Art. 4 Compiti dell'autorita' di controllo 1. Le Autorita' doganali nazionali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, in qualita' di autorita' di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente decreto: a) svolgono i controlli documentali, i controlli di identita' e i controlli fisici, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 per le partite di prodotti biologici destinati all'importazione nell'Unione; b) svolgono i controlli di cui alla lettera a) presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica come individuati dal decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2022; c) adottano la decisione sulla conformita' delle partite di prodotti biologici secondo quanto previsto dagli articoli 6, paragrafo 3, e 11, del regolamento delegato (UE) 2021/2306; d) validano il certificato di ispezione nel sistema TRACES mediante un proprio sigillo elettronico, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306; e) informano il Ministero trasmettendo tutte le informazioni e la documentazione necessarie per procedere alla notifica di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, al fine di consentire di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, nel caso di non conformita' riscontrate durante la verifica di una partita; f) procedono ad audit interni e informano il Ministero sul loro esito e, in caso di carenze, adottano le misure appropriate; g) elaborano e attuano programmi di formazione per il personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali. 2. Per i controlli fisici di cui al comma 1, lettera a) l'autorita' di controllo puo' richiedere tariffe o diritti, da concordare con il Ministero. 3. Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del Regolamento, il Ministero, con apposito provvedimento, stabilisce la frequenza con cui l'autorita' di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica. La frequenza dei controlli e' stabilita sulla base di una valutazione della probabilita' di non conformita' alle disposizioni del regolamento stesso e tiene conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.
Note all'art. 4: - Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione e' pubblicato nella GUUE del 10.10.2013 n. L 269. - Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2021/2306, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, si veda nelle note relative alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848, si veda nelle note alle premesse.