Art. 30 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
   1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle  regioni
a statuto speciale e alle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
 
          Note all'art. 30: 
               - La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
          recante: "Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
          Costituzione", e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001 n. 248.