Art. 23 
 
             Uso indebito o non corretto di indicazioni 
           o riferimenti al metodo di produzione biologico 
 
   1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza,  senza
essere assoggettato al  sistema  di  controllo,  sulla  confezione  o
sull'imballaggio,  nei  marchi  commerciali,  nella  denominazione  o
ragione  sociale,  nell'informazione  ai  consumatori  anche  tramite
internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni,  termini  o
simboli  che  possono  indurre  in  errore   il   consumatore   sulla
conformita' del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del
Regolamento, senza essere assoggettato al sistema  di  controllo,  e'
sottoposto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  fino  al  5  per
cento del  fatturato  globale  realizzato  nel  corso  dell'esercizio
precedente  all'accertamento  della  violazione.  In  ogni  caso   la
sanzione non puo' essere inferiore a  5.000  euro,  ne'  superiore  a
100.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque si  avvale  delle
esenzioni previste dall'articolo 34, paragrafo  2,  del  Regolamento,
senza  averne  diritto,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale  realizzato  nel
corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In
ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore  a  3.000  euro,  ne'
superiore a 100.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque  fa  un  utilizzo
improprio del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6  della
legge 9 marzo 2022, n. 23, tale da indurre in errore  il  consumatore
sull'origine italiana della materia prima del prodotto,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria  fino  al  4  per  cento  del
fatturato globale  realizzato  nel  corso  dell'esercizio  precedente
all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non  puo'
essere inferiore a 4.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2018/848  del
          Parlamento e del Consiglio, del  9  luglio  2008,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6  della  legge  9
          marzo 2022, n. 23, recante: «Disposizioni per la tutela, lo
          sviluppo e la  competitivita'  della  produzione  agricola,
          agroalimentare e dell'acquacoltura con  metodo  biologico»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2022, n. 69: 
                «Art.  6  (Istituzione  di   un   marchio   biologico
          italiano). - 1. E' istituito il marchio biologico  italiano
          per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia
          prima italiana contraddistinti dall'indicazione  «Biologico
          italiano»  di  cui  all'articolo  25,  paragrafo   2,   del
          regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del  28  giugno
          2007, e, a decorrere dalla  data  della  sua  applicazione,
          all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. 
                2. Il marchio biologico  italiano  e'  di  proprieta'
          esclusiva del Ministero e puo'  essere  richiesto  su  base
          volontaria. Il  logo  del  marchio  biologico  italiano  e'
          individuato mediante concorso di  idee,  da  bandire  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
                3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997,  n.  281,  sono  stabilite,  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, le condizioni e le  modalita'  di  attribuzione  del
          marchio.».