Art. 16 
 
                      Obblighi degli operatori 
 
   1. L'operatore che notifica l'attivita' con  metodo  biologico  ai
sensi  dell'articolo  17  e'  tenuto  ad  assoggettarsi  a  un  unico
organismo  di  controllo,   indipendentemente   dall'ubicazione   sul
territorio delle unita' di produzione e dal  numero  o  dal  tipo  di
attivita' da sottoporre al sistema di controllo. 
  2. L'operatore fornisce all'organismo di controllo la dichiarazione
di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), del  Regolamento  al
momento  dell'ingresso  nel   sistema   di   controllo   e   comunque
antecedentemente alla prima verifica di conformita'. 
  3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve contenere almeno: 
    a) le misure preventive, precauzionali  e  di  autocontrollo  che
l'operatore intende adottare; 
    b) la  descrizione  della  procedura  di  gestione  dei  casi  di
sospetto  di   non   conformita'   compresa   la   tempistica   delle
comunicazioni con l'organismo di controllo; 
    c) il sistema di registrazione e di tracciabilita' dei prodotti; 
    d) le attivita' affidate a terzi; 
    e) le rese medie e le produzioni annuali previste. 
  4. L'operatore puo' eliminare il sospetto di non conformita' dovuto
alla presenza di una sostanza non  ammessa  nel  caso  in  cui  possa
escludere che vi sia tale presenza. 
  5.  L'operatore  conserva  le  registrazioni  e  la  documentazione
pertinente per un periodo di almeno dieci anni  e  comunque,  per  un
periodo  di  cinque  anni  a  far  data  dall'uscita   dal   sistema,
consentendo  l'accesso  alle  autorita'   competenti   e   all'ultimo
organismo di controllo. 
  6. Durante la verifica di conformita', anche nel caso di uscita dal
sistema di controllo, l'operatore  fornisce  assistenza  e  collabora
pienamente con il personale dell'organismo di controllo,  consentendo
l'accesso: 
    a) agli appezzamenti, alle attrezzature, ai mezzi  di  trasporto,
ai locali e agli altri luoghi di produzione; 
    b) ai sistemi informatici; 
    c) agli animali e alle merci dell'azienda; 
    d) ai documenti e alle altre informazioni pertinenti. 
  7.  L'operatore  ha  l'obbligo  di  verificare  l'autenticita'  dei
certificati dei fornitori attraverso gli strumenti informatici  o  le
banche dati ufficiali messe a disposizione dall'autorita'  competente
e dalla Commissione europea. 
  8. L'operatore comunica  all'organismo  di  controllo  l'esito  dei
controlli svolti dalle autorita' competenti, in caso di contestazioni
di irregolarita', entro cinque giorni lavorativi dalla  contestazione
stessa. 
  9. L'importatore e il  primo  destinatario  utilizzano  il  sistema
TRACES per la gestione  di  propria  competenza  del  certificato  di
ispezione. 
  10. In caso di ritiro del  certificato,  per  causa  diversa  dalla
morosita', l'operatore non puo'  procedere  con  una  nuova  notifica
prima che siano trascorsi due anni dalla data dell'esclusione. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per i riferimenti del Regolamento (UE)  2018/848  del
          Parlamento e del Consiglio, del  9  luglio  2008,  si  veda
          nelle note alle premesse.