Art. 13 
 
                            Controversia 
 
   1.  L'operatore  che,  sulla  base  della  controperizia  di   cui
all'articolo 12, intenda contestare il  risultato  del  controllo  di
laboratorio  ha  la  facolta'  di  richiedere  la  procedura  di  cui
all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE)  2017/625.  A  tal
fine, l'operatore invia apposita richiesta all'organismo di controllo
entro il termine  di  venti  giorni  dalla  comunicazione  dell'esito
analitico  sfavorevole.  Le  spese  della  procedura  sono  a  carico
dell'operatore. 
  2. L'organismo di controllo affida la ripetizione  dell'analisi  ad
un  diverso  laboratorio  ufficiale   indicato   dall'operatore.   Il
laboratorio utilizza l'aliquota messa  a  disposizione  al  fine  del
nuovo  accertamento  e  comunica  alle  parti  l'esito   dell'analisi
eseguita entro dieci giorni dal ricevimento dell'incarico. 
  3. Ai fini della definizione  della  controversia,  l'organismo  di
controllo  decide  utilizzando  i  risultati  ritualmente  acquisiti,
avendo  facolta'  di  disporre  ulteriori  e   opportuni   incombenti
istruttori. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625,  si
          veda nelle note alle premesse.