Art. 17 Notifica di attivita' di produzione biologica e ingresso nel sistema di controllo 1. La persona fisica o giuridica notifica l'inizio della propria attivita' di produzione biologica ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento attraverso il SIB. Il modello di notifica e le relative istruzioni per la compilazione sono pubblicati sul sito ufficiale del Ministero e del SIAN. 2. Il procedimento amministrativo relativo alla notifica e' gestito attraverso il SIB secondo le modalita' descritte nell'allegato IV - Sezione A al presente decreto. 3. Gli operatori che conducono una unita' di produzione, come definita dal Regolamento all'articolo 3, paragrafo 9, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico, integrando le informazioni del fascicolo aziendale presente su SIAN. 4. Gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola e/o di unita' di produzione di acquacoltura, le attivita' di preparazione, di distribuzione/immissione sul mercato, di magazzinaggio, di importazione, di esportazione e di produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del Regolamento, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria. 5. La notifica e' trasmessa al Ministero, alla regione o provincia autonoma responsabile della tenuta del fascicolo aziendale e contestualmente all'organismo di controllo indicato. Nei casi di cui al comma 4 la notifica e' trasmessa alla regione o provincia autonoma dove e' ubicata la sede legale dell'azienda. 6. La prima notifica e' soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 7. L'operatore aggiorna i dati relativi al metodo di produzione biologica contenuti nella notifica trasmettendo una notifica di variazione con le modalita' descritte nell'allegato IV - Sezione B al presente decreto entro trenta giorni dall'avvenuta modifica. 8. In caso di prima notifica con superfici agricole gia' condotte con metodo biologico, al fine di garantire la continuita' dell'applicazione del metodo biologico, si applica quanto previsto dall'allegato IV - Sezione C al presente decreto.
Note all'art. 17: - Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 riguardante la "Disciplina dell'imposta di bollo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972 n. 292 Suppl. Ordinario n. 3: TARIFFA (PARTE I) ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE « Parte di provvedimento in formato grafico ».