Art. 18 Rilascio, rinnovo e gestione del certificato 1. L'organismo di controllo rilascia entro novanta giorni il certificato di cui all'articolo 35 del Regolamento, in TRACES, riportando i contenuti minimi di cui all'allegato V al presente decreto e utilizzando i dati contenuti nella notifica. Il Ministero, per gli importatori, e le regioni, per gli altri operatori biologici, verificano, nei successivi trenta giorni, la corrispondenza dei dati riportati nel certificato con quelli oggetto della notifica. Decorsi trenta giorni, in assenza di determinazione espressa, l'esito della verifica si intende positivamente concluso. 2. Il certificato ha un periodo di validita' di trentasei mesi dalla data di rilascio. 3. L'organismo di controllo rilascia, aggiorna o rinnova, entro novanta giorni, il certificato all'esito di una verifica di conformita' che attesta la conformita' dell'azienda alla normativa dell'Unione europea e alle normative nazionale e regionali. 4. Sono esenti dall'obbligo del possesso del certificato gli operatori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento. 5. I controlli per gli operatori di cui al comma 4 sono svolti da organismi di controllo che applicano, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), una tariffa minima in misura fissa e svolgono almeno un controllo ogni tre anni.
Note all'art. 18: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse.