Art. 23 Uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, senza essere assoggettato al sistema di controllo, sulla confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali, nella denominazione o ragione sociale, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformita' del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del Regolamento, senza essere assoggettato al sistema di controllo, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 5.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque si avvale delle esenzioni previste dall'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento, senza averne diritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 3.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fa un utilizzo improprio del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23, tale da indurre in errore il consumatore sull'origine italiana della materia prima del prodotto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 4.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.
Note all'art. 23: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23, recante: «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2022, n. 69: «Art. 6 (Istituzione di un marchio biologico italiano). - 1. E' istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. 2. Il marchio biologico italiano e' di proprieta' esclusiva del Ministero e puo' essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano e' individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalita' di attribuzione del marchio.».