Art. 24 
 
              Non conforme designazione e presentazione 
                       dei prodotti biologici 
 
   1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  utilizza
in maniera non  conforme  al  Regolamento  i  termini  relativi  alla
produzione biologica  nell'etichettatura,  nella  pubblicita',  nella
presentazione e nei documenti commerciali di  prodotti  rinvenuti  in
fase di commercializzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  che  utilizza
in  maniera  non  conforme  al  regolamento  il  logo  di  produzione
biologica dell'Unione europea nell'etichettatura, nella pubblicita' e
nella   presentazione   di   prodotti   rinvenuti    in    fase    di
commercializzazione,  e'  soggetto   alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  etichetta
e pubblicizza  come  biologici  o  come  prodotti  in  conversione  i
prodotti  ottenuti  nel  periodo  di  conversione  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000  euro  a  un
massimo di 6.000 euro. 
  4. La sanzione di cui al  comma  3,  non  si  applica  in  caso  di
materiale riproduttivo  vegetale,  alimenti  di  origine  vegetale  e
mangimi  di  origine  vegetale  ottenuti  durante   il   periodo   di
conversione, purche' sussistano le condizioni di cui all'articolo 10,
paragrafo 4, secondo comma, lettere a) e b), del Regolamento. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza i
termini riferiti alla produzione biologica  per  alimenti  e  mangimi
trasformati in maniera difforme da quanto disposto dall'articolo  30,
paragrafi  5  e  6,  del  Regolamento,  e'  soggetto  alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo  di
9.000 euro. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che,  in  caso
di prodotti riportanti termini riferiti  alla  produzione  biologica,
inclusi i prodotti etichettati come in conversione, non inserisce  in
etichetta anche il numero di codice dell'organismo  di  controllo  al
quale  e'  assoggettato  l'operatore  che  ha   effettuato   l'ultima
operazione di produzione o preparazione, e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo  di
3.000 euro. 
  7. L'operatore che, in caso di alimenti preimballati,  non  riporta
sull'imballaggio il logo di produzione biologica dell'Unione  europea
secondo i modelli conformi e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro. 
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non indica
in etichetta, nello  stesso  campo  visivo  del  logo  di  produzione
biologica dell'Unione europea, il luogo di coltivazione delle materie
prime che compongono il prodotto nelle forme di cui  all'articolo  32
del Regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2018/848  del
          Parlamento e del Consiglio, del  9  luglio  2008,  si  veda
          nelle note alle premesse.