Art. 14 
 
           Ulteriori obblighi degli organismi di controllo 
 
  1. Nell'esercizio dei compiti delegati, l'organismo di controllo ha
l'obbligo di: 
    a) garantire alle autorita' competenti l'accesso  agli  uffici  e
fornire le informazioni e l'assistenza necessarie per lo  svolgimento
dell'attivita' di verifica; 
    b) conservare i fascicoli di controllo per un periodo  di  almeno
cinque anni a far data dall'esclusione o dal recesso dell'operatore; 
    c)  redigere  e  tenere  aggiornato  un   elenco   dei   prodotti
certificati per ogni operatore che commercializza prodotti biologici; 
    d) adottare le misure a carico degli operatori receduti o esclusi
dal  sistema  di  controllo,  per  fatti  antecedenti  al  recesso  o
all'esclusione, verificarne l'effettiva applicazione e, se del  caso,
comunicare l'inadempimento al Ministero; 
    e)  trasferire  il  fascicolo  di  controllo   all'organismo   di
controllo  subentrante  entro  quindici  giorni  dalla  notifica   di
variazione; 
    f)   adempiere   alle   richieste   e   prescrizioni    impartite
dall'autorita' competente; 
    g) comunicare al Ministero e alle regioni le modifiche  normative
od organizzative intervenute successivamente  all'autorizzazione  nel
termine di quindici giorni dalla loro deliberazione; 
    h) trasmettere al Ministero, per  l'approvazione,  gli  eventuali
contratti stipulati con altri organismi di controllo, autorizzati  ai
sensi dell'articolo 5, per l'affidamento di specifiche  attivita'  di
valutazione; 
    i) porre in essere le azioni correttive approvate  dall'autorita'
competente  in  relazione  alle  criticita'  rilevate  in   sede   di
vigilanza; 
    l)  impiegare  personale,  compresi  i  componenti  degli  organi
collegiali, adeguatamente qualificato ed esperto; 
    m)  identificare  periodicamente  le  esigenze  formative  e   di
aggiornamento del personale impiegato, compresi  i  componenti  degli
organi collegiali e fornire programmi di formazione o  addestramento,
in  particolare  sui  requisiti  che  qualificano  il  prodotto  come
biologico; 
    n) trasmettere il programma annuale di verifica  al  Ministero  e
alle regioni entro il  31  gennaio  di  ogni  anno  e  comunicare  le
variazioni intervenute nel corso dell'anno secondo il format  di  cui
all'allegato III; 
    o) trasmettere alle autorita' competenti  per  l'esercizio  della
vigilanza una relazione sulle attivita' di controllo svolte nel corso
dell'anno precedente entro il 31  marzo  secondo  il  format  di  cui
all'allegato III; 
    p) implementare e aggiornare i sistemi informativi  nazionali  ed
europei con le modalita' e nella tempistica stabilita; 
    q) trasmettere, su richiesta del Ministero, nei termini  e  nelle
modalita' indicate con  apposito  provvedimento,  i  dati  statistici
richiesti   alle   autorita'   competenti   dall'Ufficio   statistico
dell'Unione  europea  (EUROSTAT)   in   relazione   alla   produzione
biologica; 
    r) trasmettere al Ministero e alle regioni, entro il 20 marzo  di
ogni  anno,  attraverso  il  Sistema  informativo  sulla   produzione
biologica (OFIS), le informazioni  pertinenti  relative  ai  casi  di
contaminazione con sostanze non ammesse  riscontrati  a  seguito  dei
controlli ufficiali svolti l'anno precedente; 
    s) aggiornare il profilo TRACES degli importatori per  quanto  di
propria competenza; 
    t) verificare  l'attuazione  delle  azioni  correttive  poste  in
essere  dagli  operatori  e  l'applicazione  delle  misure   di   cui
all'articolo 9, anche  per  gli  operatori  receduti  o  esclusi  dal
sistema.