Art. 8 Condizioni di non conformita' 1. La condizione di non conformita' consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica. 2. La non conformita' e' di scarsa entita' nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni: a) l'operatore ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e controlli comunque efficaci; b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico non sono compromesse in nessuna fase della produzione, della preparazione o della distribuzione; c) il sistema di tracciabilita' adottato dall'operatore e' in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato; d) non e' intenzionale. 3. La non conformita' e' grave nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni: a) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci; b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione; c) il sistema di tracciabilita' adottato dall'operatore non e' in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato; d) l'operatore non corregge, in almeno cinque occasioni, una non conformita' di 'scarsa entita'; e) e' intenzionale. 4. La non conformita' e' critica nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni: a) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci; b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione; c) il sistema di tracciabilita' adottato dall'operatore non e' in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato; d) e' intenzionale. 5. La non conformita' e' altresi' critica nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni: a) l'operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformita' grave o critica; b) l'operatore omette ripetutamente di correggere una non conformita' di qualunque categoria; c) l'operatore impedisce all'organismo di controllo l'accesso ai locali soggetti a controllo, alla contabilita', compresi i documenti finanziari, o il prelievo di campioni. 6. La reiterazione di una medesima fattispecie, eccetto nel caso di lieve entita', determina una non conformita' di gravita' maggiore di quella rilevata se commessa entro due anni dall'accertamento della prima condotta. 7. Le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico sono compromesse quando e' rilevata la presenza di una sostanza non ammessa in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione, salvo che tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile e cio' sia confermato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall'organismo di controllo. 8. Con decreto del Ministero, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prescritte, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, del Regolamento, le misure opportune per evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848, si veda nelle note alle premesse.