Art. 18 
 
            Rilascio, rinnovo e gestione del certificato 
 
  1. L'organismo  di  controllo  rilascia  entro  novanta  giorni  il
certificato di  cui  all'articolo  35  del  Regolamento,  in  TRACES,
riportando i contenuti minimi  di  cui  all'allegato  V  al  presente
decreto e utilizzando i dati contenuti nella notifica. Il  Ministero,
per gli importatori, e le regioni, per gli altri operatori biologici,
verificano, nei successivi trenta giorni, la corrispondenza dei  dati
riportati nel certificato con quelli oggetto della notifica.  Decorsi
trenta giorni, in assenza di determinazione espressa,  l'esito  della
verifica si intende positivamente concluso. 
  2. Il certificato ha un periodo  di  validita'  di  trentasei  mesi
dalla data di rilascio. 
  3. L'organismo di controllo rilascia,  aggiorna  o  rinnova,  entro
novanta  giorni,  il  certificato  all'esito  di  una   verifica   di
conformita' che attesta la conformita'  dell'azienda  alla  normativa
dell'Unione europea e alle normative nazionale e regionali. 
  4. Sono  esenti  dall'obbligo  del  possesso  del  certificato  gli
operatori che si trovano nelle condizioni  di  cui  all'articolo  35,
paragrafo 8, del Regolamento. 
  5. I controlli per gli operatori di cui al comma 4 sono  svolti  da
organismi di controllo che applicano, ai sensi dell'articolo 7, comma
1, lettera c), una tariffa minima in misura fissa e  svolgono  almeno
un controllo ogni tre anni. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2018/848  del
          Parlamento e del Consiglio, del  9  luglio  2008,  si  veda
          nelle note alle premesse.