Art. 13 Controversia 1. L'operatore che, sulla base della controperizia di cui all'articolo 12, intenda contestare il risultato del controllo di laboratorio ha la facolta' di richiedere la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. A tal fine, l'operatore invia apposita richiesta all'organismo di controllo entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell'esito analitico sfavorevole. Le spese della procedura sono a carico dell'operatore. 2. L'organismo di controllo affida la ripetizione dell'analisi ad un diverso laboratorio ufficiale indicato dall'operatore. Il laboratorio utilizza l'aliquota messa a disposizione al fine del nuovo accertamento e comunica alle parti l'esito dell'analisi eseguita entro dieci giorni dal ricevimento dell'incarico. 3. Ai fini della definizione della controversia, l'organismo di controllo decide utilizzando i risultati ritualmente acquisiti, avendo facolta' di disporre ulteriori e opportuni incombenti istruttori.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.