Art. 17 
 
            Notifica di attivita' di produzione biologica 
                 e ingresso nel sistema di controllo 
 
  1. La persona fisica o giuridica notifica  l'inizio  della  propria
attivita'  di  produzione  biologica  ai  sensi   dell'articolo   34,
paragrafo 1,  del  Regolamento  attraverso  il  SIB.  Il  modello  di
notifica e le relative istruzioni per la compilazione sono pubblicati
sul sito ufficiale del Ministero e del SIAN. 
  2. Il procedimento amministrativo relativo alla notifica e' gestito
attraverso il SIB secondo le modalita' descritte  nell'allegato  IV -
Sezione A al presente decreto. 
  3. Gli operatori che  conducono  una  unita'  di  produzione,  come
definita dal Regolamento all'articolo 3, paragrafo  9,  compilano  la
notifica con i dati  relativi  al  metodo  di  produzione  biologico,
integrando le informazioni del fascicolo aziendale presente su SIAN. 
  4. Gli operatori che svolgono, in  maniera  esclusiva  e  senza  la
conduzione di alcuna superficie agricola e/o di unita' di  produzione
di    acquacoltura,    le    attivita'    di     preparazione,     di
distribuzione/immissione   sul   mercato,   di   magazzinaggio,    di
importazione, di esportazione e di produzione  dei  prodotti  di  cui
all'Allegato I del Regolamento, compilano  la  notifica  con  i  dati
relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni
presenti nell'anagrafe tributaria. 
  5. La notifica e' trasmessa al Ministero, alla regione o  provincia
autonoma  responsabile  della  tenuta  del  fascicolo   aziendale   e
contestualmente all'organismo di controllo indicato. Nei casi di  cui
al comma 4 la notifica e' trasmessa alla regione o provincia autonoma
dove e' ubicata la sede legale dell'azienda. 
  6. La prima notifica e' soggetta  all'imposta  di  bollo  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1-quater, della tariffa, parte prima,  annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
  7. L'operatore aggiorna i dati relativi  al  metodo  di  produzione
biologica contenuti  nella  notifica  trasmettendo  una  notifica  di
variazione con le modalita' descritte nell'allegato IV - Sezione B al
presente decreto entro trenta giorni dall'avvenuta modifica. 
  8. In caso di prima notifica con superfici agricole  gia'  condotte
con  metodo  biologico,  al  fine   di   garantire   la   continuita'
dell'applicazione del metodo biologico, si  applica  quanto  previsto
dall'allegato IV - Sezione C al presente decreto. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per i riferimenti del Regolamento (UE)  2018/848  del
          Parlamento e del Consiglio, del  9  luglio  2008,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  tariffa,
          parte  prima,  annessa  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972   n.   642   riguardante   la
          "Disciplina  dell'imposta  di  bollo",   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972 n. 292 Suppl. Ordinario
          n. 3: 
                TARIFFA (PARTE I) ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI
          ALL'IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE 
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         Parte di provvedimento in formato grafico
 
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