Art. 24 Non conforme designazione e presentazione dei prodotti biologici 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza in maniera non conforme al Regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicita', nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza in maniera non conforme al regolamento il logo di produzione biologica dell'Unione europea nell'etichettatura, nella pubblicita' e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che etichetta e pubblicizza come biologici o come prodotti in conversione i prodotti ottenuti nel periodo di conversione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro. 4. La sanzione di cui al comma 3, non si applica in caso di materiale riproduttivo vegetale, alimenti di origine vegetale e mangimi di origine vegetale ottenuti durante il periodo di conversione, purche' sussistano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettere a) e b), del Regolamento. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza i termini riferiti alla produzione biologica per alimenti e mangimi trasformati in maniera difforme da quanto disposto dall'articolo 30, paragrafi 5 e 6, del Regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in caso di prodotti riportanti termini riferiti alla produzione biologica, inclusi i prodotti etichettati come in conversione, non inserisce in etichetta anche il numero di codice dell'organismo di controllo al quale e' assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o preparazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro. 7. L'operatore che, in caso di alimenti preimballati, non riporta sull'imballaggio il logo di produzione biologica dell'Unione europea secondo i modelli conformi e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non indica in etichetta, nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica dell'Unione europea, il luogo di coltivazione delle materie prime che compongono il prodotto nelle forme di cui all'articolo 32 del Regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro.
Note all'art. 24: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse.