Art. 5 
 
             Autorizzazione degli organismi di controllo 
 
  1. Al fine di svolgere i compiti di  organismo  di  controllo,  gli
enti accreditati alla versione piu' recente della norma  UNI  CEI  EN
ISO/IEC 17065 presentano istanza di autorizzazione al Ministero sulla
base di un modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. L'istanza deve contenere: 
    a) l'indicazione delle attivita',  di  cui  all'articolo  34  del
Regolamento, per le quali l'ente chiede l'autorizzazione; 
    b) una breve descrizione dell'organizzazione dell'ente; 
    c) il tariffario  da  applicare  agli  operatori  e  la  relativa
giustificazione delle tariffe, nonche' la procedura di gestione delle
stesse anche in relazione ai criteri tariffari vigenti  relativamente
ai controlli ufficiali e alla relativa trasparenza; 
    d) la dichiarazione di impegno ad applicare, in caso di  sospetto
di non conformita' e di non conformita' accertate, le misure previste
dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente; 
    e) la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; 
    f) gli  estremi  del  certificato  di  accreditamento  rilasciato
dall'organismo nazionale di accreditamento; 
    g) i bilanci consuntivi approvati di almeno tre anni di attivita'
dell'organismo in cui risultino evidenziate le risorse  destinate  al
personale e alle attivita' di controllo  in  relazione  alle  tariffe
applicate per questa attivita'. 
  3. L'istanza deve essere corredata, oltre che  di  quanto  indicato
negli allegati I  e  II  al  presente  decreto,  anche  dei  seguenti
documenti relativi all'ente richiedente: 
    a) l'organigramma nominativo e funzionale; 
    b) i documenti previsti dall'articolo 40,  paragrafo  1,  lettera
a), punti i), ii), iii) e iv), del Regolamento; 
    c) la procedura di  qualificazione,  formazione,  monitoraggio  e
valutazione di  tutto  il  personale,  comprensiva  di  un  piano  di
dotazione delle risorse umane e  di  monitoraggio  del  fabbisogno  e
dell'inquadramento lavorativo ed economico dello stesso; 
    d)  procedura   dell'analisi   dei   rischi   per   la   gestione
dell'imparzialita'. 
  4.  Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione,   il   Ministero,
accertata la regolarita' e la completezza della  richiesta,  verifica
il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere  mantenuti  per
l'intera durata dell'autorizzazione medesima: 
    a) idoneita' morale, indipendenza, imparzialita'  ed  assenza  di
conflitto di interesse dei rappresentanti, degli amministratori,  del
personale  addetto  all'attivita'  di  controllo  e   certificazione,
secondo quanto specificato dall'allegato I al presente decreto; 
    b) assenza di partecipazioni qualificate,  dirette  o  indirette,
nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni  di
operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente
o indirettamente, un numero di azioni o di  quote  di  partecipazione
che superi la meta' del capitale sociale dell'organismo di  controllo
o la meta' dei voti necessari per il controllo dello stesso  in  caso
di forme giuridiche diverse da societa' di capitali.  Tale  requisito
e' valutato attraverso l'analisi della visura camerale, dello statuto
e atto costitutivo dell'ente e di eventuali associazioni o societa' o
soci facenti parte della struttura proprietaria. Sono escluse da tale
requisito, sia con riferimento  alle  partecipazioni  dirette  che  a
quelle indirette, le associazioni di  carattere  consortile  che  non
abbiano fine di lucro; 
    c) adeguatezza,  esperienza  e  competenza  delle  risorse  umane
impiegate, secondo quanto specificato  dall'allegato  I  al  presente
decreto; 
    d) adeguatezza  delle  strutture  e  delle  risorse  strumentali,
secondo quanto specificato dall'allegato I al presente decreto. 
  5. Il provvedimento di autorizzazione e' rilasciato  dal  Ministero
entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza  completa.
L'autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che  l'organismo
di controllo puo' espletare, le condizioni alle quali puo'  svolgerli
e la delega all'utilizzo del sigillo elettronico per il rilascio  del
certificato di cui all'articolo 35 del Regolamento. 
  6. L'autorizzazione ha durata quinquennale, non e' trasferibile  ed
e' rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentare almeno
novanta giorni prima della scadenza. 
  7.  L'autorizzazione  e'  pubblicata  sul  sito  istituzionale  del
Ministero e acquista efficacia dalla data della pubblicazione. 
  8. Il Ministero cura  la  tenuta  dell'elenco  degli  organismi  di
controllo autorizzati, ne assicura la pubblicazione sul proprio  sito
istituzionale e la comunicazione alla Commissione europea. 
  9. I requisiti  di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  si  intendono
soddisfatti per il personale gia' valutato come idoneo ai  sensi  del
decreto  legislativo  23  febbraio  2018,  n.  20,  fatta  salva   la
necessita' di integrare le informazioni di cui al  comma  3,  lettera
b). 
 
          Note all'art. 5: 
              - La norma UNI EN ISO/IEC 17065/2012 reca  i  requisiti
          per organismi che certificano prodotti, processi e servizi. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2018/848,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il  decreto  legislativo  23  febbraio  2018,  n.  20
          recante:     «Disposizioni     di     armonizzazione      e
          razionalizzazione della normativa sui controlli in  materia
          di  produzione   agricola   e   agroalimentare   biologica,
          predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma  2,  lett.  g),
          della  legge  28  luglio  2016,  n.   154,   e   ai   sensi
          dell'articolo 2  della  legge  12  agosto  2016,  n.  170»,
          abrogato dal presente decreto, e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2018, n. 67.