Art. 9 
 
         Misure da adottare in caso di accertata condizione 
             di non conformita' a carico degli operatori 
 
   1. In caso di accertata condizione di non conformita'  l'organismo
di controllo adotta, secondo  i  casi,  una  o  piu'  delle  seguenti
misure: 
    a) impone la presentazione entro i termini stabiliti di un  piano
d'azione  per  la  correzione  della   non   conformita'   da   parte
dell'operatore; 
    b)  ordina  il   miglioramento   dell'attuazione   delle   misure
precauzionali e dei controlli che l'operatore ha messo  in  atto  per
garantire la conformita'; 
    c)  dispone  la  soppressione  dei  riferimenti  alla  produzione
biologica nell'etichettatura e nella pubblicita' dell'intero lotto  o
ciclo di produzione interessato, colture  o  animali  interessati,  a
norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento; 
    d) impone un nuovo periodo di conversione; 
    e)  vieta  la  commercializzazione  di  prodotti   che   facciano
riferimento alla produzione biologica per un  determinato  periodo  a
norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del Regolamento; 
    f) limita l'ambito di applicazione del certificato; 
    g) sospende il certificato; 
    h) ritira il certificato; 
    i) obbliga ad informare tempestivamente per iscritto i clienti. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, da adottare d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e'  predisposto  il  catalogo
comune di misure  che  gli  organismi  di  controllo  applicano  agli
operatori in caso di sospetta o accertata non conformita', a  seconda
della loro gravita', ai sensi  dell'articolo  41,  paragrafo  4,  del
Regolamento. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2018/848,  si
          veda nelle note alle premesse.