Art. 4 
 
                 Compiti dell'autorita' di controllo 
 
   1. Le Autorita' doganali  nazionali  di  cui  all'articolo  5  del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 9 ottobre 2013, in qualita' di  autorita'  di  controllo  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente decreto: 
    a) svolgono i controlli documentali, i controlli di identita' e i
controlli fisici, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento delegato
(UE)  2021/2306  per  le  partite  di  prodotti  biologici  destinati
all'importazione nell'Unione; 
    b) svolgono i controlli di cui alla lettera a) presso i posti  di
controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica  come
individuati dal decreto del Sottosegretario di Stato  alle  politiche
agricole alimentari  e  forestali  5  agosto  2022  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  194  del  20  agosto
2022; 
    c) adottano la  decisione  sulla  conformita'  delle  partite  di
prodotti  biologici  secondo  quanto  previsto  dagli   articoli   6,
paragrafo 3, e 11, del regolamento delegato (UE) 2021/2306; 
    d) validano  il  certificato  di  ispezione  nel  sistema  TRACES
mediante un proprio  sigillo  elettronico,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo  6,  paragrafo  3,  del   regolamento   delegato   (UE)
2021/2306; 
    e) informano il Ministero trasmettendo tutte le informazioni e la
documentazione  necessarie  per  procedere  alla  notifica   di   cui
all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, al  fine
di consentire di assolvere agli obblighi  previsti  dall'articolo  9,
paragrafo 1, lettera a), punto ii),  del  regolamento  di  esecuzione
(UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021,  nel  caso  di
non conformita' riscontrate durante la verifica di una partita; 
    f) procedono ad audit interni e informano il Ministero  sul  loro
esito e, in caso di carenze, adottano le misure appropriate; 
    g) elaborano e attuano programmi di formazione per  il  personale
che esegue i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali. 
  2. Per i controlli fisici di cui al comma 1, lettera a) l'autorita'
di controllo puo' richiedere tariffe o diritti, da concordare con  il
Ministero. 
  3. Ai sensi dell'articolo 45,  paragrafo  5,  del  Regolamento,  il
Ministero, con apposito provvedimento, stabilisce  la  frequenza  con
cui l'autorita'  di  controllo  effettua  i  controlli  fisici  sulle
partite di prodotti biologici prima della loro immissione  in  libera
pratica. La frequenza dei controlli e' stabilita sulla  base  di  una
valutazione della probabilita' di non conformita'  alle  disposizioni
del regolamento stesso e tiene conto delle indicazioni fornite  dalla
Commissione europea. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013  che  istituisce
          il codice doganale dell'Unione e' pubblicato nella GUUE del
          10.10.2013 n. L 269. 
              - Per  i  riferimenti  del  regolamento  delegato  (UE)
          2021/2306, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione  (UE)
          2021/2307, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione  (UE)
          2021/279, si veda nelle note relative alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2018/848,  si
          veda nelle note alle premesse.