Art. 12 
 
                            Controperizia 
 
  1. Nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati  dagli  organismi
di controllo, nei casi di presenza di sostanze non ammesse,  rilevata
a  seguito  di  prove  analitiche,  l'operatore  ha  diritto  a   far
effettuare una controperizia, a  proprie  spese,  sui  risultati  del
controllo di laboratorio, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del
regolamento  (UE)   2017/625.   La   volonta'   di   procedere   alla
controperizia e' comunicata dall'operatore all'organismo di controllo
entro il termine di  cinque  giorni  dalla  comunicazione  dell'esito
sfavorevole. 
  2.  La  controperizia   consiste   nell'esame   documentale   delle
registrazioni  inerenti  alle  attivita'  condotte  dal  momento  del
campionamento e sino all'emissione del rapporto di prova. 
  3. L'esame documentale e' svolto a  cura  di  un  perito  di  parte
individuato dall'operatore  ed  iscritto  in  un  albo  professionale
pertinente. 
  4. L'operatore, in sede di controperizia,  puo'  far  eseguire  una
nuova analisi presso un laboratorio accreditato  di  propria  fiducia
sull'aliquota ricevuta in fase di campionamento. 
  5. La richiesta della controperizia non pregiudica le indagini e  i
provvedimenti, anche  cautelari,  che  l'organismo  di  controllo  e'
obbligato ad adottare. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625,  si
          veda nelle note alle premesse.