Art. 25 
 
            Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie 
                        a carico di operatori 
 
   1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  non
provvede  a  mettere  in  atto,  nei  tempi  previsti  dalla  vigente
normativa dell'Unione europea e nazionale,  le  necessarie  procedure
per il ritiro della merce a seguito della  soppressione  dei  termini
riferiti al  metodo  di  produzione  biologico,  e'  soggetto  a  una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del  fatturato
globale    realizzato    nel    corso    dell'esercizio    precedente
all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non  puo'
essere inferiore a 6.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. 
  2. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  non  piu'
inserito nel sistema di controllo,  a  seguito  di  esclusione  o  di
recesso volontario, che non provvede ad  informare  la  clientela  e'
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento
del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio  precedente
all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non  puo'
essere inferiore a 3.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore del sistema dei
controlli  interni  che  omette  di  conservare  i  documenti  e   le
registrazioni previsti dall'articolo 5 del regolamento di  esecuzione
(UE)  2021/279,  od  omette  e   ritarda   la   comunicazione   delle
informazioni previste dall'articolo 6  del  medesimo  regolamento  di
esecuzione, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino
al 3 per cento del  fatturato  globale  realizzato  dall'operatore  a
favore del quale e' disposto  il  sistema  dei  controlli  nel  corso
dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In  ogni
caso la  sanzione  non  puo'  essere  inferiore  a  3.000  euro,  ne'
superiore a 100.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta
un idoneo sistema di tracciabilita' e di registrazioni per comprovare
la  conformita'  al  Regolamento   e'   soggetto   a   una   sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del  fatturato  globale
realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della
violazione. In ogni caso la sanzione  non  puo'  essere  inferiore  a
6.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  che  utilizza
sostanze non ammesse nella produzione biologica  e'  soggetto  a  una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del  fatturato
globale    realizzato    nel    corso    dell'esercizio    precedente
all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non  puo'
essere inferiore a 6.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. 
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   l'operatore   che
contravviene o non adempie agli  obblighi  e  agli  impegni  previsti
dall'articolo  39  del  Regolamento  e'  soggetto  a   una   sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 2 per cento del  fatturato  globale
realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della
violazione. In ogni caso la sanzione  non  puo'  essere  inferiore  a
2.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. 
  7. Salvo che il fatto costituisca  reato,  l'operatore  che,  senza
averne diritto, si avvale delle esenzioni previste dall'articolo  35,
paragrafo  8,  del  Regolamento,   e'   soggetto   a   una   sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del  fatturato  globale
realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della
violazione. In ogni caso la sanzione  non  puo'  essere  inferiore  a
3.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. 
  8. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  non
consente o impedisce le  verifiche  dell'organismo  di  controllo  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro. 
  9. Per un efficace coordinamento, le  autorita'  competenti  e  gli
organismi di controllo stabiliscono adeguati scambi  informativi  per
l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dal  presente  articolo  e
dall'articolo 24. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione  (UE)
          2021/279 della commissione del 22 febbraio  2021,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2018/848  del
          Parlamento e del Consiglio, del  9  luglio  2008,  si  veda
          nelle note alle premesse.