Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) Regolamento: regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento  europeo
e del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  relativo  alla  produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga  il
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
    b)  Ministero:  Ministero  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste; 
    c) organismo di controllo:  l'organismo  delegato  come  definito
dall'articolo  3,  punto  5),  del  regolamento  (UE)  2017/625,  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  15  marzo  2017,  a  cui
l'autorita'  competente  delega  determinati  compiti  riguardanti  i
controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali per  la  verifica  di
conformita' al Regolamento; 
    d) autorita' di controllo: un'autorita' di  controllo  competente
per il settore biologico, come definita dall'articolo  3,  punto  4),
del regolamento (UE) 2017/625; 
    e) autorita' competente: un'autorita' come definita dall'articolo
3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625; 
    f) vigilanza: attivita' di verifica effettuata sugli organismi di
controllo ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/625; 
    g) verifica di conformita': controllo ufficiale eseguito  per  la
verifica  di   conformita'   al   Regolamento   eseguita   ai   sensi
dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 e dell'articolo 38  del
Regolamento, con i metodi e  le  tecniche  piu'  appropriate  di  cui
all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625; 
    h)  prodotto  biologico:  prodotto  biologico   o   prodotto   in
conversione, come  definiti  all'articolo  3,  punti  2)  e  7),  del
Regolamento; 
    i) controllo di laboratorio: il controllo ufficiale che comprende
il campionamento ufficiale e la successiva analisi ufficiale  su  una
matrice prelevata al  fine  di  ricercare  prodotti  e  sostanze  non
ammessi all'uso nella produzione biologica; 
    l) campionamento ufficiale:  metodo  utilizzato  nell'ambito  dei
controlli ufficiali che prevede il  prelievo  di  una  matrice  e  la
formazione di un campione rappresentativo; 
    m) analisi ufficiale:  analisi,  diagnosi  e  prova,  cosi'  come
indicato all'articolo 14, lettera h), del regolamento (UE)  2017/625,
effettuata da un laboratorio ufficiale o dal laboratorio nazionale di
riferimento; 
    n)  certificato  di  ispezione   (COI):   certificato,   di   cui
all'articolo  5  del  regolamento  delegato  (UE)   2021/2306   della
Commissione, del 21 ottobre 2021; 
    o) TRACES (Trade control and export system): sistema esperto  per
il controllo  degli  scambi  di  cui  al  regolamento  delegato  (UE)
2021/2306; 
    p) SIB: Sistema informativo per il biologico, istituito ai  sensi
dell'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154; 
    q) SIAN: Sistema  Informativo  Agricolo  Nazionale  previsto  dal
decreto legislativo  30  aprile  1998,  n.  173  e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; 
    r) AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura,  istituita  ai
sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165; 
    s) BDV: Banca Dati Vigilanza, come definita  e  disciplinata  dal
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste 3 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
37 del 14 febbraio 2023; 
    t) operatore: la persona fisica o giuridica, compreso  il  gruppo
di operatori,  ove  non  diversamente  specificato,  responsabile  di
garantire il rispetto della normativa dell'Unione europea,  nazionale
e regionale in materia di produzione biologica; 
    u) sigillo elettronico:  sigillo  elettronico  qualificato,  come
definito al punto 8) dell'articolo 2 del  regolamento  delegato  (UE)
2021/2306; 
    v)  autorizzazione:  provvedimento  con  il   quale   l'autorita'
competente delega agli organismi di controllo i compiti riguardanti i
controlli  ufficiali  e  le  altre  attivita'  ufficiali,  ai   sensi
dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento; 
    z)  importatore:  l'operatore,  come  definito  all'articolo   2,
paragrafo 1, punto 1), del regolamento di esecuzione  (UE)  2021/2307
iscritto nella categoria «Importatori»  dell'Elenco  nazionale  degli
operatori biologici di cui all'articolo 19 del presente decreto; 
    aa) primo destinatario: l'operatore, come  definito  all'articolo
2,  paragrafo  1,  punto  3),  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2021/2307 iscritto nella categoria «Importatori» ovvero «Preparatori»
dell'Elenco nazionale degli operatori biologici di  cui  all'articolo
19 del presente decreto; 
    bb) Punto di Immissione in Libera Pratica  (PILP):  il  punto  di
immissione in libera pratica, come definito al punto 3) dell'articolo
2 del regolamento delegato (UE) 2021/2306; 
    cc) Posto di Controllo Frontaliero (PCF): un  luogo,  nonche'  le
strutture  ad  esso  pertinenti,   come   definito   al   punto   38)
dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625; 
    dd) fascicolo aziendale: modello elettronico  in  conformita'  al
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; 
    ee) periodo di conversione: periodo come descritto  dall'articolo
10, paragrafo 1 del Regolamento; 
    ff) organismo pagatore:  ente  operante  a  livello  regionale  o
nazionale con funzione di gestione e controllo delle spese finanziate
dai  fondi  di  applicazione  della  politica   agricola   comune   e
riconosciuto   dall'autorita'   competente   designata   a    livello
ministeriale; 
    gg) organismo nazionale di accreditamento: l'unico Organismo  che
in uno Stato Membro e' stato autorizzato da  tale  Stato  a  svolgere
attivita' di accreditamento; 
    hh) regioni: le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
    ii)  CUAA:  Codice  Unico  Aziende   Agricole:   codice   fiscale
dell'impresa o della ditta individuale, come definito nel decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; 
    ll) sostanze non ammesse: sostanze e prodotti non autorizzati per
l'uso della produzione biologica ai sensi dell'articolo 9,  paragrafo
3, del Regolamento, nonche' gli alimenti e  i  mangimi  geneticamente
modificati di cui al regolamento (CE) n.  1829/2003,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2018/848  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  30  maggio  2018,
          relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei
          prodotti biologici e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
          834/2007 del Consiglio si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15  marzo  2017  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per  i  riferimenti  del  regolamento  delegato  (UE)
          2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre  2021  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'articolo 7 della legge 28  luglio  2016,
          n.  154  recante:   «Deleghe   al   Governo   e   ulteriori
          disposizioni     in     materia     di     semplificazione,
          razionalizzazione e competitivita' dei settori  agricolo  e
          agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di   pesca
          illegale» pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  10  agosto
          2016, n. 186: 
                «Art.    7    (Disposizioni    per    il     sostegno
          dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche). - 1.  Gli
          articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
          n. 220, sono abrogati. 
                2. E' istituito,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche
          agricole alimentari  e  forestali,  previa  intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema  informativo
          per il biologico (SIB), che utilizza  l'infrastruttura  del
          Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al  fine  di
          gestire i procedimenti  amministrativi  degli  operatori  e
          degli  organismi  di  controllo  previsti  dalla  normativa
          europea relativi allo svolgimento di attivita'  agricole  e
          di acquacoltura con metodo biologico. 
                3. I modelli di notifica dell'attivita' di produzione
          con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le
          relazioni di ispezione dell'attivita'  di  produzione  e  i
          registri aziendali,  nonche'  la  modulistica  relativa  al
          controllo delle produzioni zootecniche di cui  all'allegato
          III del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali  4  agosto  2000,  pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211  del  9  settembre
          2000,  sono  definiti,  previa  intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281,  sentite  le  rappresentanze  degli
          operatori biologici e  degli  organismi  di  certificazione
          autorizzati, con  decreto  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi
          e lo scambio dei dati fra questi. 
                4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali  istituisce  l'elenco  pubblico  degli  operatori
          dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base
          delle informazioni contenute nel SIB. 
                5. Le regioni dotate di  propri  sistemi  informatici
          per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e
          all'acquacoltura biologiche,  entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano, attivano i  sistemi  di  cooperazione  applicativa
          della pubblica amministrazione  necessari  a  garantire  il
          flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali.
          In mancanza dell'attivazione dei  sistemi  di  cooperazione
          applicativa  entro  il  predetto  termine,  gli   operatori
          utilizzano il SIB.». 
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 recante:
          "Disposizioni in  materia  di  contenimento  dei  costi  di
          produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
          agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14  e  15,  della
          legge 27  dicembre  1997,  n.  449",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   1°
          dicembre 1999, n. 503 riguardante  il  Regolamento  recante
          norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e  del
          pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende  agricole,   in
          attuazione  dell'articolo  14,   comma   3,   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n.  173,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n.  165
          riguardante  la  Soppressione   dell'AIMA   e   istituzione
          dell'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a
          norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1999, n. 137; 
              - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione  (UE)
          2021/2307, si veda nelle note relative alle premesse. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   1°
          dicembre 1999, n. 503 riguardante il  «Regolamento  recante
          norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e  del
          pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende  agricole,   in
          attuazione  dell'articolo  14,   comma   3,   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n.  173»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.