Art. 16 Obblighi degli operatori 1. L'operatore che notifica l'attivita' con metodo biologico ai sensi dell'articolo 17 e' tenuto ad assoggettarsi a un unico organismo di controllo, indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unita' di produzione e dal numero o dal tipo di attivita' da sottoporre al sistema di controllo. 2. L'operatore fornisce all'organismo di controllo la dichiarazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento al momento dell'ingresso nel sistema di controllo e comunque antecedentemente alla prima verifica di conformita'. 3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve contenere almeno: a) le misure preventive, precauzionali e di autocontrollo che l'operatore intende adottare; b) la descrizione della procedura di gestione dei casi di sospetto di non conformita' compresa la tempistica delle comunicazioni con l'organismo di controllo; c) il sistema di registrazione e di tracciabilita' dei prodotti; d) le attivita' affidate a terzi; e) le rese medie e le produzioni annuali previste. 4. L'operatore puo' eliminare il sospetto di non conformita' dovuto alla presenza di una sostanza non ammessa nel caso in cui possa escludere che vi sia tale presenza. 5. L'operatore conserva le registrazioni e la documentazione pertinente per un periodo di almeno dieci anni e comunque, per un periodo di cinque anni a far data dall'uscita dal sistema, consentendo l'accesso alle autorita' competenti e all'ultimo organismo di controllo. 6. Durante la verifica di conformita', anche nel caso di uscita dal sistema di controllo, l'operatore fornisce assistenza e collabora pienamente con il personale dell'organismo di controllo, consentendo l'accesso: a) agli appezzamenti, alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi di produzione; b) ai sistemi informatici; c) agli animali e alle merci dell'azienda; d) ai documenti e alle altre informazioni pertinenti. 7. L'operatore ha l'obbligo di verificare l'autenticita' dei certificati dei fornitori attraverso gli strumenti informatici o le banche dati ufficiali messe a disposizione dall'autorita' competente e dalla Commissione europea. 8. L'operatore comunica all'organismo di controllo l'esito dei controlli svolti dalle autorita' competenti, in caso di contestazioni di irregolarita', entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione stessa. 9. L'importatore e il primo destinatario utilizzano il sistema TRACES per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione. 10. In caso di ritiro del certificato, per causa diversa dalla morosita', l'operatore non puo' procedere con una nuova notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data dell'esclusione.
Note all'art. 16: - Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse.