Art. 20 Uscita dal sistema di controllo 1. L'operatore esce dal sistema di controllo e certificazione in caso di recesso volontario o a seguito del ritiro del certificato. 2. L'operatore recede attraverso le funzionalita' del SIB o invia una comunicazione al proprio organismo di controllo, il quale procede ad inserire tale informazione sul SIB non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. L'organismo di controllo che applica la misura del ritiro del certificato inserisce tale informazione sul SIB secondo le modalita' descritte nell'allegato V al presente decreto, una volta decorso il termine per la presentazione del ricorso da parte dell'operatore ovvero dall'emanazione del provvedimento di rigetto del ricorso. 4. Le autorita' competenti cancellano l'operatore dall'elenco di cui all'articolo 19 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione su SIB o dal ritiro del certificato.