rapporto di prova. 3. L'esame documentale e' svolto a cura di un perito di parte individuato dall'operatore ed iscritto in un albo professionale pertinente. 4. L'operatore, in sede di controperizia, puo' far eseguire una nuova analisi presso un laboratorio accreditato di propria fiducia sull'aliquota ricevuta in fase di campionamento. 5. La richiesta della controperizia non pregiudica le indagini e i provvedimenti, anche cautelari, che l'organismo di controllo e' obbligato ad adottare.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.