Art. 22 Sanzioni amministrative pecuniarie 1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000 euro, all'organismo di controllo che: a) impiega o si avvale di personale privo dei requisiti di competenza ed esperienza, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera l); b) omette di formare e aggiornare il personale e i componenti degli organi collegiali, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera m); c) svolge direttamente o indirettamente attivita' di formazione o consulenza, impiega o si avvale di personale che svolge le medesime attivita' senza le necessarie e adeguate verifiche, in violazione di quanto stabilito dall'allegato I; d) impiega personale a carico del quale e' stata accertata la sussistenza di rapporti professionali o economici con gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo, in violazione di quanto stabilito dall'allegato I; e) non adotta le misure necessarie per evitare situazioni di familiarita' e di contiguita' tra il personale addetto alla valutazione e al riesame e gli operatori e i consulenti degli operatori o si giova di tali situazioni, in violazione di quanto stabilito dall'allegato I; f) per lo svolgimento dell'attivita' di valutazione e riesame, impiega o si avvale di personale che svolge per l'organismo di controllo altre attivita', anche a titolo occasionale, in violazione di quanto stabilito nell'allegato I; g) non tiene distinti i ruoli di valutazione e riesame e di valutazione e decisione, in violazione di quanto stabilito nell'allegato I; h) non utilizza laboratori d'analisi designati dal Ministero e prove accreditate per la ricerca di sostanze non ammesse nella produzione biologica, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, lettera c); i) non verifica l'applicazione, da parte degli operatori, di misure preventive e precauzionali in ogni fase della produzione, preparazione e distribuzione dei relativi prodotti, o l'istituzione e il funzionamento del sistema di controlli interni di gruppi di operatori, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e d), del Regolamento; l) non adotta o adotta in maniera non idonea le dovute misure investigative e inibitorie, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento, in caso accerti la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica o ne sia informato da un operatore; m) non verifica l'adozione delle misure e soluzioni atte a garantire la chiara ed effettiva separazione tra le unita' di produzione biologiche, in conversione e non biologiche, nonche' tra i prodotti ottenuti da tali unita' e tra le sostanze ed i prodotti utilizzati per le unita' di produzione biologica, in conversione e non biologica, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 38, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento; n) non mette in atto le azioni correttive approvate dall'autorita' competente per la vigilanza o non le mette in atto nella tempistica indicata, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera i); o) accetta l'assoggettamento di un operatore precedentemente escluso prima che siano trascorsi due anni dall'emanazione del provvedimento di esclusione, fatta salva l'esclusione per morosita', in violazione di quanto stabilito nell'articolo 10, comma 1, lettera h); p) accetta la notifica di variazione dell'Organismo di controllo nel caso in cui a carico dell'operatore siano state rilevate situazioni di non conformita' gravi o critiche non risolte; q) omette la verifica delle azioni correttive poste in essere dagli operatori e dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, anche per gli operatori receduti o esclusi dal sistema, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera t); r) non comunica nei tempi e nelle modalita' stabilite dalle autorita' competenti gli esiti dei controlli e i casi di non conformita' accertati, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 10, comma 1, lettera f); s) non svolge le verifiche di conformita' almeno una volta l'anno, non svolge le ispezioni in loco nel periodo piu' funzionale al controllo, non rispetta le percentuali annuali di campionamento, delle verifiche aggiuntive e delle verifiche senza preavviso e non esegue adeguate verifiche sulla tracciabilita' dei prodotti o del bilancio di massa, in violazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a); t) nell'attivita' di controllo e di campionamento e nella selezione dei principi attivi da ricercare, per tipologia di matrice e prodotto da analizzare, nell'esecuzione dei bilanci di massa, non applica l'analisi del rischio, in violazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a). 2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro all'organismo di controllo che: a) omette di adottare un sistema di gestione della documentazione e delle registrazioni inerente all'attivita' di controllo o omette di aggiornare i fascicoli di controllo; b) rilascia e pubblica sul sistema SIB ovvero sul sistema TRACES il certificato oltre il termine stabilito; c) trasferisce il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante oltre il termine stabilito, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera e); d) trasmette il programma annuale di controllo al Ministero e alle regioni o omette di trasmettere le variazioni, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera n); e) trasmette la relazione sulle attivita' di controllo svolte nel corso dell'anno precedente oltre il termine stabilito, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera o); f) non comunica nei tempi previsti le informazioni sulle attivita' svolte e sulle decisioni assunte nei casi di segnalazioni OFIS previste all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, lettera r), del presente decreto; g) non comunica o non rende note agli operatori le spese per la proposizione dei ricorsi e la ripartizione delle stesse in caso di soccombenza, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 10, comma 1, lettera e); h) applica agli operatori le tariffe in modalita' differente da quanto stabilito nel tariffario; i) omette di inserire o inserisce oltre i termini stabiliti sul SIB l'informazione sul recesso ricevuta dall'operatore, ai sensi dell'articolo 20; l) non comunica al Ministero le modifiche normative od organizzative intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, lettera g); m) non comunica agli operatori interessati, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 7, la revoca dell'autorizzazione. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro all'organismo di controllo che impedisce l'accesso agli uffici alle autorita' competenti od omette le informazioni e l'assistenza necessarie per la verifica e non adempie alle richieste e prescrizioni impartite dall'autorita' competente, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, lettere a) e f). 4. L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche ai sensi dell'articolo 6.
Note all'art. 22: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della commissione del 22 febbraio 2021, si veda nelle note alle premesse.