Art. 20 
 
                   Uscita dal sistema di controllo 
 
   1. L'operatore esce dal sistema di controllo e  certificazione  in
caso di recesso volontario o a seguito del ritiro del certificato. 
  2. L'operatore recede attraverso le funzionalita' del SIB  o  invia
una comunicazione al proprio organismo di controllo, il quale procede
ad inserire tale informazione sul SIB non  oltre  trenta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione. 
  3. L'organismo di controllo che applica la misura  del  ritiro  del
certificato inserisce tale informazione sul SIB secondo le  modalita'
descritte nell'allegato V al presente decreto, una volta  decorso  il
termine per la presentazione  del  ricorso  da  parte  dell'operatore
ovvero dall'emanazione del provvedimento di rigetto del ricorso. 
  4. Le autorita' competenti cancellano  l'operatore  dall'elenco  di
cui all'articolo 19 nel termine di trenta giorni dalla  comunicazione
su SIB o dal ritiro del certificato.