Art. 21 
 
                      Sistemi di tracciabilita' 
 
   1. Al  fine  di  garantire  la  tracciabilita'  delle  transazioni
commerciali del prodotto  biologico,  nel  rispetto  della  normativa
dell'Unione  europea  e   nazionale,   e,   in   particolare,   delle
disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione
degli operatori, degli stabilimenti e degli animali di cui al decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 134,  il  Ministero  istituisce,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  una  banca
dati  pubblica  con  accesso   riservato,   le   cui   modalita'   di
funzionamento   sono    definite    con    decreto    del    Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  da
adottare entro diciotto mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281.
Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono  individuate  le
filiere produttive e le categorie di operatori biologici obbligate ad
utilizzare tale banca dati, nonche' le soglie e gli  altri  parametri
tecnico-economici da tenere in  considerazione  per  l'individuazione
delle transazioni ad alto rischio di frode. 
  2. Al fine di  garantire  il  rafforzamento  delle  norme  e  degli
strumenti di tutela dei consumatori,  nel  rispetto  della  normativa
dell'Unione europea e nazionale, il Ministero istituisce, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una  infrastruttura
digitale pubblica, le cui modalita' di  funzionamento  sono  definite
con  decreto  del   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste, da adottare  entro  diciotto  mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  primo
periodo sono individuati gli obblighi di fornitura delle informazioni
circa la provenienza, la qualita' e la  tracciabilita'  dei  prodotti
biologici e le categorie di operatori biologici che devono  attenersi
a  tale  obbligo,  nonche'  le   soglie   e   gli   altri   parametri
tecnico-economici da tenere in  considerazione  per  l'individuazione
degli elementi da riportare in etichettatura. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il decreto legislativo 5 agosto  2022,  n.
          134  recante:  «Disposizioni  in  materia  di  sistema   di
          identificazione  e  registrazione  degli  operatori,  degli
          stabilimenti  e  degli  animali  per  l'adeguamento   della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2,  lettere  a),
          b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2022,  n.
          213. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed  autonomie  locali»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: 
                «Art. 8  (Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato  -
          citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni. 
                2. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o,
          per sua delega, dal Ministro dell'interno  o  dal  Ministro
          per gli  affari  regionali  (nella  materia  di  rispettiva
          competenza); ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque  in  tutti  i
          casi il presidente ne ravvisi la necessita'  o  qualora  ne
          faccia  richiesta  il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI   o
          dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».