Art. 9 Misure da adottare in caso di accertata condizione di non conformita' a carico degli operatori 1. In caso di accertata condizione di non conformita' l'organismo di controllo adotta, secondo i casi, una o piu' delle seguenti misure: a) impone la presentazione entro i termini stabiliti di un piano d'azione per la correzione della non conformita' da parte dell'operatore; b) ordina il miglioramento dell'attuazione delle misure precauzionali e dei controlli che l'operatore ha messo in atto per garantire la conformita'; c) dispone la soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicita' dell'intero lotto o ciclo di produzione interessato, colture o animali interessati, a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento; d) impone un nuovo periodo di conversione; e) vieta la commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica per un determinato periodo a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del Regolamento; f) limita l'ambito di applicazione del certificato; g) sospende il certificato; h) ritira il certificato; i) obbliga ad informare tempestivamente per iscritto i clienti. 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' predisposto il catalogo comune di misure che gli organismi di controllo applicano agli operatori in caso di sospetta o accertata non conformita', a seconda della loro gravita', ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del Regolamento.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848, si veda nelle note alle premesse.