Art. 30 Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Note all'art. 30: - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001 n. 248.