Art. 5 Autorizzazione degli organismi di controllo 1. Al fine di svolgere i compiti di organismo di controllo, gli enti accreditati alla versione piu' recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 presentano istanza di autorizzazione al Ministero sulla base di un modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. L'istanza deve contenere: a) l'indicazione delle attivita', di cui all'articolo 34 del Regolamento, per le quali l'ente chiede l'autorizzazione; b) una breve descrizione dell'organizzazione dell'ente; c) il tariffario da applicare agli operatori e la relativa giustificazione delle tariffe, nonche' la procedura di gestione delle stesse anche in relazione ai criteri tariffari vigenti relativamente ai controlli ufficiali e alla relativa trasparenza; d) la dichiarazione di impegno ad applicare, in caso di sospetto di non conformita' e di non conformita' accertate, le misure previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente; e) la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; f) gli estremi del certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento; g) i bilanci consuntivi approvati di almeno tre anni di attivita' dell'organismo in cui risultino evidenziate le risorse destinate al personale e alle attivita' di controllo in relazione alle tariffe applicate per questa attivita'. 3. L'istanza deve essere corredata, oltre che di quanto indicato negli allegati I e II al presente decreto, anche dei seguenti documenti relativi all'ente richiedente: a) l'organigramma nominativo e funzionale; b) i documenti previsti dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del Regolamento; c) la procedura di qualificazione, formazione, monitoraggio e valutazione di tutto il personale, comprensiva di un piano di dotazione delle risorse umane e di monitoraggio del fabbisogno e dell'inquadramento lavorativo ed economico dello stesso; d) procedura dell'analisi dei rischi per la gestione dell'imparzialita'. 4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Ministero, accertata la regolarita' e la completezza della richiesta, verifica il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere mantenuti per l'intera durata dell'autorizzazione medesima: a) idoneita' morale, indipendenza, imparzialita' ed assenza di conflitto di interesse dei rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attivita' di controllo e certificazione, secondo quanto specificato dall'allegato I al presente decreto; b) assenza di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la meta' del capitale sociale dell'organismo di controllo o la meta' dei voti necessari per il controllo dello stesso in caso di forme giuridiche diverse da societa' di capitali. Tale requisito e' valutato attraverso l'analisi della visura camerale, dello statuto e atto costitutivo dell'ente e di eventuali associazioni o societa' o soci facenti parte della struttura proprietaria. Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro; c) adeguatezza, esperienza e competenza delle risorse umane impiegate, secondo quanto specificato dall'allegato I al presente decreto; d) adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali, secondo quanto specificato dall'allegato I al presente decreto. 5. Il provvedimento di autorizzazione e' rilasciato dal Ministero entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza completa. L'autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l'organismo di controllo puo' espletare, le condizioni alle quali puo' svolgerli e la delega all'utilizzo del sigillo elettronico per il rilascio del certificato di cui all'articolo 35 del Regolamento. 6. L'autorizzazione ha durata quinquennale, non e' trasferibile ed e' rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza. 7. L'autorizzazione e' pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e acquista efficacia dalla data della pubblicazione. 8. Il Ministero cura la tenuta dell'elenco degli organismi di controllo autorizzati, ne assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la comunicazione alla Commissione europea. 9. I requisiti di cui al comma 3, lettera c), si intendono soddisfatti per il personale gia' valutato come idoneo ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, fatta salva la necessita' di integrare le informazioni di cui al comma 3, lettera b).
Note all'art. 5: - La norma UNI EN ISO/IEC 17065/2012 reca i requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante: «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170», abrogato dal presente decreto, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2018, n. 67.