Art. 3 
 
               Organizzazione dei controlli ufficiali 
                  e delle altre attivita' ufficiali 
 
   1.   Il   Ministero   e'   l'autorita'   competente   responsabile
dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle  altre  attivita'
ufficiali in materia di produzione  biologica  ed  etichettatura  dei
prodotti biologici, ai sensi dell'articolo 3, punto 3),  lettera  a),
del regolamento (UE) 2017/625. 
  2. Il Ministero delega ad organismi di controllo i compiti relativi
ai  controlli  ufficiali  e  alle  altre  attivita'  ufficiali   alle
condizioni stabilite dall'articolo 40, paragrafo 1,  lettera  a)  del
Regolamento  e  affida  ad  un'autorita'  di  controllo,   ai   sensi
dell'articolo 4,  paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  2017/625,  i
controlli in materia di immissione in  libera  pratica  dei  prodotti
biologici importati ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento. 
  3. Il Ministero irroga le sanzioni di cui al presente decreto sulla
base di attivita'  di  controllo  effettuate  dai  soggetti  delegati
nonche' dagli altri organismi ed autorita'. 
  4.  Il   Ministero   e'   l'autorita'   competente   a   rilasciare
l'autorizzazione agli organismi di controllo, ai sensi  dell'articolo
28, paragrafo 2, del  regolamento  (UE) 2017/625.  Restano  ferme  le
competenze delle regioni. 
  5. Il Ministero e le regioni, nell'ambito del territorio di propria
competenza,  sono  le  autorita'  competenti  alla  vigilanza   sugli
organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo  2,  del
regolamento  (UE)  2017/625   ed   esercitano   tale   vigilanza   in
coordinamento fra loro. 
  6. Ove richiesto da specifiche disposizioni  normative  dell'Unione
europea o nazionali,  i  procedimenti  amministrativi  che  impongono
obblighi a carico  degli  operatori  sono  informatizzati  e  gestiti
attraverso le funzionalita' del  SIB  e  del  TRACES  secondo  quanto
previsto dal presente decreto. 
  7. Al fine di permettere lo svolgimento delle attivita' delegate  e
nel rispetto delle disposizioni dettate  dal  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, le autorita' competenti rendono disponibili agli
organismi di controllo i dati del fascicolo  aziendale  riepilogativo
dei dati aziendali, di cui all'articolo 3 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  1°  dicembre  1999,  n.  503,  limitatamente  alle
informazioni di competenza. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625,  si
          veda nelle note relative alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2018/848,  si
          veda nelle note relative alle premesse.