Art. 31 
 
                             Abrogazioni 
 
   1. Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, e' abrogato. 
  2. Il comma 4-bis dell'articolo  43  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120, e' abrogato. 
  3. Il rinvio alle norme abrogate di cui al comma 1, fatto da leggi,
da  regolamenti  e  da  altre  norme   si   intende   riferito   alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 23  febbraio
          2018, n. 20 si veda nelle note all'art. 5. 
              - Si riporta l'articolo 43 del decreto-legge 16  luglio
          2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          settembre 2020, n. 120  recante:  "Misure  urgenti  per  la
          semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178 Suppl.  Ordinario
          n. 24, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  43  (Semplificazione  per  l'erogazione  delle
          risorse pubbliche in agricoltura, in materia  di  controlli
          nonche'  di  comunicazioni  individuali  dei  provvedimenti
          adottati  ai  sensi  dell'articolo   38,   comma   7,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).  -   1.
          Al fine di assicurare la continuita' e  la  semplificazione
          delle attivita' amministrative, ivi  compresi  i  controlli
          propedeutici e successivi  necessari  all'erogazione  delle
          risorse pubbliche in agricoltura, anche  in  considerazione
          delle misure restrittive introdotte per il  contenimento  e
          la gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e
          delle  conseguenti  misure  di  sostegno,  nell'ambito  del
          Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono adottate
          le seguenti misure: 
                  a)  e'  istituito  un  nuovo   sistema   unico   di
          identificazione  delle  parcelle  agricole  in  conformita'
          all'articolo 5 del regolamento delegato  (UE)  n.  640/2014
          della   Commissione,    dell'11    marzo    2014,    basato
          sull'evoluzione  e  sviluppo  di   sistemi   digitali   che
          supportano   l'utilizzo   di   applicazioni   grafiche    e
          geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo
          ai  produttori  dalla  normativa  dell'Unione   europea   e
          nazionale in materia  agricola  e  per  l'esecuzione  delle
          attivita' di gestione e di controllo  di  competenza  delle
          amministrazioni pubbliche; 
                  b)  l'anagrafe  delle  aziende  agricole   di   cui
          all'articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
          1° dicembre 1999, n. 503, banca dati di interesse nazionale
          ai sensi dell'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-ter), del
          decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e'  costituita
          dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui all'articolo  9
          del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 503
          del 1999; conseguentemente, per  le  finalita'  di  cui  al
          presente  articolo,  il  fascicolo  aziendale  deve  essere
          confermato o aggiornato annualmente in modalita' grafica  e
          geo-spaziale per consentire l'attivazione dei  procedimenti
          amministrativi   che   utilizzano   le   informazioni   ivi
          contenute; 
                  c) la superficie aziendale,  dichiarata  attraverso
          l'utilizzo di strumenti  grafici  e  geo-spaziali  ai  fini
          della  costituzione  o  dell'aggiornamento  dei   fascicoli
          aziendali ai sensi della lettera b),  e'  verificata  sulla
          base del sistema di identificazione della parcella agricola
          di cui alla lettera a); le particelle catastali individuate
          dai  titoli  di   conduzione,   contenuti   nel   fascicolo
          aziendale,  possono  essere  utilizzate   ai   fini   della
          localizzazione geografica delle superfici. 
                2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore   del   presente   decreto,   adotta   i   necessari
          provvedimenti attuativi. 
                3. All'articolo 1 del decreto-legge 24  giugno  2014,
          n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11  agosto
          2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) alla rubrica, dopo le parole: "imprese agricole"
          sono inserite le seguenti: "e alimentari e mangimistiche"; 
                  b) ai  commi  1  e  2,  dopo  le  parole:  «imprese
          agricole», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e
          alimentari e mangimistiche"; 
                  c) al comma 3: 
                    1) al primo periodo, le parole  "sola",  "per  la
          prima volta" e "entro il termine di venti giorni dalla data
          di ricezione dell'atto di diffida" sono  soppresse  e  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "entro  un  termine
          non superiore a novanta giorni, anche  presentando,  a  tal
          fine, specifici impegni"; 
                    2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine,  le
          seguenti   parole:   "anche   tramite   comunicazione    al
          consumatore"; 
                    3) dopo il quarto periodo e' aggiunto,  in  fine,
          il seguente: "La diffida e' applicabile anche  ai  prodotti
          gia' posti in commercio, a condizione che per essi  vengano
          sanate  le  violazioni  nei  termini  di  cui  al  presente
          comma.". 
                4.  Alla  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo  12,  comma  2,  le  parole  ",  da
          effettuare   almeno   cinque   giorni   prima   dell'inizio
          dell'attivita'", sono soppresse; 
                  b) all'articolo 14, comma l, le parole ", entro  il
          quinto giorno antecedente alla loro  effettuazione,",  sono
          soppresse; 
                  c) all'articolo 16, il comma 2  e'  sostituito  dal
          seguente: "2. La detenzione e il successivo confezionamento
          sono  subordinati  ad  apposita  registrazione.   L'ufficio
          territoriale puo' definire  specifiche  modalita'  volte  a
          prevenire eventuali violazioni."; 
                  d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole "per le
          partite medesime", sono aggiunte le seguenti: "fatti  salvi
          eventuali provvedimenti adottati dall'Autorita'  competente
          in caso di calamita' naturali o  condizioni  meteorologiche
          sfavorevoli  ovvero  di  adozione  di  misure  sanitarie  o
          fitosanitarie   che   impediscano   temporaneamente    agli
          operatori di rispettare il disciplinare di produzione"; 
                  e) all'articolo 38, dopo il comma 7, e' aggiunto il
          seguente: "7- bis. In caso di  dichiarazione  di  calamita'
          naturali  ovvero  di  adozione  di   misure   sanitarie   o
          fitosanitarie,   o   altre   cause   di   forza   maggiore,
          riconosciute  dall'Autorita'  competente,  che  impediscano
          temporaneamente   agli   operatori   di    rispettare    il
          disciplinare di produzione, e' consentito imbottigliare  un
          vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma  2,
          lettera c), al di fuori della  pertinente  zona  geografica
          delimitata.". 
                4-bis. (abrogato) 
                5.  All'articolo  11  del  decreto   legislativo   23
          febbraio 2018, n. 20, ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo
          e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente:  "Non  si   procede
          all'irrogazione della sanzione nel caso in cui il  soggetto
          sanzionato abbia operato, nel periodo in cui e' avvenuta la
          constatazione della violazione,  in  territori  colpiti  da
          calamita' naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione
          di misure sanitarie o fitosanitarie.". 
                6. All'articolo 11, comma  2,  del  decreto-legge  18
          giugno 1986, n. 282, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 1986,  n.  462,  le  parole  "di  uno"  sono
          soppresse. 
                7. All'articolo 38,  comma  7,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole
          da  "l'INPS"  a  "di  variazione"  sono  sostituite   dalle
          seguenti: "l'INPS  provvede  alla  notifica  ai  lavoratori
          interessati  mediante  comunicazione  individuale  a  mezzo
          raccomandata,  posta  elettronica   certificata   o   altra
          modalita' idonea a garantire la piena conoscibilita'" e  il
          terzo periodo e' soppresso. 
                7-bis. Per  i  prodotti  agricoli  e  agroalimentari,
          nonche'  per  gli  alimenti  o  per  il  loro   ingrediente
          primario,  somministrati  nell'esercizio  delle   attivita'
          agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006,  n.  96,
          nel rispetto della vigente normativa europea, e'  possibile
          evidenziare il luogo di produzione, con modalita' idonee  a
          rendere chiare e  facilmente  leggibili  o  acquisibili  da
          parte del consumatore le informazioni fornite. 
                7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici
          adibiti alla  somministrazione  di  cibi  e  bevande  nelle
          attivita' di cui all'articolo 3, comma 6,  della  legge  25
          agosto  1991,  n.  287,  possono   riportare,   chiaramente
          visibili e leggibili, le indicazioni relative: 
                  a) al Paese,  alla  regione  o  alla  localita'  di
          origine e di produzione delle materie prime  impiegate  per
          la preparazione di ciascuna vivanda; 
                  b) al nome, alla ragione sociale  o  al  marchio  e
          alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso
          di provenienza da un  Paese  estero,  delle  materie  prime
          impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda; 
                  c)   alle    caratteristiche    organolettiche    e
          merceologiche  delle  materie  prime   impiegate   per   la
          preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione
          utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualita' o
          per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle
          vivande. 
                7-quater. All'articolo 3 del decreto  legislativo  17
          marzo 1995,  n.  194,  dopo  il  comma  5  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                  "5-bis. In caso di adesione al Sistema di  qualita'
          nazionale di produzione integrata, istituito  dall'articolo
          2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o  ad  altri
          sistemi di certificazione  volontari  conformi  a  standard
          internazionali basati sulla  sostenibilita'  e  qualora  il
          rispetto delle relative norme tecniche collegate  lo  renda
          necessario,  e'  ammessa  una   deroga   alle   indicazioni
          sull'impiego  dei  fitofarmaci  riportate   in   etichetta.
          Restano  comunque   inderogabili   i   requisiti   previsti
          all'articolo 31,  paragrafo  3,  del  regolamento  (CE)  n.
          1107/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  21
          ottobre 2009".»