Art. 8 
 
                    Condizioni di non conformita' 
 
   1. La condizione di non conformita' consiste nel mancato  rispetto
delle disposizioni previste dalla  normativa  dell'Unione  europea  e
dalle normative  nazionali  e  regionali  in  materia  di  produzione
biologica. 
  2. La non  conformita'  e'  di  scarsa  entita'  nel  caso  in  cui
ricorrano   cumulativamente,   qualora   applicabili,   le   seguenti
condizioni: 
    a) l'operatore ha adottato misure precauzionali  proporzionate  e
appropriate e controlli comunque efficaci; 
    b) le caratteristiche biologiche o in  conversione  del  prodotto
biologico non sono compromesse  in  nessuna  fase  della  produzione,
della preparazione o della distribuzione; 
    c) il sistema di tracciabilita'  adottato  dall'operatore  e'  in
grado  di  localizzare  il  prodotto  biologico   nella   catena   di
approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato; 
    d) non e' intenzionale. 
  3. La non conformita' e' grave nel caso in cui ricorra  anche  solo
una delle seguenti condizioni: 
    a) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate
e appropriate e i controlli non sono efficaci; 
    b) le caratteristiche biologiche o in  conversione  del  prodotto
biologico vengono compromesse, in una delle  fasi  della  produzione,
della preparazione o della distribuzione; 
    c) il sistema di tracciabilita' adottato dall'operatore non e' in
grado  di  localizzare  il  prodotto  biologico   nella   catena   di
approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato; 
    d) l'operatore non corregge, in almeno cinque occasioni, una  non
conformita' di 'scarsa entita'; 
    e) e' intenzionale. 
  4. La  non  conformita'  e'  critica  nel  caso  in  cui  ricorrano
cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni: 
    a) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate
e appropriate e i controlli non sono efficaci; 
    b) le caratteristiche biologiche o in  conversione  del  prodotto
biologico vengono compromesse, in una delle  fasi  della  produzione,
della preparazione o della distribuzione; 
    c) il sistema di tracciabilita' adottato dall'operatore non e' in
grado  di  localizzare  il  prodotto  biologico   nella   catena   di
approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato; 
    d) e' intenzionale. 
  5. La non conformita' e' altresi' critica nel caso in  cui  ricorra
anche solo una delle seguenti condizioni: 
    a) l'operatore non corregge o non  corregge  tempestivamente  una
precedente non conformita' grave o critica; 
    b)  l'operatore  omette  ripetutamente  di  correggere  una   non
conformita' di qualunque categoria; 
    c) l'operatore impedisce all'organismo di controllo l'accesso  ai
locali soggetti a controllo, alla contabilita', compresi i  documenti
finanziari, o il prelievo di campioni. 
  6. La reiterazione di una medesima fattispecie, eccetto nel caso di
lieve entita', determina una non conformita' di gravita' maggiore  di
quella rilevata se commessa entro due  anni  dall'accertamento  della
prima condotta. 
  7. Le caratteristiche biologiche  o  in  conversione  del  prodotto
biologico sono compromesse quando e'  rilevata  la  presenza  di  una
sostanza non ammessa  in  una  delle  fasi  della  produzione,  della
preparazione o della  distribuzione,  salvo  che  tale  presenza  sia
accidentale o  tecnicamente  inevitabile  e  cio'  sia  confermato  a
seguito di una indagine ufficiale svolta dall'organismo di controllo. 
  8. Con decreto del Ministero, da adottare entro dodici  mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono  prescritte,  ai
sensi dell'articolo 29,  paragrafo  7,  del  Regolamento,  le  misure
opportune per evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze
non autorizzati nella produzione biologica. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2018/848,  si
          veda nelle note alle premesse.