Art. 26 
 
                     Applicazione delle sanzioni 
 
   1. Le sanzioni di  cui  al  presente  decreto  sono  irrogate  dal
Ministero. 
  2.  Per  l'accertamento  delle  violazioni  e  l'irrogazione  delle
sanzioni previste dal presente decreto si applicano  le  disposizioni
di cui alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689  e  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nonche',  ove  ne
ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
3 e 4 del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  3. Quando la violazione e' commessa da imprese aventi  i  parametri
di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio
2003, la sanzione amministrativa e' ridotta fino a un terzo. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Per i riferimenti alla legge  24  novembre  1981,  n.
          689, recante: «Modifiche al sistema penale» si  veda  nelle
          note relative alle premesse. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29  luglio
          1982,  n.  571  recante:  «Norme  per  l'attuazione   degli
          articoli 15, ultimo comma, e  17,  penultimo  comma,  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689,  concernente  modifiche  al
          sistema penale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  19
          agosto 1982, n. 228. 
              - Per l'articolo 1, commi 3 e 4, del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116 si veda  nelle  note  relative
          alle premesse. 
              - La raccomandazione della Commissione  n.  2003/361/CE
          del 6  maggio  2003  e'  relativa  alla  definizione  delle
          microimprese, piccole e medie imprese.