Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Regolamento: regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; b) Ministero: Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; c) organismo di controllo: l'organismo delegato come definito dall'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, a cui l'autorita' competente delega determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali per la verifica di conformita' al Regolamento; d) autorita' di controllo: un'autorita' di controllo competente per il settore biologico, come definita dall'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2017/625; e) autorita' competente: un'autorita' come definita dall'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625; f) vigilanza: attivita' di verifica effettuata sugli organismi di controllo ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/625; g) verifica di conformita': controllo ufficiale eseguito per la verifica di conformita' al Regolamento eseguita ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 e dell'articolo 38 del Regolamento, con i metodi e le tecniche piu' appropriate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625; h) prodotto biologico: prodotto biologico o prodotto in conversione, come definiti all'articolo 3, punti 2) e 7), del Regolamento; i) controllo di laboratorio: il controllo ufficiale che comprende il campionamento ufficiale e la successiva analisi ufficiale su una matrice prelevata al fine di ricercare prodotti e sostanze non ammessi all'uso nella produzione biologica; l) campionamento ufficiale: metodo utilizzato nell'ambito dei controlli ufficiali che prevede il prelievo di una matrice e la formazione di un campione rappresentativo; m) analisi ufficiale: analisi, diagnosi e prova, cosi' come indicato all'articolo 14, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, effettuata da un laboratorio ufficiale o dal laboratorio nazionale di riferimento; n) certificato di ispezione (COI): certificato, di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021; o) TRACES (Trade control and export system): sistema esperto per il controllo degli scambi di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2306; p) SIB: Sistema informativo per il biologico, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154; q) SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; r) AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura, istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165; s) BDV: Banca Dati Vigilanza, come definita e disciplinata dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 3 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2023; t) operatore: la persona fisica o giuridica, compreso il gruppo di operatori, ove non diversamente specificato, responsabile di garantire il rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia di produzione biologica; u) sigillo elettronico: sigillo elettronico qualificato, come definito al punto 8) dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/2306; v) autorizzazione: provvedimento con il quale l'autorita' competente delega agli organismi di controllo i compiti riguardanti i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento; z) importatore: l'operatore, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 iscritto nella categoria «Importatori» dell'Elenco nazionale degli operatori biologici di cui all'articolo 19 del presente decreto; aa) primo destinatario: l'operatore, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 iscritto nella categoria «Importatori» ovvero «Preparatori» dell'Elenco nazionale degli operatori biologici di cui all'articolo 19 del presente decreto; bb) Punto di Immissione in Libera Pratica (PILP): il punto di immissione in libera pratica, come definito al punto 3) dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/2306; cc) Posto di Controllo Frontaliero (PCF): un luogo, nonche' le strutture ad esso pertinenti, come definito al punto 38) dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625; dd) fascicolo aziendale: modello elettronico in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; ee) periodo di conversione: periodo come descritto dall'articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento; ff) organismo pagatore: ente operante a livello regionale o nazionale con funzione di gestione e controllo delle spese finanziate dai fondi di applicazione della politica agricola comune e riconosciuto dall'autorita' competente designata a livello ministeriale; gg) organismo nazionale di accreditamento: l'unico Organismo che in uno Stato Membro e' stato autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento; hh) regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; ii) CUAA: Codice Unico Aziende Agricole: codice fiscale dell'impresa o della ditta individuale, come definito nel decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; ll) sostanze non ammesse: sostanze e prodotti non autorizzati per l'uso della produzione biologica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento, nonche' gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186: «Art. 7 (Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche). - 1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati. 2. E' istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attivita' agricole e di acquacoltura con metodo biologico. 3. I modelli di notifica dell'attivita' di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attivita' di produzione e i registri aziendali, nonche' la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi. 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB. 5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.». - Il decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 recante: "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 riguardante il Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305. - Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 riguardante la Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1999, n. 137; - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, si veda nelle note relative alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 riguardante il «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.