Art. 29 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Gli allegati II, III e IV al  presente  decreto  possono  essere
aggiornati  con  decreto   del   Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita'  alimentare   e   delle   foreste,   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Gli organismi di controllo gia' autorizzati alla data di entrata
in vigore  del  presente  decreto  continuano  a  operare  fino  alla
naturale scadenza dei vigenti decreti di  autorizzazione  e  comunque
non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto.  
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400, recante la  Disciplina  dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12  settembre
          1988, n. 214, Suppl. ordinario n. 86: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».