Art. 26 Applicazione delle sanzioni 1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Ministero. 2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nonche', ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 3. Quando la violazione e' commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa e' ridotta fino a un terzo.
Note all'art. 26: - Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale» si veda nelle note relative alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 recante: «Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1982, n. 228. - Per l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 si veda nelle note relative alle premesse. - La raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e' relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.