Art. 7 
 
                Compiti degli organismi di controllo 
 
   1.  Nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e  parita'   di
trattamento tra operatori e in  conformita'  alle  procedure  di  cui
all'articolo 40, paragrafo 1), lettera a), punti i), ii),  iii),  del
Regolamento,   dichiarati   nei   documenti   trasmessi   a   corredo
dell'istanza di cui all'articolo 5, comma 3,  del  presente  decreto,
gli organismi di controllo: 
    a) rilasciano il certificato agli operatori entro novanta  giorni
dalla data di ricezione della notifica di  cui  all'articolo  17  del
presente decreto ovvero, entro lo stesso termine, comunicano i motivi
ostativi al rilascio; 
    b) garantiscono la tracciabilita' delle  transazioni  commerciali
dei prodotti  biologici  attraverso  l'utilizzo  di  una  piattaforma
digitale pubblica, come disciplinato dall'articolo  21  del  presente
decreto; 
    c) fissano e pubblicano i criteri di determinazione delle tariffe
da applicare agli operatori per il servizio svolto e delle spese  per
la gestione dei ricorsi, nonche'  le  regole  di  ripartizione  delle
stesse in caso di soccombenza; 
    d) verificano la non conformita' ai  sensi  dell'articolo  8  del
presente decreto. 
  2. Il personale degli organismi  di  controllo,  nello  svolgimento
dell'attivita'  di  controllo  e  certificazione,  e'  incaricato  di
pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale. 
  3. Gli organismi di controllo garantiscono che il proprio personale
mantenga  riservate  tutte  le  informazioni  ottenute   durante   lo
svolgimento delle attivita' di controllo e certificazione. 
  4. Gli organismi di controllo rendono disponibili  le  informazioni
acquisite  all'autorita'  delegante  e  assicurano  un   sistema   di
comunicazione tra di loro al fine di garantire la massima trasparenza
delle attivita' svolte e prevenire possibili frodi. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  358  del  Codice
          penale: 
                «Art. 358 (Nozione della  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio). - Agli effetti della legge penale, sono
          incaricati di  un  pubblico  servizio  coloro  i  quali,  a
          qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. 
                Per pubblico servizio  deve  intendersi  un'attivita'
          disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma
          caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici  di  questa
          ultima, e con  esclusione  dello  svolgimento  di  semplici
          mansioni di ordine e della prestazione di  opera  meramente
          materiale.».