Art. 6 
 
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione 
 
  1. Il Ministero sospende l'autorizzazione in caso di: 
    a)   carenze   ripetute   che   compromettono    l'affidabilita',
l'efficacia   del   sistema   dei   controlli,   l'imparzialita'    e
l'indipendenza dell'organismo di controllo; 
    b)  adozione  ripetuta  di   comportamenti   discriminatori   nei
confronti degli operatori; 
    c) mancato rispetto delle procedure  previste  dall'articolo  40,
paragrafo  1,  del  Regolamento   e   di   quelle   derivanti   dalla
documentazione  approvata   all'organismo   di   controllo   per   lo
svolgimento dei compiti delegati; 
    d) inadempimento delle  prescrizioni  impartite  dalle  autorita'
competenti. 
  2. La sospensione puo' essere disposta per un periodo da tre mesi a
dodici mesi, a seconda della gravita' dell'inadempimento,  decorsi  i
quali l'organismo di controllo deve dare  evidenza  al  Ministero  di
aver risolto le  criticita'  rilevate.  La  sospensione  puo'  essere
disposta in modo parziale in caso di carenze imputabili solo a talune
attivita' di  controllo  e  certificazione.  Durante  il  periodo  di
sospensione l'organismo puo' eseguire le  visite  di  sorveglianza  e
provvedere al rinnovo dei certificati precedentemente  emessi  ed  e'
sottoposto ad attivita' di  vigilanza  da  parte  del  Ministero.  Il
medesimo  organismo  durante  il  periodo  di  sospensione  non  puo'
acquisire nuovi operatori.  La  sospensione  ha  effetto  dal  giorno
successivo alla notifica del provvedimento ed e' pubblicata sul  sito
del Ministero. 
  3. Il Ministero, oltre che nelle fattispecie previste dall'articolo
33,   lettera   b),   del   regolamento   (UE)    2017/625,    revoca
l'autorizzazione in caso di: 
    a) perdita dei requisiti indicati all'articolo 5,  comma  4,  del
presente decreto; 
    b) revoca del certificato di accreditamento; 
    c) emanazione di tre provvedimenti di sospensione di cui al comma
1, ovvero raggiungimento di  un  periodo  cumulativo  di  sospensione
superiore   a   diciotto   mesi    nel    quinquennio    di    durata
dell'autorizzazione. 
  4.  La  revoca  puo'  essere  parziale  in  caso  di   inadempienze
imputabili solo a talune  attivita'  di  controllo  e  certificazione
autorizzate. 
  5. La revoca di cui al comma 3  comporta  la  revoca  della  delega
all'utilizzo del sigillo elettronico. 
  6. Le regioni, nei casi previsti dal presente articolo,  propongono
al Ministero la revoca o la sospensione dell'autorizzazione. 
  7. L'organismo di controllo ha l'obbligo di informare gli operatori
interessati entro cinque giorni dal ricevimento  della  notifica  del
provvedimento di revoca. La revoca e' pubblicata sul  sito  ufficiale
del  Ministero,  affinche'  gli  operatori  dell'organismo   revocato
provvedano, entro trenta giorni, alla scelta di un altro organismo di
controllo. 
  8. I certificati sono validi per trenta giorni e  comunque  per  il
tempo necessario alla nuova certificazione, qualora l'operatore abbia
tempestivamente  individuato  un  nuovo  organismo  di  controllo  di
riferimento. 
  9. In caso di revoca, l'organismo non puo' presentare richiesta  di
nuova autorizzazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data
di efficacia della revoca medesima. I soggetti  che  hanno  rivestito
funzioni   di    rappresentanza,    amministrazione    o    direzione
dell'organismo di controllo destinatario  della  revoca  non  possono
esercitare tali funzioni, ne'  prestare  servizi  di  consulenza  per
almeno tre anni nel settore della produzione biologica. 
  10. La sospensione e la revoca  dell'autorizzazione  sono  disposte
nel rispetto del principio del giusto procedimento. 
  11. L'irrogazione delle sanzioni da parte del  Ministero  ai  sensi
dell'articolo 22 costituisce condizione di valutazione  per  disporre
l'applicazione di sospensioni o revoche. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2018/848,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625,  si
          veda nelle note relative alle premesse.