Art. 3 Organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali 1. Il Ministero e' l'autorita' competente responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, ai sensi dell'articolo 3, punto 3), lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. 2. Il Ministero delega ad organismi di controllo i compiti relativi ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali alle condizioni stabilite dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento e affida ad un'autorita' di controllo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, i controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento. 3. Il Ministero irroga le sanzioni di cui al presente decreto sulla base di attivita' di controllo effettuate dai soggetti delegati nonche' dagli altri organismi ed autorita'. 4. Il Ministero e' l'autorita' competente a rilasciare l'autorizzazione agli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Restano ferme le competenze delle regioni. 5. Il Ministero e le regioni, nell'ambito del territorio di propria competenza, sono le autorita' competenti alla vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 ed esercitano tale vigilanza in coordinamento fra loro. 6. Ove richiesto da specifiche disposizioni normative dell'Unione europea o nazionali, i procedimenti amministrativi che impongono obblighi a carico degli operatori sono informatizzati e gestiti attraverso le funzionalita' del SIB e del TRACES secondo quanto previsto dal presente decreto. 7. Al fine di permettere lo svolgimento delle attivita' delegate e nel rispetto delle disposizioni dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le autorita' competenti rendono disponibili agli organismi di controllo i dati del fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, limitatamente alle informazioni di competenza.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note relative alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848, si veda nelle note relative alle premesse.