Art. 22 
 
                 Sanzioni amministrative pecuniarie 
 
   1. Salvo che il fatto costituisca reato, si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria, da un minimo di 8.000 euro a un massimo di
24.000 euro, all'organismo di controllo che: 
    a) impiega o si  avvale  di  personale  privo  dei  requisiti  di
competenza  ed  esperienza,  in  violazione   di   quanto   stabilito
nell'articolo 14, comma 1, lettera l); 
    b) omette di formare e aggiornare il  personale  e  i  componenti
degli  organi  collegiali,  in   violazione   di   quanto   stabilito
nell'articolo 14, comma 1, lettera m); 
    c) svolge direttamente o indirettamente attivita' di formazione o
consulenza, impiega o si avvale di personale che svolge  le  medesime
attivita' senza le necessarie e adeguate verifiche, in violazione  di
quanto stabilito dall'allegato I; 
    d) impiega personale a carico del quale  e'  stata  accertata  la
sussistenza di rapporti professionali o economici con  gli  operatori
assoggettati al controllo dell'organismo,  in  violazione  di  quanto
stabilito dall'allegato I; 
    e) non adotta le misure  necessarie  per  evitare  situazioni  di
familiarita'  e  di  contiguita'  tra  il  personale   addetto   alla
valutazione e al  riesame  e  gli  operatori  e  i  consulenti  degli
operatori o si giova di tali  situazioni,  in  violazione  di  quanto
stabilito dall'allegato I; 
    f) per lo svolgimento dell'attivita' di  valutazione  e  riesame,
impiega o si avvale  di  personale  che  svolge  per  l'organismo  di
controllo altre attivita', anche a titolo occasionale, in  violazione
di quanto stabilito nell'allegato I; 
    g) non tiene distinti i ruoli  di  valutazione  e  riesame  e  di
valutazione  e  decisione,  in   violazione   di   quanto   stabilito
nell'allegato I; 
    h) non utilizza laboratori d'analisi designati  dal  Ministero  e
prove accreditate per  la  ricerca  di  sostanze  non  ammesse  nella
produzione biologica, in violazione di quanto stabilito dall'articolo
10, comma 1, lettera c); 
    i) non verifica l'applicazione,  da  parte  degli  operatori,  di
misure preventive e precauzionali  in  ogni  fase  della  produzione,
preparazione e distribuzione dei relativi prodotti, o l'istituzione e
il funzionamento del  sistema  di  controlli  interni  di  gruppi  di
operatori,  in  violazione  di  quanto  stabilito  dall'articolo  38,
paragrafo 1, lettere a) e d), del Regolamento; 
    l) non adotta o adotta in maniera non  idonea  le  dovute  misure
investigative  e  inibitorie,  in  violazione  di  quanto   stabilito
nell'articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b), del  Regolamento,  in
caso accerti la presenza di prodotti o sostanze non  autorizzati  per
l'uso nella produzione biologica o ne sia informato da un operatore; 
    m) non verifica  l'adozione  delle  misure  e  soluzioni  atte  a
garantire la  chiara  ed  effettiva  separazione  tra  le  unita'  di
produzione biologiche, in conversione e non biologiche, nonche' tra i
prodotti ottenuti da tali unita' e tra  le  sostanze  ed  i  prodotti
utilizzati per le unita' di produzione biologica,  in  conversione  e
non biologica, in violazione di quanto  stabilito  nell'articolo  38,
paragrafo 1, lettera b) del Regolamento; 
    n)  non  mette   in   atto   le   azioni   correttive   approvate
dall'autorita' competente per la vigilanza o non  le  mette  in  atto
nella  tempistica  indicata,  in  violazione  di   quanto   stabilito
nell'articolo 14, comma 1, lettera i); 
    o) accetta  l'assoggettamento  di  un  operatore  precedentemente
escluso prima  che  siano  trascorsi  due  anni  dall'emanazione  del
provvedimento di esclusione, fatta salva l'esclusione per  morosita',
in violazione di quanto stabilito nell'articolo 10, comma 1,  lettera
h); 
    p) accetta la notifica di variazione dell'Organismo di  controllo
nel  caso  in  cui  a  carico  dell'operatore  siano  state  rilevate
situazioni di non conformita' gravi o critiche non risolte; 
    q) omette la verifica delle azioni  correttive  poste  in  essere
dagli operatori e dell'applicazione delle misure di cui  all'articolo
9, anche per  gli  operatori  receduti  o  esclusi  dal  sistema,  in
violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera t); 
    r) non comunica nei  tempi  e  nelle  modalita'  stabilite  dalle
autorita' competenti  gli  esiti  dei  controlli  e  i  casi  di  non
conformita'   accertati,   in   violazione   di   quanto    stabilito
nell'articolo 10, comma 1, lettera f); 
    s) non svolge  le  verifiche  di  conformita'  almeno  una  volta
l'anno, non svolge le ispezioni in loco nel periodo  piu'  funzionale
al controllo, non rispetta le percentuali annuali  di  campionamento,
delle verifiche aggiuntive e delle verifiche senza  preavviso  e  non
esegue adeguate verifiche sulla tracciabilita'  dei  prodotti  o  del
bilancio di massa, in violazione dell'articolo 10, comma  1,  lettera
a); 
    t)  nell'attivita'  di  controllo  e  di  campionamento  e  nella
selezione dei principi attivi da ricercare, per tipologia di  matrice
e prodotto da analizzare, nell'esecuzione dei bilanci di  massa,  non
applica l'analisi del rischio, in violazione dell'articolo 10,  comma
1, lettera a). 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo  di
9.000 euro all'organismo di controllo che: 
    a) omette di adottare un sistema di gestione della documentazione
e delle registrazioni inerente all'attivita' di controllo o omette di
aggiornare i fascicoli di controllo; 
    b) rilascia e pubblica sul sistema SIB ovvero sul sistema  TRACES
il certificato oltre il termine stabilito; 
    c)  trasferisce  il  fascicolo  di  controllo  all'organismo   di
controllo subentrante oltre il termine stabilito,  in  violazione  di
quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera e); 
    d) trasmette il programma annuale di  controllo  al  Ministero  e
alle regioni o omette di trasmettere le variazioni, in violazione  di
quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera n); 
    e) trasmette la relazione sulle attivita' di controllo svolte nel
corso dell'anno precedente oltre il termine stabilito, in  violazione
di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera o); 
    f)  non  comunica  nei  tempi  previsti  le  informazioni   sulle
attivita' svolte e sulle decisioni assunte nei casi  di  segnalazioni
OFIS previste all'articolo  9  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2021/279, in violazione di quanto stabilito dall'articolo  14,  comma
1, lettera r), del presente decreto; 
    g) non comunica o non rende note agli operatori le spese  per  la
proposizione dei ricorsi e la ripartizione delle stesse  in  caso  di
soccombenza, in violazione  di  quanto  stabilito  nell'articolo  10,
comma 1, lettera e); 
    h) applica agli operatori le tariffe in modalita'  differente  da
quanto stabilito nel tariffario; 
    i) omette di inserire o inserisce oltre i termini  stabiliti  sul
SIB l'informazione sul  recesso  ricevuta  dall'operatore,  ai  sensi
dell'articolo 20; 
    l)  non  comunica  al  Ministero  le   modifiche   normative   od
organizzative     intervenute     successivamente     al     rilascio
dell'autorizzazione, in violazione di quanto stabilito  dall'articolo
14, comma 1, lettera g); 
    m) non comunica agli  operatori  interessati,  in  violazione  di
quanto   stabilito   dall'articolo   6,   comma    7,    la    revoca
dell'autorizzazione. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato,  si  applica  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  pari  a  10.000  euro  all'organismo   di
controllo  che  impedisce  l'accesso  agli  uffici   alle   autorita'
competenti od omette le informazioni e l'assistenza necessarie per la
verifica e  non  adempie  alle  richieste  e  prescrizioni  impartite
dall'autorita'  competente,  in  violazione   di   quanto   stabilito
dall'articolo 14, comma 1, lettere a) e f). 
  4. L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero  costituisce
condizione di valutazione per disporre l'applicazione di  sospensioni
o revoche ai sensi dell'articolo 6. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2018/848  del
          Parlamento e del Consiglio, del  9  luglio  2008,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione  (UE)
          2021/279 della commissione del 22 febbraio  2021,  si  veda
          nelle note alle premesse.